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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/397

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/397 della Commissione, del 7 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/397 stabilisce, per una specifica data, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione collegato alla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e al sistema previsto dal regolamento (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati in euro per 100 kg e differiscono in funzione del codice NC del prodotto e del paese terzo di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati secondo i codici NC indicati, e provenienti dai paesi terzi elencati per ciascun prodotto. Il regolamento opera nell'ambito del meccanismo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Non disciplina i prodotti o le origini non inclusi nell'allegato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/397: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si inserisce nel quadro della politica agricola comune e del sistema di accesso al mercato previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, attuativo della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Base giuridica e contesto normativo

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si chiarisce che i criteri per la fissazione dei valori forfettari derivano dall'applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato. L'applicazione è limitata ai codici NC elencati e alle origini specificamente menzionate per ciascun prodotto; per alcune voci è prevista anche la categoria "ZZ", corrispondente a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012.

Regola sostanziale

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione rilevanti ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano a seconda del prodotto e del paese terzo di provenienza. L'allegato contiene, tra gli altri, valori per prodotti classificati nei codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC di taluni ortofrutticoli, i valori in EUR/100 kg distinguendo le diverse origini (codici paese terzo) e la categoria "ZZ" per le altre origini.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell'allegato

L'allegato elenca i valori forfettari per specifici prodotti ortofrutticoli, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origini quali EG, IL, MA, TR, TN, CN, US, CL, ZA e ZZ.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio esterodazi doganali

Testo integrale

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