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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5201/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino denunciando, in via principale, carenza di motivazione della decisione di appello (si lamentava che la Corte si fosse limitata a riprodurre in modo asettico la decisione di primo grado senza esaminare le doglianze). Inoltre sono stati presentati motivi nuovi: richiesta di riqualificazione del fatto in tentativo e, successivamente, dedotta la mancata applicazione della cosiddetta "valvola di sicurezza" introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha esteso l'attenuante della lieve entità al delitto di rapina.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che le censure principali erano manifestamente generiche e staccate dal contenuto reale della sentenza impugnata (la Corte d'appello aveva invece esaminato i motivi e aveva accolto due delle tre doglianze rideterminando la pena, rigettando soltanto la richiesta di riconoscimento del tentativo). Quanto al motivo nuovo fondato sulla sentenza costituzionale n. 86/2024, la Corte ha osservato che tale pronuncia è stata pubblicata il 15/05/2024 ed è entrata in vigore il 16/05/2024; la doglianza poteva e doveva essere tempestivamente dedotta al momento dell'impugnazione e non poteva essere introdotta oltre i limiti consentiti dall'art. 585, comma 4, c.p.p. e dall'art. 167 disp. att. c.p.p. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 628 cod. pen.

    Norme che definiscono il reato ascrittogli (concorso di persone e rapina); la vicenda trae origine da accuse fondate su tali articoli

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante della lieve entità: la Corte d'appello ha riconosciuto tale circostanza in parte, incidendo sulla determinazione della pena

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86/2024

    pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15/05/2024, n. 20, entrata in vigore il 16/05/2024

    Ha esteso l'attenuante della lieve entità anche al delitto di rapina; la Corte di cassazione ha ritenuto che, pur essendo la pronuncia successiva alla sentenza impugnata, la relativa doglianza avrebbe potuto essere tempestivamente dedotta e non può essere introdotta tardivamente nei limiti del ricorso

  • art. 136 Cost.

    Regola l'entrata in vigore delle norme pubblicate; richiamato per chiarire la data di efficacia della decisione costituzionale

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Preclude l'introduzione, in sede di ricorso per cassazione, di motivi nuovi che non siano stati compiutamente dedotti nella memoria iniziale, con conseguente inammissibilità

  • art. 167 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sull'attività difensiva e sui limiti delle modifiche delle impugnazioni; usata per escludere l'esame di motivi aggiunti tardivamente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso (spese processuali e sanzione in favore della Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che presenti censure generiche e non collegate in modo specifico al contenuto motivazionale della decisione impugnata
  • Non è possibile introdurre in Cassazione motivi nuovi e diversi da quelli indicati nella memoria iniziale; i motivi sopravvenuti devono comunque essere tempestivamente dedotti nei termini e modi previsti
  • Una modifica o una pronuncia di natura costituzionale intervenuta dopo la decisione impugnata ma prima del deposito del ricorso deve essere rilevata e prospettata tempestivamente nel ricorso; se il motivo viene aggiunto tardivamente è precluso l'esame
  • Se la Corte d'appello ha esaminato e deciso sulle doglianze (anche accogliendone alcune), la semplice affermazione di carenza di motivazione in termini generici non basta: è necessario indicare punti specifici di violazione di legge o di illogicità motivazionale
  • L'inammissibilità comporta conseguenze pecuniarie per i ricorrenti (spese e somma alla Cassa delle ammende), dunque le impugnazioni devono essere ben circostanziate e tempestive per evitare sanzioni

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