Cassazione Civile, Ordinanza n. 20742/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, avvocato dipendente della società ferroviaria, che aveva chiesto il risarcimento dei danni da demansionamento. I giudici di merito avevano ritenuto provato che, dopo la cessazione di un distacco e a seguito di riorganizzazione dell'ufficio e riduzione del contenzioso, al lavoratore fossero state assegnate mansioni diverse, inferiori o comunque non coerenti con il suo profilo professionale, fino a una sostanziale inattività e isolamento. La Corte d'appello aveva quindi confermato la condanna risarcitoria, liquidando il danno anche in base alla retribuzione mensile. La società ricorreva per cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2103 c.c. per avere la Corte comparato le nuove mansioni con quelle svolte in precedenza in distacco, anziché con la qualifica; 2) violazione dell'art. 2103 c.c. per non avere considerato alcuni compiti assegnati al rientro dal distacco e la mancata prova del loro effettivo svolgimento; 3) violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere valorizzato un incarico assegnato a dicembre 2012 che avrebbe ridotto la durata del demansionamento; 4) violazione degli artt. 2697, 2729, 2050 e 1226 c.c. per avere riconosciuto il danno senza prova sufficiente della frequentazione degli uffici giudiziari e senza prova del pregiudizio alla professionalità e all'immagine; 5) violazione delle stesse norme per avere liquidato il danno prendendo a parametro la retribuzione integralmente considerata, senza indicarne una percentuale e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che il giudizio di merito aveva correttamente accertato la violazione dell'art. 2103 c.c. sia sotto il profilo della adibizione a mansioni inferiori sia sotto quello del depauperamento professionale; ha osservato che il lavoratore aveva diritto ad attività non inferiori alla qualifica e che non risultava provato che tali compiti fossero stati realmente conferiti; ha affermato che la valutazione del demansionamento deve essere complessiva e che l'assegnazione di un singolo incarico non esclude la violazione; ha ribadito che il danno alla professionalità e all'immagine può essere provato anche per presunzioni, sulla base delle circostanze allegate e accertate, e che nel caso il danno emergeva chiaramente dalla completa inattività, dal venir meno dei rapporti professionali e dal disagio psicologico; ha infine ritenuto congrua la liquidazione del danno parametrata alla retribuzione integrale, in ragione della totale inattività per buona parte del periodo considerato. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
La comparazione delle mansioni va fatta in relazione alla qualifica e al profilo professionale del dipendente; è sufficiente che vi sia adibizione a mansioni inferiori o comunque estranee al profilo, con conseguente depauperamento professionale, perché si integri la violazione.
art. 2697 c.c.
La prova del danno può essere assolto anche mediante presunzioni e circostanze di fatto, quando il pregiudizio emerga dal complesso degli elementi allegati e accertati.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono idonee a dimostrare il danno alla professionalità e all'immagine in presenza di fatti noti sintomatici del pregiudizio.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno è consentita e può essere parametrata alla retribuzione, se il criterio risulta congruo rispetto alla concreta entità del pregiudizio.
art. 2050 c.c.
La norma è richiamata nel ricorso, ma dal testo non emerge una specifica applicazione autonomamente sviluppata dalla Corte.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso volto a censurare l'omesso esame di un incarico asseritamente rilevante è stato disatteso perché la valutazione del demansionamento è stata ritenuta complessiva e non inficiata da un singolo elemento.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di demansionamento la verifica della lesione non si esaurisce nel confronto astratto tra mansioni nominalmente attribuite, ma richiede di accertare se le attività concretamente svolte siano inferiori o non coerenti con la professionalità e la qualifica del lavoratore.
- La prova del danno da demansionamento, specie quanto al pregiudizio alla professionalità e all'immagine, può essere fornita anche mediante presunzioni, valorizzando elementi come inattività forzata, impoverimento delle mansioni, isolamento lavorativo e perdita di relazioni professionali.
- Ai fini della liquidazione del danno da demansionamento il giudice può fare ricorso alla liquidazione equitativa e utilizzare la retribuzione quale parametro di riferimento, anche integralmente, quando la gravità e la durata del pregiudizio rendano congruo tale criterio.
- L'assegnazione di un singolo incarico o di compiti episodici non esclude, di per sé, la sussistenza del demansionamento se, in una valutazione complessiva del rapporto, permane una sostanziale sottrazione di mansioni corrispondenti alla professionalità del dipendente.
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