Circolare n. 26 del 12/07/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare risponde a vari quesiti sull’applicazione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP previste per i datori di lavoro che incrementano la base occupazionale ex art. 11, comma 4-quater, del D.lgs. n. 446/1997. Vengono chiariti i soggetti ammessi, il trattamento delle imprese neo-costituite o riorganizzate, le regole per trasformazioni contrattuali, sostituzioni, part-time e aspettative non retribuite, nonché alcuni criteri di calcolo della deduzione e dei limiti massimi, con rinvio anche alle aree agevolate ex art. 87, par. 3, lett. a) e c).
Deduzioni Irap per incrementi occupazionali: chiarimenti applicativi
Deduzioni IRAP per incrementi occupazionali: chiarimenti applicativi
La circolare affronta una serie di quesiti sull’applicazione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP previste per i datori di lavoro che incrementano la base occupazionale ai sensi dell’art. 11, comma 4-quater, del D.lgs. n. 446/1997. L’intervento chiarisce soprattutto quando l’agevolazione spetta, come si calcola l’incremento occupazionale e quali limiti operano nella determinazione della deduzione.
Quadro normativo e precedente prassi
La disciplina in esame è stata introdotta dall’art. 1, comma 347, della legge n. 311/2004 e successivamente modificata dall’art. 11-ter del D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005. La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 7/E del 13 febbraio 2006, alla quale si affianca per risolvere i casi applicativi sottoposti all’Amministrazione.
Soggetti ammessi e imprese di nuova costituzione
La deduzione spetta per le assunzioni effettuate da imprese costituite nei periodi d’imposta agevolati 2005-2007, purché l’incremento occupazionale sia effettivo e non derivi da operazioni che assorbano, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti. La circolare evidenzia che non rilevano, ai fini dell’agevolazione, i casi in cui una nuova impresa acquisti o affitti un’azienda rilevandone anche il personale. Lo stesso principio vale, per coerenza con la ratio della norma, anche per imprese già esistenti al 31 dicembre 2004 e per operazioni societarie quali fusioni o conferimenti, quando tali operazioni non determinino un reale incremento della base occupazionale.
Nel caso in cui la neo-costituita non derivi dall’assorbimento di attività preesistenti, tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato possono dare diritto alla deduzione, perché tutte concorrono a formare un incremento rispetto al periodo d’imposta precedente. Per il periodo d’imposta successivo a quello di costituzione, occorre poi determinare la media dei lavoratori del periodo precedente, così da verificare l’eventuale ulteriore incremento occupazionale.
Calcolo della media occupazionale nelle imprese nuove
Per le imprese sorte nel corso del 2004 o successivamente, la circolare precisa che la media dei lavoratori va determinata attraverso il rapporto tra la sommatoria della consistenza giornaliera dei lavoratori e il numero dei giorni di calendario considerati. Se all’interno del periodo di riferimento non risultavano dipendenti assunti, la media di riferimento può essere pari a zero. Nel caso di imprese nate nel corso del 2004 che abbiano assunto personale nello stesso periodo, il calcolo tiene conto dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di costituzione dell’impresa e la fine del periodo d’imposta, con numeratore dato dalla sommatoria dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo.
Trasformazioni contrattuali in tempo indeterminato
La trasformazione di un contratto a tempo determinato o di apprendistato in un rapporto a tempo indeterminato è considerata una nuova assunzione potenzialmente agevolabile. Tuttavia, ai fini della deduzione spettante, deve essere considerato soltanto il costo riferito al rapporto a tempo indeterminato. Inoltre, il limite massimo di 20.000 euro va ragguagliato al solo periodo dell’anno in cui il rapporto ha avuto natura a tempo indeterminato.
Cessazioni e sostituzioni nel corso dell’anno
La circolare chiarisce che l’agevolazione presuppone un incremento effettivo del numero di lavoratori a tempo indeterminato. Se nel medesimo periodo d’imposta si verificano cessazioni e nuove assunzioni che in realtà costituiscono mere sostituzioni, la deduzione spetta solo per la quota eccedente le cessazioni. Nell’esempio richiamato, con 12 assunzioni e 10 cessazioni, l’incremento utile è pari a 2 unità e la deduzione può essere fruita solo per due nuove assunzioni. Il contribuente può scegliere discrezionalmente i dipendenti cui applicare la deduzione, ma la scelta effettuata nell’anno di assunzione deve essere mantenuta anche negli anni successivi.
Aspettativa non retribuita e part-time
La deduzione spetta anche per i lavoratori a tempo indeterminato che al termine del periodo d’imposta risultano in aspettativa non retribuita, limitatamente ai costi effettivamente sostenuti nel periodo. Per i lavoratori part-time, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale e della quantificazione della deduzione, il conteggio avviene per intero; la riduzione dell’orario non incide sul numero di unità da considerare al termine del periodo. La proporzione rispetto al tempo pieno rileva invece nel calcolo della media dei lavoratori del periodo d’imposta precedente e, analogamente, nel periodo in corso al 31 dicembre 2004 ai fini della verifica della decadenza.
