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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5550/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (dirigente medico)

La controversia

La controversia originava dalla domanda di un dirigente medico di primo livello volta a ottenere la retribuzione di posizione determinata secondo la pesatura e la calibratura degli incarichi approvata con la deliberazione n. 1822 del 1998 e successive deliberazioni. Il giudice di primo grado aveva condannato l’Azienda sanitaria locale al pagamento di euro 6.408,81, oltre accessori; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1498/2015 depositata il 25 febbraio 2015, aveva rigettato l’appello dell’Azienda e confermato la condanna. L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; il testo della decisione non ne espone il contenuto. Dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha prodotto un verbale di conciliazione collegato all’atto deliberativo n. 396 del 10 marzo 2017, proposta n. 377 del 10 marzo 2017.

La decisione

Le parti hanno concordemente dichiarato in udienza che, in seguito al verbale di conciliazione, era venuta meno la materia del contendere. La Corte ha preso atto della dichiarazione e del sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire il giudizio, dichiarando cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito i quattro motivi di ricorso. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in ragione della definitiva regolamentazione degli effetti della controversia. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché la misura opera soltanto in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).

    Il raddoppio del contributo unificato è dovuto esclusivamente nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; essendo misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è estensibile per analogia o interpretazione estensiva. La cessazione della materia del contendere non integra tali presupposti.

Massime di principio

  • Quando le parti dichiarano concordemente che una conciliazione sopravvenuta ha eliminato la materia del contendere e l’interesse a proseguire il giudizio, la Corte ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere, senza decidere nel merito i motivi di ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 opera soltanto in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e, in quanto misura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

RamiLavoro

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