Regolamento (UE) 2017/396
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/396 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 relativo alle misure restrittive nei confronti di persone ed entità coinvolte nella violazione dell’embargo sulle armi in Repubblica democratica del Congo. L’intervento recepisce l’aggiornamento delle informazioni identificative disposto dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU il 12 gennaio 2017. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma sostituisce e aggiorna le voci già inserite negli elenchi.
Aggiornamento dell’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive nel quadro delle sanzioni UE relative alla Repubblica democratica del Congo, mediante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, che sono soggetti a misure restrittive specifiche connesse alla violazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Repubblica democratica del Congo. Il regolamento interviene in particolare sull’aggiornamento delle informazioni identificative delle persone ed entità designate, sulla base della decisione del comitato sanzioni ONU del 12 gennaio 2017.
Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/396 del Consiglio attua l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche contro le persone che violano l’embargo sulle armi in relazione alla Repubblica democratica del Congo. L’atto recepisce l’aggiornamento effettuato dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU il 12 gennaio 2017 e adegua conseguentemente l’elenco dei soggetti designati.
Contesto e finalità
Il regolamento si colloca nel quadro delle misure restrittive dell’Unione collegate alla situazione nella Repubblica democratica del Congo e alla disciplina dell’embargo sulle armi. Il considerando principale evidenzia che, a seguito dell’aggiornamento delle informazioni identificative da parte del comitato ONU, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 per mantenere allineati gli elenchi UE e ONU.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’intervento non crea nuove categorie di destinatari, ma incide sulle persone fisiche ed entità già soggette a misure restrittive ai sensi degli articoli 2 e 2 bis del regolamento base. L’allegato del regolamento di esecuzione sostituisce le voci relative a numerosi nominativi, aggiornando dati anagrafici, alias, ruoli, indirizzi, cittadinanze, date di designazione ONU e informazioni descrittive rilevanti ai fini dell’identificazione.
Aggiornamento delle liste sanzionatorie
L’allegato contiene l’elenco delle persone e delle entità per le quali le voci precedenti sono sostituite. Tra queste figurano esponenti di gruppi armati e milizie operanti nella RDC, soggetti legati a supporto logistico, finanziario o materiale a tali gruppi, nonché alcune entità commerciali e organizzative. Il testo riporta per ciascun soggetto informazioni di dettaglio, incluse designazioni ONU, alias, luogo di residenza o detenzione, collegamenti con movimenti armati, procedimenti giudiziari e, in più casi, riferimenti a violazioni gravi del diritto internazionale, reclutamento di minori, traffico di armi e crimini di guerra.
Effetti giuridici
La modifica dell’allegato I comporta l’aggiornamento operativo delle misure restrittive già vigenti nei confronti dei soggetti elencati, con effetti sull’identificazione corretta dei destinatari di congelamento di beni e delle altre restrizioni previste dal regime applicabile. Non sono previste nel testo nuove procedure autonome, né importi, termini di grazia o deroghe specifiche.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce le voci relative a numerose persone fisiche ed entità designate, aggiornandone dati identificativi, alias, indirizzi, date di nascita/designazione e ulteriori informazioni utili all’applicazione delle misure restrittive.
Base giuridica e finalità dell’intervento
Il regolamento è adottato dal Consiglio in attuazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005. La finalità è adeguare l’elenco UE alle informazioni aggiornate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1533 (2004), che il 12 gennaio 2017 ha rivisto i dati relativi a 30 persone e 9 entità.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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