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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5543/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originaria riguardava il licenziamento di un lavoratore. All’esito della fase sommaria del rito previsto dalla L. n. 92 del 2012, il Tribunale di Livorno aveva respinto la domanda di accertamento della natura ritorsiva del licenziamento, ma aveva dichiarato illegittimo il recesso e condannato la società datrice al risarcimento del danno, quantificato in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 604 del 1966. La società aveva proposto reclamo; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 6 settembre 2018, lo aveva dichiarato inammissibile, ritenendo che contro l’ordinanza conclusiva della fase sommaria fosse esperibile soltanto l’opposizione prevista dall’art. 1, comma 51, della L. n. 92 del 2012. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 51 e seguenti, della L. n. 92 del 2012, in relazione all’art. 433 c.p.c., nonché degli artt. 131-134 c.p.c. Ha sostenuto che il lavoratore, non avendo eccepito in appello l’inammissibilità del reclamo, avrebbe aderito alla sua impostazione; ha inoltre invocato il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e affermato che, in concreto, l’istruttoria svolta in primo grado — con assunzione di prove orali e ordine di esibizione — avrebbe comportato una cognizione sostanzialmente piena, assimilabile ai casi in cui il giudice aveva unificato le due fasi del rito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la distinzione operata dalla Corte d’appello tra il caso in esame e quelli in cui il giudice di primo grado, omettendo la fase sommaria e adottando un provvedimento in forma di sentenza con contenuto definitorio della cognizione piena, aveva sostanzialmente unificato le due fasi. Nel caso concreto, il provvedimento conclusivo era un’ordinanza resa dopo la fase sommaria; le allegazioni della società sulle modalità dell’istruttoria erano generiche e non dimostravano l’avvenuta unificazione delle fasi. Contro tale ordinanza il rimedio previsto in via esclusiva era l’opposizione ex art. 1, comma 51, della L. n. 92 del 2012, non il reclamo. La mancata eccezione del lavoratore nel giudizio d’appello non ha modificato la conclusione sull’ammissibilità del mezzo. Nulla è stato disposto sulle spese di cassazione, poiché il resistente è rimasto intimato. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 51, L. n. 92 del 2012

    Ne consegue che il rimedio da esperire nei confronti del provvedimento conclusivo della fase sommaria, la quale può avere anche un contenuto meramente processuale (cfr. ordinanza SS.UU. 31 luglio 2014 n. 17443), è rappresentato dal ricorso in opposizione, previsto dall’art. 1, comma 51 L. citata, il quale si inserisce nel primo grado di giudizio (come seconda fase di esso) e, determinandone la prosecuzione, consente un nuovo esame della domanda, nelle forme ordinarie e con cognizione piena, e di ogni questione oggetto della fase precedente.

    Contro il provvedimento conclusivo della fase sommaria del rito Fornero il rimedio è l’opposizione prevista dal comma 51, che costituisce prosecuzione del primo grado con cognizione piena, e non un’impugnazione in senso proprio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il procedimento previsto dall’art. 1 della L. n. 92 del 2012 ha struttura unitaria a composizione bifasica: la fase sommaria è seguita, su opposizione, da una fase a cognizione piena che costituisce prosecuzione del medesimo primo grado e consente il riesame della domanda e delle questioni già trattate.
  • Contro l’ordinanza che conclude la fase sommaria del rito previsto dalla L. n. 92 del 2012, anche quando abbia contenuto meramente processuale, il rimedio esperibile è l’opposizione disciplinata dall’art. 1, comma 51, della stessa legge; non è ammissibile il reclamo.
  • La circostanza che nella fase sommaria siano state assunte prove o disposti approfondimenti istruttori non dimostra, da sola, che le due fasi siano state unificate. La diversa conclusione richiede che risulti che il giudice abbia effettivamente omesso la fase sommaria e deciso con cognizione piena, in un provvedimento di forma e contenuto definitori della cognizione piena.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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