Ordinanza n. 1439/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto fucile uso sportivo, revoca della licenza di porto fucile uso caccia e successivo divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento del 29 giugno 2024 con cui era stata rigettata l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo e revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento prefettizio del 2 luglio 2025, notificato l’8 luglio 2025, recante il divieto di detenzione di armi e munizioni. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio le censure dedotte, ma evidenzia la necessità di acquisire aggiornamenti sul procedimento penale per furto che ha coinvolto il ricorrente, ritenuti necessari per lo scrutinio dei ricorsi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento né la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell’Interno - Questura di Trapani, imponendo all’amministrazione di fornire aggiornamenti in merito al procedimento penale per furto coinvolgente il ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. L’ulteriore trattazione della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 29 settembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente e degli altri soggetti interessati.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un ricorso contro provvedimenti in materia di armi, risulti rilevante l’esito o lo stato di un procedimento penale riguardante il ricorrente, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell’amministrazione competente, chiedendo aggiornamenti documentati prima di definire la controversia.
- L’ordinanza istruttoria che dispone l’acquisizione di informazioni dall’amministrazione e rinvia la trattazione non definisce nel merito né l’impugnazione né l’eventuale domanda cautelare.
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