Sentenza del 07/07/2017 n. 16753 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che le cartelle di pagamento presupposte non gli fossero state validamente notificate. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'illegittima produzione in appello dei documenti relativi alle notifiche, il disconoscimento della conformità delle copie agli originali e delle sottoscrizioni, l'invalidità delle notifiche effettuate presso indirizzi non riconducibili a lui e il difetto di legittimazione dell'agente della riscossione a notificare le cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la produzione per la prima volta in appello dei documenti relativi alle notifiche, poiché l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 consente in appello la produzione di qualsiasi documento, derogando alle ordinarie preclusioni processuali. Le censure relative al disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni, nonché all'invalidità delle notifiche, sono state dichiarate inammissibili perché formulate con il vizio di violazione di legge, anziché con i corretti motivi di ricorso, e comunque non risultavano adeguatamente valutate dal giudice di merito. Il motivo relativo alla legittimazione dell'agente della riscossione è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e infondato nel merito: la notificazione della cartella è un atto dell'agente della riscossione disciplinato dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. L'iscrizione ipotecaria è quindi rimasta valida. Il ricorrente è stato condannato a pagare a Equitalia Sud Euro 2.900,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori, nonché al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
Disciplina l'iscrizione ipotecaria per debiti tributari; nel caso concreto l'iscrizione è stata ritenuta legittima perché risultava provata la regolare notificazione delle cartelle presupposte.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna, anche se disponibile in precedenza.
Nel processo tributario è consentita anche in appello la produzione di nuovi documenti, inclusi quelli destinati a provare la notifica delle cartelle, in deroga alle preclusioni previste dal rito civile.
Codice civile, art. 2719
Riguarda l'efficacia delle copie fotografiche o informatiche e il relativo disconoscimento; la censura del contribuente non è stata esaminata nel merito perché proposta con una modalità processuale ritenuta inammissibile.
Codice di procedura civile, artt. 214, 215 e 216
Regolano il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione e il procedimento di verificazione. La Corte ha rilevato che le relative doglianze avrebbero dovuto essere proposte mediante il corretto vizio processuale e adeguatamente rapportate alla motivazione impugnata.
Codice di procedura civile, artt. 138 e seguenti e art. 160
Disciplinano le modalità e la validità delle notificazioni degli atti; le contestazioni del contribuente sugli indirizzi di notifica sono state dichiarate inammissibili per difetto di corretta formulazione del motivo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Stabilisce le regole per la notificazione degli atti tributari; nel caso concreto non è stata accolta la contestazione della validità delle notifiche.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Attribuisce all'agente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento dopo l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente creditore.
D.P.R. n. 602/1973, art. 27
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Il rinvio alle norme sulla riscossione mediante ruolo comporta l'applicazione della disciplina del D.P.R. n. 602/1973, compresa la competenza dell'agente della riscossione a notificare la cartella.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è respinto integralmente o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello, compresi quelli relativi alla notifica delle cartelle, è in linea generale consentita dall'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Chi contesta una notifica deve indicare con precisione il vizio commesso, l'atto processuale con cui lo ha dedotto e la parte della sentenza che lo avrebbe omesso o valutato erroneamente; una censura formulata con il motivo di ricorso sbagliato può essere dichiarata inammissibile anche se astrattamente fondata.
- Il disconoscimento di una copia o di una sottoscrizione deve essere specifico e tempestivo; se la parte che ha prodotto il documento intende utilizzarlo, può rendersi necessaria la procedura di verificazione, ma la relativa contestazione deve essere correttamente prospettata in Cassazione.
- La validità dell'iscrizione ipotecaria dipende, tra l'altro, dalla prova della regolare notificazione delle cartelle presupposte; è quindi essenziale verificare tempestivamente relata, indirizzo, modalità e destinatario della notifica.
- La notificazione della cartella di pagamento è normalmente un atto dell'agente della riscossione, mentre l'ente creditore provvede alla formazione e all'iscrizione a ruolo; il contribuente non può contestare genericamente la legittimazione dell'agente senza indicare una specifica violazione normativa.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni di merito: i motivi devono rispettare il corretto parametro dell'art. 360 c.p.c., essere autosufficienti e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese del giudizio e, ove ricorrano i presupposti, il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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