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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11569/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del G.i.p. che aveva negato la declaratoria di inefficacia/perenzione della custodia cautelare. La difesa deduceva vizio di motivazione e sosteneva che, per il delitto tentato, non essendovi regole esplicite su come applicare la riduzione prevista dall'art. 56 c.p., dovesse operarsi il principio "favor rei/favor libertatis" con la riduzione massima (due terzi): ciò avrebbe ridotto l'ultimo massimo edittale sotto il limite di sei anni previsto dall'art. 303 c.p.p., facendo decorrere il termine di fase e determinando l'estinzione della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse apparente e abbia affrontato la questione sollevata, richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità. Sul punto sostanziale, la Corte ha chiarito che, ai fini del computo della durata massima della custodia cautelare, occorre individuare il massimo edittale del delitto consumato e su questo applicare la riduzione minima prevista dall'art. 56 c.p. (un terzo) per determinare il massimo applicabile al tentativo. Nel caso concreto il reato contestato (art. 624-bis u.c.) ha massimo edittale di 10 anni; applicando la riduzione minima di un terzo si ottengono 6 anni e 8 mesi, quindi superiore al limite di 6 anni dell'art. 303 c.p.p., per cui non è intervenuta la perenzione della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    "il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi"

    La Corte interpreta l'art. 56 nel senso che per determinare la pena massima applicabile al tentativo si individua il massimo edittale del reato consumato e su di esso si applica la riduzione minima prevista (un terzo) per ottenere il massimo per il tentativo.

  • art. 278 cod. proc. pen.

    "agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato"

    Si conferma che, ai fini delle misure cautelari, si parte dalla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto in generale di continuazione, recidiva o circostanze (salvo eccezioni espressamente previste).

  • art. 303, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma collega la durata massima delle misure cautelari alla pena della reclusione stabilita dalla legge per il reato; il criterio operativo adottato dalla Corte è di calcolare la pena massima del reato consumato e applicarvi la riduzione minima per il tentativo.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione apparente/nullità: la Corte esamina e respinge la censura sulla motivazione, ritenendola adeguata rispetto alle questioni dedotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità manifesta e con profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti consequenziali al rigetto del ricorso (formali obblighi di comunicazione/adempimento previsti dalla procedura).

Massime di principio

  • Per calcolare la durata massima delle misure cautelari in ipotesi di reato tentato aggravato, si individua prima il massimo edittale del reato consumato e su quello si applica la riduzione minima prevista dall'art. 56 c.p. (un terzo) per ottenere il massimo applicabile al tentativo.
  • La riduzione "da un terzo a due terzi" prevista dall'art. 56 c.p. non deve automaticamente essere interpretata in senso favorevole all'imputato (due terzi); la giurisprudenza stabilisce che, ai fini della determinazione dei termini cautelari, si applica la riduzione minima per fissare il massimo del tentativo.
  • La mera censura di "vizio di motivazione" in cassazione non è idonea a sollevare questioni di diritto: se la questione è di diritto va dedotta come violazione di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili in cassazione solo nei limiti permessi dall'art. 606 c.p.p.
  • L'art. 278 c.p.p. impone di tener conto, per le misure, della pena stabilita per il reato consumato o tentato; pertanto, valutazioni sulle riduzioni devono fondarsi sulla lettera della legge e sulla giurisprudenza consolidata.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa del ricorrente.

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