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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da cartelle di pagamento emesse nei confronti di una società e dei soci in relazione a ritenute non operate e non versate dal sostituto d'imposta per gli anni d'imposta 2004-2008. Le cartelle trovavano presupposto in cinque avvisi di accertamento emessi soltanto nei confronti della società per le annualità 2004-2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e respinto quello dei soci; la Commissione regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'annullamento d'ufficio delle cartelle, intervenuto dopo la decisione di primo grado, avesse eliminato l'utilità dell'impugnazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 46 e 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'annullamento delle cartelle era un atto doveroso e provvisorio ex lege, che non faceva venir meno l'interesse all'appello contro la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. I controricorrenti chiedevano la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal d.l. n. 119/2018.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha rilevato che la società aveva definito, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, le controversie relative agli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni collegati alle cartelle oggetto del presente processo; ha inoltre preso atto dei pagamenti effettuati in pendenza di giudizio e della rituale notifica dell'istanza di cessazione della materia del contendere all'Avvocatura dello Stato. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    è richiamato dall'Agenzia per contestare la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione perché dichiara estinto il giudizio.

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    è invocato dall'Agenzia per escludere la cessazione della materia del contendere derivante dall'annullamento d'ufficio delle cartelle; la Corte non lo applica nel merito in quanto sopravviene la definizione agevolata della lite.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato dall'Agenzia per sostenere che il rimborso dovuto dopo l'accoglimento in primo grado è provvisorio e non elimina l'interesse all'appello dell'Ufficio.

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    la definizione delle controversie tributarie pendenti prevista da questa norma determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità.

  • art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018

    le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata della lite tributaria, quando riguarda gli atti presupposti collegati alle cartelle oggetto del giudizio e risulta documentata con rituale istanza e pagamenti, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere anche in Cassazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso relativi alla sussistenza dell'interesse ad impugnare o alla corretta applicazione delle norme processuali e tributarie invocate.
  • Quando la legge speciale prevede che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, la declaratoria di estinzione produce tale regolazione senza una decisione sul merito della lite.
  • L'annullamento o sospensione provvisoria degli effetti di cartelle e ruoli, se derivante da una pronuncia di primo grado, non viene qui scrutinato nel merito perché assorbito dalla successiva definizione legale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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