Sentenza n. 2180/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del porto di fucile ad uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Palermo ha rigettato la domanda di rilascio del porto di fucile ad uso caccia. Il diniego era fondato su una querela presentata nel 2018 dall’ex moglie per lesioni personali, minaccia e maltrattamenti in famiglia, il cui procedimento penale si era concluso con l’archiviazione per remissione della querela, nonché sulla persistente conflittualità tra gli ex coniugi in relazione all’affidamento della figlia minore, che aveva determinato in più occasioni l’intervento delle forze dell’ordine. Il ricorrente ha dedotto che l’archiviazione del procedimento penale non fosse di per sé idonea a giustificare il diniego, lamentando l’omessa valutazione complessiva della propria personalità. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 97 Cost., nonché carenza dei presupposti, difetto di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta, sostenendo che l’amministrazione avesse valorizzato esclusivamente una denuncia archiviata e rapporti conflittuali non adeguatamente specificati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando cumulativamente le censure per la loro stretta connessione. Il giudice ha ribadito che la detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto e che l’amministrazione dispone, ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., di ampia discrezionalità preventiva e cautelare, finalizzata alla tutela dell’incolumità dei consociati, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per negare la licenza non è necessario un giudizio di inaffidabilità sociale, un comprovato abuso nell’uso delle armi, una condanna penale o che i fatti riguardino direttamente l’impiego di armi; sono sufficienti fatti e circostanze, anche privi di rilievo penale, idonei a evidenziare il venir meno dell’assoluta affidabilità del richiedente. Tali elementi devono comunque essere seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, e la valutazione deve rispettare logicità, proporzionalità e ragionevolezza. Nel caso concreto, la querela, pur rimessa, è stata considerata unitamente alla significativa e persistente conflittualità con l’ex moglie e ai ripetuti interventi delle forze dell’ordine. La remissione della querela non è stata ritenuta decisiva, poiché la valutazione amministrativa di affidabilità è autonoma e prudenziale rispetto all’accertamento penale e non implica un’attribuzione di responsabilità per i fatti denunciati. Il complesso degli elementi rendeva plausibile il giudizio di inaffidabilità e potenziale pericolo per l’incolumità delle persone e per la pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato, non sproporzionato e non manifestamente incongruo o illogico. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti. La decisione sull’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a successiva udienza camerale.
Norme richiamate
art. 10 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato dal ricorrente, ma non specificamente esaminato nella ratio decisoria.
art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Concorre a fondare l’ampia discrezionalità dell’autorità nella valutazione dei requisiti di affidabilità per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza.
art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato dal ricorrente, ma non specificamente esaminato nella ratio decisoria.
art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Consente una valutazione preventiva e cautelare dell’affidabilità del richiedente; il diniego può fondarsi su fatti e circostanze anche privi di rilievo penale o non direttamente connessi all’uso delle armi, purché seri, concreti, attuali e oggettivamente apprezzabili.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati, senza autonoma applicazione nella motivazione della sentenza.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza autonoma applicazione nella motivazione della sentenza.
artt. 80 e 81 d.P.R. 115/2002
Richiamati per rinviare a una successiva udienza camerale la decisione sull’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione della parcella.
art. 76 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la verifica della persistenza dei requisiti reddituali necessari per il patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il rilascio del porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma è subordinato a una valutazione preventiva e cautelare dell’assoluta affidabilità del richiedente, rimessa all’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza.
- Il diniego della licenza di porto d’armi può fondarsi su fatti e circostanze anche privi di rilievo penale, non direttamente collegati all’uso delle armi e non definiti da una condanna penale, quando siano idonei a evidenziare un dubbio concreto sull’affidabilità del richiedente e sulla tutela dell’incolumità pubblica.
- La remissione della querela o l’archiviazione del procedimento penale non impediscono all’amministrazione di valorizzare autonomamente, in sede amministrativa, i fatti e il contesto relazionale sottostante, purché ciò non comporti un’affermazione di responsabilità penale e la valutazione sia espressamente prudenziale e preventiva.
- La valutazione amministrativa sull’affidabilità ai fini del porto d’armi deve poggiare su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, ed essere condotta secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, considerando il complesso delle circostanze del caso concreto.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio di inaffidabilità espresso dall’autorità di pubblica sicurezza non consente di sostituire la valutazione amministrativa, ma verifica che essa non sia manifestamente incongrua, illogica, sproporzionata o priva di adeguato supporto istruttorio e motivazionale.
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