Cassazione Penale, Sentenza n. 31914/2026 del 26/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Nei confronti dell'indagato erano state ravvisate gravi esigenze indiziarie in relazione ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, violenza sessuale aggravata e sequestro di persona, contestati ai danni della moglie e del figlio minore. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame aveva accolto l'istanza difensiva e annullato l'ordinanza cautelare, ritenendo non sufficientemente attendibili le dichiarazioni della persona offesa e non adeguatamente corroborate dagli ulteriori elementi acquisiti. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria. Ha sostenuto che il Tribunale avesse ingiustificatamente svalutato le dichiarazioni della moglie, attribuendo rilievo alla sua asserita capacità di parlare italiano e alle dichiarazioni di familiari e conoscenti dell'indagato, senza considerare adeguatamente i testi neutrali, i sanitari, gli operanti di polizia, le maestre del minore e il portiere di un albergo. Il ricorrente ha inoltre censurato la valutazione delle dichiarazioni del figlio minore e del portiere, nonché l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sulla base di una rivalutazione parziale del materiale probatorio. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio; la difesa ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure generiche, sia sotto il profilo estrinseco sia sotto quello intrinseco, perché non si confrontavano con la complessiva ratio decidendi dell'ordinanza del riesame e sollecitavano una non consentita rivalutazione del merito, dell'attendibilità delle fonti e del significato degli elementi probatori. Il Tribunale del riesame aveva esaminato le dichiarazioni della persona offesa, quelle del minore, i testi a difesa e i testi di riscontro, valorizzando plurime contraddizioni e smentite, tra cui le modalità di comunicazione della donna, la sua vita sociale e la disponibilità di denaro, l'acquisto di biglietti aerei per l'intera famiglia e il contenuto dei referti medici. La motivazione è stata ritenuta adeguata, immune da manifeste illogicità e coerente con il principio del favor rei nella valutazione cautelare. La Corte ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse: il pubblico ministero aveva censurato soltanto la gravità indiziaria, senza dedurre la perdurante attualità e concretezza delle esigenze cautelari, necessarie per le imputazioni diverse dalla violenza sessuale, non assistite dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La valutazione della prova dichiarativa deve essere motivata secondo criteri di logicità e coerenza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse esaminato complessivamente le dichiarazioni e i relativi riscontri.
art. 273 c.p.p.
La verifica dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare è soggetta al controllo di legittimità sulla violazione di legge e sulla manifesta illogicità della motivazione, non alla rivalutazione del merito probatorio.
art. 274 c.p.p.
Le esigenze cautelari devono essere specificamente dedotte quando il pubblico ministero impugna l'esclusione della gravità indiziaria, salvo i casi in cui operi una presunzione legislativa.
art. 275, comma 3, c.p.p.
La presunzione legislativa può rendere implicitamente sussistenti le esigenze cautelari nei casi previsti, mentre per le imputazioni non coperte dalla presunzione il pubblico ministero deve allegare attualità e concretezza delle esigenze.
art. 572, commi 1 e 2, c.p.
art. 582 c.p.
art. 585 c.p.
art. 609-ter, comma 1, nn. 1, 2, 5 e 5-quater, e comma 2, c.p.
art. 605, commi 1 e 2, n. 1, e comma 3, c.p.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Impone, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del riesame è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento; non è consentito ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione dell'attendibilità delle fonti e della rilevanza degli elementi probatori.
- È inammissibile la censura che, pur formalmente deducendo violazione degli artt. 192 o 273 c.p.p. e vizio di motivazione, non si confronti con l'intera ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio, anche mediante la valorizzazione selettiva delle sole risultanze investigative favorevoli alla tesi accusatoria.
- Nel giudizio cautelare sulla gravità indiziaria, quando un dato probatorio ammette due significati ugualmente plausibili, deve essere privilegiato quello più favorevole all'indagato; tale criterio può essere superato soltanto da elementi univoci incompatibili con l'interpretazione favorevole.
- Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza del riesame per l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza deve indicare, a pena di inammissibilità per difetto di interesse, anche le ragioni della perdurante attualità e concretezza delle esigenze cautelari, quando si tratti di reati per i quali non opera una presunzione legislativa di tali esigenze.
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