Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/401

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/401 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

Normativa europea32017R0401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/401 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014, relativo alle misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan. L’intervento recepisce l’aggiornamento del 12 gennaio 2017 effettuato dal comitato sanzioni istituito dalla risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza ONU. In concreto, vengono sostituite le voci di quattro persone elencate, con indicazione aggiornata di dati identificativi e motivazioni dell’inserimento. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 sulle misure restrittive nei confronti del Sudan, con aggiornamento delle informazioni relative a quattro persone inserite nell’elenco sanzionatorio ONU-UE.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda le misure restrittive adottate dall’UE in relazione alla situazione in Sudan, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche soggette a sanzioni contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica un allegato esistente sulla base di informazioni aggiornate dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/401 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che attua l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

Il regolamento interviene nell’ambito del regime sanzionatorio UE relativo al Sudan, aggiornando l’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive. La modifica è conseguente all’aggiornamento delle informazioni effettuato il 12 gennaio 2017 dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 1591 (2005).

Finalità e contesto normativo

Il regolamento (UE) n. 747/2014 disciplina le misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Sudan e contiene, nell’allegato I, l’elenco delle persone designate. Il presente regolamento di esecuzione si fonda sull’articolo 15, paragrafo 3, di tale atto e ha la funzione di allineare l’elenco UE agli aggiornamenti ONU, senza incidere sulla struttura generale del regime sanzionatorio.

Ambito di applicazione

L’atto si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda esclusivamente la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014, cioè l’aggiornamento dei dati e delle motivazioni relative a quattro persone già soggette a misure restrittive. Non introduce nuove categorie di destinatari né nuove misure materiali, ma aggiorna informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione delle voci dell’allegato I per quattro nominativi:

  • Gaffar Mohammed Elhassan, con pseudonimo Gaffar Mohmed Elhassan;
  • Musa Hilal Abdalla, con diversi pseudonimi tra cui Sheikh Musa Hilal e varie varianti di AlNasim;
  • Adam Yacub Sharif, anche noto come Adam Yacub Shant o Adam Yacoub;
  • Jibril Abdulkarim Ibrahim Mayu, noto anche come General Gibril Abdul Kareem Barey, Tek o Gabril Abdul Kareem Badri.

Per ciascun soggetto l’allegato riporta elementi identificativi e, in alcuni casi, ulteriori informazioni come funzione ricoperta, data di nascita, indirizzo, documenti identificativi e link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza ONU.

Motivazioni dell’inserimento e aggiornamento dei dati

Le note esplicative contenute nell’allegato richiamano le ragioni dell’inserimento nell’elenco sanzionatorio, tratte dalle sintesi predisposte dal comitato sanzioni ONU. In particolare:

  • per Gaffar Mohammed Elhassan sono richiamate violazioni connesse al trasferimento di materiale militare nel Darfur e all’autorizzazione di attacchi aerei militari senza preventiva approvazione;
  • per Musa Hilal Abdalla sono richiamate azioni di supporto e coordinamento di milizie e responsabilità per attacchi a villaggi e campi per sfollati nel Darfur occidentale;
  • per Adam Yacub Sharif è richiamato l’attacco della SLA contro un contingente militare sudanese presso Abu Hamra il 23 luglio 2005;
  • per Jibril Abdulkarim Ibrahim Mayu sono richiamati il rapimento di membri del personale AMIS nell’ottobre 2005 e minacce nei confronti degli elicotteri dell’Unione africana.

Tali elementi servono a giustificare il mantenimento o l’aggiornamento dell’iscrizione nell’elenco, in quanto indicano la responsabilità o il coinvolgimento in condotte considerate contrarie alla risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza.

Entrata in vigore ed effetto giuridico

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 9 marzo 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione delle voci relative a quattro persone inserite nell’elenco sanzionatorio.

Persone oggetto di aggiornamento dell’elenco

L’allegato sostituisce le voci di Gaffar Mohammed Elhassan, Musa Hilal Abdalla, Adam Yacub Sharif e Jibril Abdulkarim Ibrahim Mayu. Per ciascuna persona sono aggiornati o confermati dati identificativi, pseudonimi, funzioni, date di nascita, indirizzi, numeri di documento e motivazioni dell’inserimento.

Base fattuale dell’aggiornamento

Il considerando 2 richiama l’aggiornamento, avvenuto il 12 gennaio 2017, delle informazioni relative a quattro persone soggette a misure restrittive da parte del comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito ai sensi della risoluzione 1591 (2005). Il considerando 3 afferma che, per tale ragione, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalidiritto umanitario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.