Cassazione Penale, Ordinanza n. 05435/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra più reati già oggetto di sentenze irrevocabili, verosimilmente estorsioni commesse in un arco temporale ampio e con modalità diverse. La Corte di appello aveva negato il vincolo della continuazione ritenendo assente la prova che, già al momento del primo reato o dell'ingresso nel sodalizio mafioso, fosse stata programmata anche la commissione dei fatti successivi. Il ricorso per cassazione contestava tale valutazione, ma la Corte ha rilevato che le censure erano generiche e miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la continuazione tra i reati richiesti, valorizzando la distanza temporale tra i fatti, le diverse modalità esecutive, l'assenza di elementi dimostrativi di un iniziale programma criminoso unitario e la riconducibilità dei fatti a autonome risoluzioni criminose. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
"sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi"
La continuazione richiede un programma criminoso unitario, almeno nelle linee generali, già esistente al momento della consumazione del primo reato; in difetto, i fatti restano espressione di autonome risoluzioni criminose.
art. 416-bis.1 c.p.
"non era stata nemmeno contestata l'aggravante ex art. 416.bis.1. cod. pen."
La mancata contestazione dell'aggravante è stata valorizzata come indice dell'assenza di elementi univoci per collegare i reati a un medesimo programma criminoso mafioso.
art. 616 c.p.p.
"condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende"
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione postula la prova che i reati successivi siano stati già programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dal primo episodio o dall'inizio della sequenza criminosa.
- La mera appartenenza a un contesto associativo o la comunanza di matrice criminale non bastano, di per sé, a fondare il vincolo della continuazione in assenza di elementi specifici sul programma unitario.
- La distanza temporale significativa tra i reati, le diverse modalità di esecuzione e la presenza di concorrenti non associati sono indici contrari alla configurabilità della continuazione.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, quando la motivazione del giudice di merito o dell'esecuzione sia congrua e non manifestamente illogica.
- La genericità delle censure determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze sanzionatorie previste dal codice di procedura penale.
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