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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5249/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di euro 20.000,00 disposto come profitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico del marito (Di Domenico Vincenzo). La ricorrente contestava la mancanza di motivazione sul "periculum in mora" e sull'attualità del rischio di dispersione, la sua buona fede (ha qualificato la somma come modesta e anteriore nel tempo, essendo dipendente pubblica e non coinvolta in ruoli societari), l'assenza di prova della provenienza illecita delle somme versate sul conto cointestato e un errore nel quantum effettivamente sequestrato (parte della giacenza pari a euro 11.791,94 anziché 20.000,00).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che esistessero indizi concreti (bonifico del 29.6.2016 con causale "acconto utili 2015" privo di legittima causale, comportamento coniugale finalizzato a svuotare il patrimonio societario, cessione delle quote a "teste di legno") idonei a fondare sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora in relazione alla somma sequestrata. È stato inoltre affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può colpire la somma corrispondente al profitto illecito anche se materialmente non coincidente con la disponibilità rinvenuta, e che, su conto cointestato, è legittimo sequestrare la quota riconducibile al terzo quando esistono indizi della provenienza del denaro dall'indagato. L'eventuale errore di quantificazione è valutato come errore di fatto rimediabile e non idoneo a vanificare l'intero provvedimento cautelare. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.p.

    Norma deontologica procedurale richiamata per l'impugnazione; in concreto utilizzata quale riferimento procedurale all'azione di riesame/impugnazione del provvedimento cautelare

  • art. 324 c.p.p.

    Norma procedurale sul rito del riesame; richiamata per delimitare la competenza del tribunale adito e la procedura di riesame del sequestro

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Dispositivo autorizzante il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiede motivazione anche sul "periculum in mora" e ne ammette la desumibilità da elementi oggettivi (natura/quantità dei beni) e soggettivi (comportamento del soggetto) per giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo

  • art. 240 c.p.

    Norma sulla confisca dei proventi del reato; il sequestro preventivo è finalizzato a garantire l'effettiva esecuzione della confisca prevista da tale articolo

  • art. 240, commi secondo e terzo, c.p.

    Richiamato in motivazione giurisprudenziale: la misura di sicurezza della confisca non può essere disposta rispetto a terzi che siano in buona fede e non abbiano tratto vantaggio dal reato; la Corte ha però ritenuto che nel caso concreto vi fossero indizi contrari alla buona fede della beneficiaria

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concisa anche del "periculum in mora": tale rischio può essere desunto da elementi oggettivi (es. natura e consistenza del bene, volatilità del denaro) e da elementi soggettivi (comportamento del titolare che renda probabile la dispersione).
  • Su conti cointestati è possibile sequestrare la quota riconducibile a un terzo quando vi siano indizi, anche di natura esclusivamente indiziaria, che il denaro sia riconducibile all'indagato o al profitto del reato; la mera intestazione cointestata non impedisce automaticamente l'aggressione cautelare della quota pertinente.
  • La mancata contestazione penale diretta del terzo non esclude la legittimità del sequestro preventivo se ricorrono elementi che implichino la sua non buona fede o il suo concorso al disegno criminoso; il terzo può comunque impugnare e deve dimostrare la propria buona fede e l'assenza di vantaggio dal reato.
  • La rilevanza della temporalità dell'atto illecito (es. atto commesso anni prima) non basta di per sé a escludere il periculum in mora se il comportamento complessivo e le modalità elusive rendono attuale il rischio di dispersione dei beni.
  • Errori di quantificazione della somma sottoposta a sequestro, se riconoscibili come mero errore di fatto, sono normalmente sanabili e non comportano necessariamente l'annullamento del provvedimento cautelare, purché rimanga intatta la motivazione principale che giustifica il provvedimento.

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