Ulteriori profili richiamati dalla circolare
La circolare anticipa anche quesiti relativi a tipologie di costo del lavoro già deducibili ai fini IRAP, come i lavoratori disabili e il personale addetto alla ricerca e sviluppo. Vengono inoltre richiamati altri temi applicativi: deducibilità dei contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, trattamento degli accantonamenti per TFR, ragguaglio del limite di 20.000 euro in caso di assunzione in corso d’anno o di periodo d’imposta di durata diversa da 12 mesi, determinazione dell’incremento del costo del lavoro, disciplina per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e cumulabilità dell’agevolazione base.
Deduzione nelle aree ammissibili alla deroga comunitaria
Un’ulteriore parte della circolare è dedicata alle aree ammissibili alla deroga prevista dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c). In tale ambito vengono trattati la spettanza dell’agevolazione nel settore dei trasporti e il criterio di applicazione dei limiti di utilizzo nelle aree agevolate, confermando che anche per queste ipotesi occorre verificare i presupposti specifici previsti dalla disciplina.
Punti principali
Ambito normativo e finalità della circolare
La circolare chiarisce l’applicazione delle deduzioni IRAP per incrementi occupazionali introdotte dall’art. 11, comma 4-quater, del D.lgs. n. 446/1997, inserito dalla legge n. 311/2004 e modificato dal D.L. n. 35/2005. Le risposte si collocano in continuità con la circolare n. 7/E del 13 febbraio 2006.
Soggetti ammessi e imprese di nuova costituzione
Le assunzioni effettuate da imprese costituite nei periodi d’imposta agevolati 2005-2007 possono rilevare ai fini della deduzione, purché l’incremento occupazionale non derivi da attività che assorbano, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti. Sono quindi esclusi i casi di acquisizione o affitto d’azienda con trasferimento di personale, nonché le ipotesi di subentro nella gestione di un servizio pubblico in cui la deduzione spetta solo per i lavoratori assunti in più rispetto all’impresa sostituita. Il principio vale anche per imprese già esistenti al 31 dicembre 2004 e per operazioni societarie come fusioni o conferimenti, quando producano un effettivo incremento della base occupazionale.
Calcolo della media occupazionale nelle imprese neo-costituite
Per le imprese sorte nel corso del 2004 o successivamente, la media dei lavoratori del periodo precedente o del periodo di costituzione si determina rapportando la sommatoria della consistenza giornaliera dei lavoratori al numero dei giorni di calendario considerati. Se nel periodo di costituzione non vi erano dipendenti, la media può essere pari a zero ai fini del confronto. Per le imprese nate nel corso del 2004 con assunzioni nello stesso periodo, il calcolo tiene conto dei giorni di calendario intercorrenti tra la costituzione, l’assunzione e la fine del periodo d’imposta.
Trasformazione di contratti a termine o di apprendistato in tempo indeterminato
La trasformazione di un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato è considerata una nuova assunzione potenzialmente agevolabile. Tuttavia, nella determinazione della deduzione spettante, deve essere considerato solo il costo sostenuto per il rapporto a tempo indeterminato e il limite massimo di 20.000 euro va ragguagliato al periodo dell’anno in cui il rapporto è stato effettivamente a tempo indeterminato.
Neo-assunzioni che sostituiscono cessazioni nel medesimo anno
L’agevolazione spetta solo per l’incremento effettivo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. In presenza di cessazioni e nuove assunzioni nello stesso periodo d’imposta, le nuove entrate rilevano solo per la parte eccedente le cessazioni di lavoratori con il medesimo contratto. Nell’esempio fornito, con 12 assunti e 10 cessati, la deduzione spetta solo per 2 nuove assunzioni. Il contribuente può scegliere discrezionalmente a quali dipendenti applicare la deduzione, mantenendo la scelta anche negli anni successivi.
Neo-assunto in aspettativa non retribuita al 31 dicembre
La deduzione spetta anche per i lavoratori a tempo indeterminato che risultano in aspettativa non retribuita al termine del periodo d’imposta, limitatamente ai costi effettivamente sostenuti nel periodo per quel lavoratore.
Lavoratori part-time e criteri di conteggio
Per verificare l’incremento occupazionale, i lavoratori part-time vanno conteggiati per intero sia al termine del periodo d’imposta sia nel calcolo dell’importo della deduzione. La riproporzione al tempo pieno opera invece solo nella media dei lavoratori del periodo d’imposta precedente e nella media del periodo in corso al 31 dicembre 2004 ai fini della verifica della decadenza.
Deduzione per costi del personale già deducibili e ulteriori chiarimenti
La circolare anticipa quesiti relativi a lavoratori disabili e personale addetto alla ricerca e sviluppo, la cui componente di costo è già deducibile ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 446/1997. Vengono inoltre richiamati ulteriori profili di calcolo della deduzione: deducibilità dei contributi INAIL, accantonamenti TFR, ragguaglio del limite di 20.000 euro in caso di assunzioni in corso d’anno o di periodi d’imposta superiori o inferiori a 12 mesi, determinazione dell’incremento del costo del lavoro, agevolazione per enti non commerciali e cumulabilità dell’agevolazione base.
Aree ammissibili alla deroga ex art. 87, par. 3, lett. a) e c)
La circolare dedica una parte alla deduzione spettante nelle aree ammissibili alla deroga comunitaria, con specifico richiamo alla spettanza dell’agevolazione nel settore dei trasporti e al criterio di applicazione dei limiti di utilizzo nelle aree agevolate.
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