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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25105/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato aveva ottenuto dal Tribunale l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. La sentenza di patteggiamento aveva riguardato una pena di due mesi di reclusione e 100 euro di multa, in aumento rispetto a un'altra pena già inflitta, con sostituzione della pena complessiva con detenzione domiciliare per un periodo corrispondente. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto personalmente, senza l'assistenza del difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; inoltre l'atto era privo di motivi, poiché la loro redazione era stata riservata a un difensore indicato nominalmente ma che non aveva poi depositato alcunché. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione, poiché la proposizione personale del ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., è vietata e l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale. La Corte ha anche rilevato che, comunque, il ricorso era privo di specifiche censure contro il provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato l'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha inoltre osservato che il ricorso era comunque privo di motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base del patteggiamento già applicato dal Tribunale

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    individua il reato oggetto della sentenza di merito

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato unitamente all'art. 613 c.p.p. quale norma modificata dalla legge n. 103/2017

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se non vi è colpa nella causa di inammissibilità, l'eventuale esclusione della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 63, legge n. 103/2017

    ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo la necessità della sottoscrizione del difensore speciale nel ricorso per cassazione

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per il criterio di applicazione della somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi per escludere la colpa

  • Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello

    Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    principio di diritto vincolante sulla necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore abilitato

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non è proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mera indicazione nominativa di un difensore di fiducia, o la sua sottoscrizione limitata all'autenticazione della firma del ricorrente, non soddisfa il requisito di legittimazione richiesto per il ricorso per cassazione.
  • L'assenza di motivi nel ricorso integra autonoma ragione di inammissibilità, oltre al difetto di sottoscrizione qualificata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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