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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03687/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non era specifico, poiché privo di correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza di appello, e che tale difetto di specificità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per un capo di furto semplice perché estinto per remissione della querela, ma aveva confermato la condanna per un diverso capo di furto aggravato, rideterminando la pena. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento più favorevole. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico, perché riproponeva argomentazioni già esaminate e motivatamente disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dalla ricorrente per sostenere il dovere del giudice di rilevare immediatamente una causa di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della censura perché la reputa non specifica.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo, intesa come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma di euro 3.000 posta a carico della ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una puntuale correlazione tra le censure formulate e le ragioni poste a base della decisione impugnata; in mancanza, opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non supera il vaglio di ammissibilità se non indica in modo specifico quale causa di proscioglimento avrebbe dovuto essere immediatamente rilevata e perché la motivazione del giudice di merito sarebbe erronea.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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