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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5551/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una dirigente medica aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone la condanna dell’azienda sanitaria locale al pagamento di Euro 18.809,72, oltre accessori, a titolo di retribuzione di posizione minima, parte variabile e posizione variabile. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1880/2015 depositata il 9 marzo 2015, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’azienda sanitaria. L’azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; il testo non ne riporta il contenuto. Dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha prodotto un verbale di conciliazione, indicato come atto deliberativo n. 276 e proposta n. 263 del 20 febbraio 2017. All’udienza la ricorrente ha confermato che, per effetto della conciliazione, era venuta meno la materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto del verbale di conciliazione, della dichiarazione della ricorrente e del sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio. Non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità in ragione della definitiva regolamentazione degli effetti della controversia. Ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale misura riguarda soltanto il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità, o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).

    L’ulteriore contributo unificato si applica soltanto in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non è applicabile quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, una conciliazione regola definitivamente gli effetti della controversia e il ricorrente dichiara che è venuto meno il proprio interesse a proseguire, la Corte prende atto della cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • La compensazione delle spese del giudizio di legittimità può essere disposta in considerazione della definitiva regolamentazione degli effetti della controversia intervenuta con la conciliazione.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto quando il giudizio termina per cessazione della materia del contendere, poiché la disposizione opera nei soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro

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