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Sentenza

Sentenza n. 2483/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro n. 415/2024, passata in giudicato, relativa all’accredito del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo, detratto quanto eventualmente già percepito per l’anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 18 ottobre 2024, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse provveduto all’integrale esecuzione. Il ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi si conformi spontaneamente. Ha accertato la sussistenza del giudicato, la rituale notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio e l’inerzia ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza mediante l’attribuzione della Carta elettronica del docente e l’accreditamento di euro 2.000,00, con detrazione dell’eventuale importo già percepito per l’anno scolastico 2023/2024 e corresponsione degli accessori riconosciuti dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di parte e senza compenso aggiuntivo. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola in misura pari agli interessi legali sull’importo complessivamente riconosciuto dal titolo esecutivo per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della sentenza fino all’integrale esecuzione, fermo l’intervento sostitutivo del commissario dopo il decorso del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In sede di ottemperanza il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando l’inadempimento sia ingiustificato, gli obblighi siano privi di particolare complessità e la penalità non produca un effetto manifestamente iniquo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in materia di penalità di mora nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione, pur ritualmente destinataria della pronuncia, non vi abbia dato spontanea e integrale esecuzione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Quando il giudicato contiene un obbligo conformativo puntuale e specifico, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’esecuzione delle attività espressamente imposte dal titolo, fissando un termine per l’adempimento spontaneo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l’organo competente e assegnandogli un ulteriore termine per l’esecuzione su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando il ritardo nell’esecuzione del giudicato sia ingiustificato, gli adempimenti non presentino particolare complessità e la misura non risulti manifestamente iniqua; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando trovi applicazione, anche per analogia, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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