Regolamento (UE) 2017/403
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/403 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/403 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, che disciplina misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi coinvolti in minacce alla pace, alla sicurezza o alla stabilità della Guinea-Bissau. L’intervento recepisce l’aggiornamento delle informazioni relativo a 11 persone effettuato dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 2048 (2012). Si tratta di un atto puramente esecutivo e modificativo, senza nuove categorie di soggetti o nuove misure autonome.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 aggiornando l’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti della Guinea-Bissau.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco nominativo contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, relativo a persone che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. Le modifiche incidono sulle voci di 11 persone già soggette a misure restrittive, con sostituzione delle informazioni identificative e dei motivi dell’inserimento in elenco.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/403 del Consiglio
Il regolamento aggiorna unicamente il contenuto dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, relativo alle misure restrittive verso persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. La modifica si fonda sull’aggiornamento delle informazioni effettuato dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 2048 (2012), con riferimento a 11 persone già designate.
Contesto normativo e finalità
L’atto si colloca nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e dà attuazione all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012. I considerando evidenziano che il Consiglio aveva adottato il regolamento di base il 3 maggio 2012 e che, successivamente, il comitato ONU ha aggiornato le informazioni sulle persone soggette a misure restrittive; da ciò deriva la necessità di modificare l’allegato I.
Ambito soggettivo e contenuto della modifica
La disciplina riguarda esclusivamente le persone già inserite nell’elenco sanzionatorio. Il regolamento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma sostituisce le voci dell’allegato con dati aggiornati relativi a identità, cittadinanza, date e luoghi di nascita, documenti di viaggio, qualifiche militari, date di designazione ONU e motivazioni dell’inclusione.
Le persone elencate sono descritte come coinvolte, a diverso titolo, nel colpo di Stato del 12 aprile 2012 o nel «Comando militare» che ne assunse la responsabilità. Per alcuni soggetti sono riportati anche alias, numeri di passaporto e riferimenti a notifiche speciali INTERPOL-Consiglio di sicurezza ONU.
Disposizioni operative
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 secondo l’allegato al regolamento di esecuzione. Le nuove voci sostituiscono quelle precedenti per le 11 persone indicate, con date di designazione ONU che, a seconda del soggetto, risultano collocate tra il 3 maggio 2012, il 1° giugno 2012 e il 18 luglio 2012.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le voci relative a 11 persone sono sostituite con dati identificativi e motivazioni aggiornati, mantenendo il collegamento con le designazioni ONU ai sensi della risoluzione 2048 (2012).
Soggetti interessati e motivi dell’inserimento
L’allegato aggiorna le informazioni anagrafiche, i documenti di identità e le funzioni militari di soggetti indicati come membri o affiliati del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012 in Guinea-Bissau. In più casi sono riportati anche alias, numeri di passaporto, date di designazione ONU e collegamenti agli avvisi speciali INTERPOL-Consiglio di sicurezza ONU.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 9 marzo 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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