Regolamento (UE) 2017/400
Regolamento (UE) 2017/400 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime sanzionatorio UE relativo alla Repubblica centrafricana al mutato quadro delle Nazioni Unite e della PESC. In particolare, aggiorna una deroga per la fornitura di attrezzature non letali e assistenza alle forze di sicurezza centrafricane e amplia i criteri che consentono l'inserimento nell'elenco delle persone ed entità soggette a congelamento dei beni. Il testo mira a garantire un'applicazione uniforme delle misure restrittive in tutti gli Stati membri. È direttamente applicabile e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana, aggiornando le deroghe relative al materiale non letale e ampliando i criteri di designazione per il congelamento dei beni.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici e a tutti i soggetti che, nell'Unione europea, devono rispettare le misure restrittive connesse alla situazione nella Repubblica centrafricana, in particolare in materia di embargo sulle armi e congelamento di fondi e risorse economiche. Incide sulle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che possono essere inseriti nell'elenco dell'allegato I se soddisfano i criteri di designazione indicati. Non disciplina in via generale tutta la Repubblica centrafricana, ma le condotte e i soggetti rilevanti ai fini delle sanzioni UE; la modifica riguarda inoltre la fornitura di attrezzature non letali e di assistenza alle forze di sicurezza centrafricane nel quadro della riforma del settore della sicurezza, previa notifica al comitato sanzioni.
Regolamento (UE) 2017/400 del Consiglio: modifica delle misure restrittive per la Repubblica centrafricana
Il regolamento interviene sul regime UE di misure restrittive relativo alla Repubblica centrafricana, già previsto dal regolamento (UE) n. 224/2014 e collegato alla decisione 2013/798/PESC. Il considerando richiama la risoluzione 2339 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la decisione (PESC) 2017/412, adottata per dare attuazione a tale risoluzione, evidenziando la necessità di un recepimento uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Finalità e contesto normativo
La modifica si inserisce nel quadro delle misure restrittive contro soggetti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica centrafricana. Il regolamento originario attuava un embargo sulle armi e il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di determinate persone ed entità; il presente atto aggiorna tale disciplina per allinearla agli sviluppi ONU e PESC.
Deroga per attrezzature non letali e assistenza alle forze di sicurezza
L'articolo 1, punto 1, sostituisce la lettera c) dell'articolo 3 del regolamento n. 224/2014. La nuova formulazione ammette la fornitura di attrezzature non letali e di assistenza, comprese la formazione operativa e non operativa, alle forze di sicurezza centrafricane solo se tali attività sono destinate esclusivamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della Repubblica centrafricana. È richiesto inoltre il coordinamento con la MINUSCA e la preventiva notifica al comitato delle sanzioni.
Criteri di inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi designati
L'articolo 1, punto 2, sostituisce l'articolo 5, paragrafo 3, chiarendo le categorie di soggetti che possono essere inclusi nell'allegato I. I criteri coprono condotte molto ampie, tra cui:
- atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza, inclusi quelli che ostacolano stabilizzazione e riconciliazione o alimentano la violenza;
- violazione dell'embargo sulle armi o fornitura, vendita o trasferimento di armi, materiale connesso, consulenza, formazione, assistenza tecnica, finanziamento e assistenza finanziaria a gruppi armati o reti criminali;
- pianificazione, direzione o commissione di violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario, nonché abusi o violazioni dei diritti umani, compresi attacchi a civili, scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;
- coinvolgimento in violenze sessuali e di genere;
- reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati;
- sostegno a gruppi armati o reti criminali tramite sfruttamento illecito o commercio di risorse naturali, inclusi diamanti, oro, fauna selvatica e prodotti derivati;
- impedimento dell'inoltro, dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari;
- attacchi contro missioni delle Nazioni Unite, MINUSCA, missioni dell'Unione e operazioni francesi di sostegno;
- direzione di un'entità designata o prestazione di sostegno, azione per conto, a nome o sotto la direzione di soggetti designati, o di entità da essi possedute o controllate.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento della deroga per attrezzature non letali e assistenza
Sostituisce la lettera c) dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014, consentendo la fornitura di attrezzature non letali e la prestazione di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa, alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana solo se destinate al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) in coordinamento con la MINUSCA e previa notifica al comitato delle sanzioni.
Ampliamento dei criteri di designazione per l'allegato I
Sostituisce l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, precisando che nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal comitato delle sanzioni che rientrano in una serie di categorie: minaccia alla pace, stabilità o sicurezza; violazione dell'embargo sulle armi o fornitura di armi, materiale connesso, consulenza, formazione, assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a gruppi armati o reti criminali; violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario, inclusi attacchi a civili, scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati; violenze sessuali e di genere; reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati; sostegno a gruppi armati mediante sfruttamento o commercio illecito di risorse naturali; ostacolo agli aiuti umanitari; attacchi contro missioni ONU, MINUSCA, missioni UE e operazioni francesi di supporto; direzione di entità designate o sostegno/azione per conto o sotto la direzione di soggetti designati o controllati da essi.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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