Cassazione Penale, Sentenza n. 5201/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino denunciando, in via principale, carenza di motivazione della decisione di appello (si lamentava che la Corte si fosse limitata a riprodurre in modo asettico la decisione di primo grado senza esaminare le doglianze). Inoltre sono stati presentati motivi nuovi: richiesta di riqualificazione del fatto in tentativo e, successivamente, dedotta la mancata applicazione della cosiddetta "valvola di sicurezza" introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha esteso l'attenuante della lieve entità al delitto di rapina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che le censure principali erano manifestamente generiche e staccate dal contenuto reale della sentenza impugnata (la Corte d'appello aveva invece esaminato i motivi e aveva accolto due delle tre doglianze rideterminando la pena, rigettando soltanto la richiesta di riconoscimento del tentativo). Quanto al motivo nuovo fondato sulla sentenza costituzionale n. 86/2024, la Corte ha osservato che tale pronuncia è stata pubblicata il 15/05/2024 ed è entrata in vigore il 16/05/2024; la doglianza poteva e doveva essere tempestivamente dedotta al momento dell'impugnazione e non poteva essere introdotta oltre i limiti consentiti dall'art. 585, comma 4, c.p.p. e dall'art. 167 disp. att. c.p.p. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110 e 628 cod. pen.
Norme che definiscono il reato ascrittogli (concorso di persone e rapina); la vicenda trae origine da accuse fondate su tali articoli
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante della lieve entità: la Corte d'appello ha riconosciuto tale circostanza in parte, incidendo sulla determinazione della pena
Sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15/05/2024, n. 20, entrata in vigore il 16/05/2024
Ha esteso l'attenuante della lieve entità anche al delitto di rapina; la Corte di cassazione ha ritenuto che, pur essendo la pronuncia successiva alla sentenza impugnata, la relativa doglianza avrebbe potuto essere tempestivamente dedotta e non può essere introdotta tardivamente nei limiti del ricorso
art. 136 Cost.
Regola l'entrata in vigore delle norme pubblicate; richiamato per chiarire la data di efficacia della decisione costituzionale
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Preclude l'introduzione, in sede di ricorso per cassazione, di motivi nuovi che non siano stati compiutamente dedotti nella memoria iniziale, con conseguente inammissibilità
art. 167 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sull'attività difensiva e sui limiti delle modifiche delle impugnazioni; usata per escludere l'esame di motivi aggiunti tardivamente
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso (spese processuali e sanzione in favore della Cassa delle ammende)
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che presenti censure generiche e non collegate in modo specifico al contenuto motivazionale della decisione impugnata
- Non è possibile introdurre in Cassazione motivi nuovi e diversi da quelli indicati nella memoria iniziale; i motivi sopravvenuti devono comunque essere tempestivamente dedotti nei termini e modi previsti
- Una modifica o una pronuncia di natura costituzionale intervenuta dopo la decisione impugnata ma prima del deposito del ricorso deve essere rilevata e prospettata tempestivamente nel ricorso; se il motivo viene aggiunto tardivamente è precluso l'esame
- Se la Corte d'appello ha esaminato e deciso sulle doglianze (anche accogliendone alcune), la semplice affermazione di carenza di motivazione in termini generici non basta: è necessario indicare punti specifici di violazione di legge o di illogicità motivazionale
- L'inammissibilità comporta conseguenze pecuniarie per i ricorrenti (spese e somma alla Cassa delle ammende), dunque le impugnazioni devono essere ben circostanziate e tempestive per evitare sanzioni
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