Sentenza n. 571/2026 - Roma, Sezione 4B
Per l’annullamento e/o nullità previa sospensione 1. del decreto n. 10822/2025 dell'08/07/2025, a firma dell'Istituto Comprensivo Statale di Brugnera-Prata di Pordenone, avente ad oggetto la proposta di esclusione dalla prima fascia delle GPS di Pordenone dell'odierna ricorrente per le classi ADMM e ADSS, ivi compreso ogni allegato; 2. nonché ove occorra del decreto di annullamento in autotutela di cui al prot. n. 10817/2025 dell'08/07/2025 ed ivi compreso ove occorra il decreto di cui al prot. n. 10510 del 30/06/2025; 3. di ogni altro provvedimento tramite cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle ambite graduatorie e fasce per le predette classi di concorso. 4. di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del decreto n. 5810/2024, a firma dell'ATP di Pordenone, con il quale sono state pubblicate le GPS per l'ATP di Pordenone, valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui sono intese in senso escludente per l'odierna ricorrente; 5. nonché del decreto n. 6061/2024, a firma dell'ATP di Pordenone, con il quale sono state rettificate le GPS per l'ATP di Pordenone, valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui sono intese in senso escludente; 6. nonché dei provvedimenti delle istituzioni scolastiche di prima nomina, ove intesi in senso escludente, tramite cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente; 7. nonché di ogni eventuale altra modifica o rettifica delle anzidette graduatorie per la fascia di interesse, classi ADMM e ADSS, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, nonché di ogni altro eventuale elenco aggiuntivo ove pubblicato e del relativo decreto di approvazione, compresa ogni eventuale rettifica o modifica, se intesi in senso escludente per l'odierna parte istante; 8. nonché di ogni altra graduatoria provinciale, elenco e fascia di interesse della ricorrente, da cui è stata esclusa, e dei relativi decreti di approvazione, per le classi di concorso ADMM e ADSS dell'ATP di Pordenone; 9. nonché di ogni atto di rigetto, ivi compreso qualunque altro parere, anche dal protocollo non conosciuto, e di ogni altro atto di esclusione della ricorrente dalle ambite fasce e graduatorie per le classi e provincia di interesse; 10. nonché, ove occorra, degli atti presupposti e/o connessi, ossia: dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88, con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026 che si intende integralmente richiamata, nonché delle relative tabelle ed allegati, se intesa in senso escludente per la parte istante; 11. dell'O.M. 08 giugno 2024, n. 114, contenente “Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, comprese note, tabelle ed allegati, se intese in senso escludente; 12. ove occorra dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ivi comprese le relative graduatorie, tabelle ed allegati, se intese in senso escludente per la parte istante; 13. dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ivi comprese le relative graduatorie, tabelle ed allegati; 14. del decreto ministeriale n. 26/2025, a firma del MIM, ed avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi, ivi compresi i relativi allegati e note, nonché di ogni atto di rettifica e modifica successivo al predetto decreto; 15. del D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante: “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze personale docente ed educativo” e dei relativi allegati e dei rispettivi elenchi aggiuntivi, se intesi in senso escludente; 16. del Decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi per il biennio 2020-2022 e dei relativi elenchi aggiuntivi; 17. nonché, ove occorra, della Circolare Ministeriale prot. n. 115135 del 25.07.2024 avente ad oggetto “Anno scolastico 2024/25 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”; 18. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 157951 del 10/07/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso escludente; 19. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 157951 del 10/07/2025, del dm. n. 32/2025, del dm. n. 111/2024, tutti a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed aventi tutti ad oggetto lo scorrimento delle GPS per il sostegno; Per l’accertamento del diritto della ricorrente al proprio reinserimento nelle graduatorie di interesse, con posizione e punteggio spettante, per le classi di sostegno ADMM e ADSS. Per la condanna a permettere alla ricorrente il proprio reinserimento nelle graduatorie di interesse, con posizione e punteggio spettante, per le classi ADMM e ADSS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di esclusione dalle GPS di prima fascia della provincia di Pordenone per le classi di concorso ADMM e ADSS, fondati sulla mancata allegazione del titolo estero di specializzazione alla domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (docente candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva conseguito in Spagna la specializzazione sul sostegno e aveva presentato al Ministero, prima della domanda di inserimento nelle GPS, l'istanza di riconoscimento del titolo. L'amministrazione scolastica l'aveva esclusa dalle graduatorie ritenendo non integrati i requisiti previsti dall'art. 3, comma 10, lettera a), e dall'art. 7, comma 12, dell'O.M. n. 88/2024, in particolare per la mancata produzione del titolo estero insieme alla domanda. Sono stati dedotti, tra gli altri, difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei presupposti, violazione del giusto procedimento, dell'O.M. n. 88/2024, dell'art. 97 Cost., della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. n. 206/2007 e del d.P.R. n. 445/2000, nonché l'illegittimità della clausola dell'ordinanza ministeriale che prevedeva l'esclusione per la mancata allegazione del titolo estero già trasmesso all'amministrazione per il riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, in continuità con precedenti della stessa Sezione sulla medesima questione, e ha annullato gli atti di esclusione dalle GPS per il biennio 2024-2026 nelle classi ADMM e ADSS. Il giudice ha applicato l'art. 18, comma 2, della l. n. 241/1990 e l'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000, rilevando che i documenti già nella disponibilità dell'amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione devono essere acquisiti d'ufficio, previa indicazione degli elementi necessari al reperimento. Poiché il titolo estero era stato già presentato al Ministero per il riconoscimento ed era stato indicato nella domanda, l'amministrazione avrebbe dovuto reperirlo nei propri archivi, senza imporre alla candidata una nuova produzione. La clausola dell'art. 7, comma 12, dell'O.M. n. 88/2024 è stata ritenuta illegittima nella parte in cui prevede l'esclusione per la mancata consegna di documenti già nella disponibilità dell'amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.
Norme richiamate
art. 18, comma 2, l. 241/1990
i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
I documenti già posseduti dall'amministrazione procedente o da altre pubbliche amministrazioni devono essere acquisiti d'ufficio; non è legittimo aggravare il procedimento imponendo al candidato una nuova produzione.
art. 43 d.P.R. 445/2000
le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
L'amministrazione deve acquisire d'ufficio dati e documenti già detenuti dalla pubblica amministrazione, quando l'interessato fornisca gli elementi indispensabili per reperirli.
art. 7, comma 12, O.M. 88/2024
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all’estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
La previsione non può legittimamente operare come causa di esclusione quando il titolo estero sia già stato presentato alla stessa amministrazione per il riconoscimento e sia quindi nella sua disponibilità.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 124/1999
Costituisce la base normativa delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze cui si riferisce la controversia.
Massime di principio
- Quando un documento necessario per una procedura selettiva è già nella disponibilità dell'amministrazione procedente, o di altra pubblica amministrazione, l'amministrazione deve acquisirlo d'ufficio, purché l'interessato abbia fornito gli elementi indispensabili per reperirlo.
- Una clausola della lex specialis o di un'ordinanza ministeriale non può prevedere l'esclusione del candidato per la mancata produzione di un documento che l'amministrazione già possiede e può acquisire autonomamente.
- Il principio di semplificazione amministrativa e il divieto di aggravamento del procedimento impediscono di imporre al candidato la reiterazione della produzione documentale già effettuata presso la pubblica amministrazione.
- La mancata allegazione di un titolo estero non può determinare l'esclusione da una graduatoria quando il titolo sia stato previamente trasmesso all'amministrazione competente per il riconoscimento, sia indicato nella domanda e risulti quindi conoscibile e reperibile negli archivi pubblici.
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