Cassazione Penale, Sentenza n. 5249/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di euro 20.000,00 disposto come profitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico del marito (Di Domenico Vincenzo). La ricorrente contestava la mancanza di motivazione sul "periculum in mora" e sull'attualità del rischio di dispersione, la sua buona fede (ha qualificato la somma come modesta e anteriore nel tempo, essendo dipendente pubblica e non coinvolta in ruoli societari), l'assenza di prova della provenienza illecita delle somme versate sul conto cointestato e un errore nel quantum effettivamente sequestrato (parte della giacenza pari a euro 11.791,94 anziché 20.000,00).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che esistessero indizi concreti (bonifico del 29.6.2016 con causale "acconto utili 2015" privo di legittima causale, comportamento coniugale finalizzato a svuotare il patrimonio societario, cessione delle quote a "teste di legno") idonei a fondare sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora in relazione alla somma sequestrata. È stato inoltre affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può colpire la somma corrispondente al profitto illecito anche se materialmente non coincidente con la disponibilità rinvenuta, e che, su conto cointestato, è legittimo sequestrare la quota riconducibile al terzo quando esistono indizi della provenienza del denaro dall'indagato. L'eventuale errore di quantificazione è valutato come errore di fatto rimediabile e non idoneo a vanificare l'intero provvedimento cautelare. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 322 c.p.p.
Norma deontologica procedurale richiamata per l'impugnazione; in concreto utilizzata quale riferimento procedurale all'azione di riesame/impugnazione del provvedimento cautelare
art. 324 c.p.p.
Norma procedurale sul rito del riesame; richiamata per delimitare la competenza del tribunale adito e la procedura di riesame del sequestro
art. 321, comma 2, c.p.p.
Dispositivo autorizzante il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiede motivazione anche sul "periculum in mora" e ne ammette la desumibilità da elementi oggettivi (natura/quantità dei beni) e soggettivi (comportamento del soggetto) per giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo
art. 240 c.p.
Norma sulla confisca dei proventi del reato; il sequestro preventivo è finalizzato a garantire l'effettiva esecuzione della confisca prevista da tale articolo
art. 240, commi secondo e terzo, c.p.
Richiamato in motivazione giurisprudenziale: la misura di sicurezza della confisca non può essere disposta rispetto a terzi che siano in buona fede e non abbiano tratto vantaggio dal reato; la Corte ha però ritenuto che nel caso concreto vi fossero indizi contrari alla buona fede della beneficiaria
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concisa anche del "periculum in mora": tale rischio può essere desunto da elementi oggettivi (es. natura e consistenza del bene, volatilità del denaro) e da elementi soggettivi (comportamento del titolare che renda probabile la dispersione).
- Su conti cointestati è possibile sequestrare la quota riconducibile a un terzo quando vi siano indizi, anche di natura esclusivamente indiziaria, che il denaro sia riconducibile all'indagato o al profitto del reato; la mera intestazione cointestata non impedisce automaticamente l'aggressione cautelare della quota pertinente.
- La mancata contestazione penale diretta del terzo non esclude la legittimità del sequestro preventivo se ricorrono elementi che implichino la sua non buona fede o il suo concorso al disegno criminoso; il terzo può comunque impugnare e deve dimostrare la propria buona fede e l'assenza di vantaggio dal reato.
- La rilevanza della temporalità dell'atto illecito (es. atto commesso anni prima) non basta di per sé a escludere il periculum in mora se il comportamento complessivo e le modalità elusive rendono attuale il rischio di dispersione dei beni.
- Errori di quantificazione della somma sottoposta a sequestro, se riconoscibili come mero errore di fatto, sono normalmente sanabili e non comportano necessariamente l'annullamento del provvedimento cautelare, purché rimanga intatta la motivazione principale che giustifica il provvedimento.
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