Sentenza n. 4892/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato sulla pendenza di un procedimento penale per violenza privata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che la mera pendenza di un procedimento penale, in assenza di una condanna e a fronte della successiva richiesta del pubblico ministero di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non fosse sufficiente a giustificare il rigetto. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avrebbe considerato la complessiva condotta tenuta durante il periodo di permanenza in Italia, il grado di integrazione sociale ed economica e la residenza ultradecennale. Nel corso del giudizio è intervenuta una sentenza penale di non doversi procedere ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la cittadinanza per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, non costituisca un diritto conseguente automaticamente alla residenza decennale, ma sia oggetto di un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione, relativa all'interesse pubblico, all'integrazione e all'affidabilità del richiedente. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla pendenza, al momento dell'adozione dell'atto, del procedimento penale per violenza privata, reato considerato grave e recente. La successiva sentenza penale del 30 gennaio 2025 non poteva incidere sulla legittimità originaria del diniego, poiché sopravvenuta rispetto al decreto del 30 ottobre 2024. Inoltre, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non equivale a un'assoluzione nel merito, presupponendo l'accertamento del fatto tipico, antigiuridico e colpevole; essa non impedisce quindi all'Amministrazione di valorizzare l'episodio sul piano amministrativo quale elemento sintomatico dell'affidabilità e della futura integrazione. Il giudice ha ritenuto legittima anche la valutazione amministrativa autonoma rispetto a quella penale e non lesiva della presunzione di innocenza, poiché il fatto è considerato non per irrogare una sanzione, ma per formulare una prognosi sull'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e sulla sicurezza della comunità nazionale. La residenza, l'inserimento economico e sociale e l'assenza di condanne non sono stati ritenuti sufficienti a superare il giudizio negativo, costituendo la residenza il presupposto per la domanda e l'integrazione ordinaria un prerequisito, non un titolo automatico alla concessione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre l'istanza, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza, la cui concessione resta oggetto di ampia discrezionalità amministrativa.
art. 6 legge n. 91/1992
condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
La previsione delle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come elemento sistematico per valorizzare la gravità del reato di violenza privata anche nella valutazione discrezionale della naturalizzazione.
art. 610 c.p.
La gravità della violenza privata, punita con la reclusione fino a quattro anni, è stata considerata elemento idoneo a sorreggere il giudizio amministrativo di inaffidabilità.
art. 131-bis c.p.
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone l'accertamento della sussistenza del fatto tipico, antigiuridico e colpevole e non equivale a un'assoluzione nel merito; pertanto non esclude la rilevanza amministrativa dell'episodio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale abilita alla presentazione della domanda, ma non comporta un diritto automatico alla concessione.
- Nel procedimento di naturalizzazione l'Amministrazione può valutare, anche in chiave prognostica e precauzionale, condotte penalmente rilevanti e situazioni di astratta pericolosità sociale, anche quando il procedimento penale sia pendente e non si sia concluso con una condanna, purché la valutazione sia sorretta da un'adeguata istruttoria e da una motivazione logica, coerente e ragionevole.
- La valutazione amministrativa di un fatto penalmente rilevante è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: il medesimo fatto può essere apprezzato negativamente per giudicare l'affidabilità, l'adesione ai valori fondamentali e la futura integrazione del richiedente, senza che ciò costituisca irrogazione di una sanzione penale.
- La sopravvenienza, dopo l'adozione del diniego di cittadinanza, di una sentenza penale favorevole non incide sulla legittimità originaria del provvedimento, che deve essere valutata sulla base delle circostanze esistenti e conosciute al momento dell'adozione.
- La sentenza penale che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto non equivale ad assoluzione nel merito e non impedisce, di per sé, la considerazione dell'episodio nell'ambito della valutazione discrezionale sull'affidabilità del richiedente la cittadinanza.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non sostitutivo: sono verificabili il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, il travisamento, l'illogicità, l'irragionevolezza e la sproporzione, ma non è consentito sostituire la prognosi dell'Amministrazione con una diversa valutazione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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