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Sentenza

Sentenza n. 8585/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, banda larga e cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30 novembre 2022; • della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale provinciale in data 14 novembre 2022; • decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.

Giustizia amministrativa202303884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento provinciale di ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano che ha posto a suo carico gli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, contestando anche gli atti statali, regionali e provinciali presupposti, tra cui la certificazione ministeriale del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, l'accordo interistituzionale, le circolari e gli atti di avvio e di ripartizione del procedimento. Nel corso del giudizio, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La ricorrente aveva effettuato il versamento previsto dalla disciplina sopravvenuta, facendo venir meno il proprio interesse alla prosecuzione dell'impugnazione. Il Collegio ha tuttavia escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la Provincia non aveva depositato il provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento richiesto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esito processuale.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    La disposizione consente di definire gli obblighi di payback mediante il pagamento del 25 per cento degli importi dovuti e collega all'accertamento amministrativo del pagamento la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con modalità da remoto.

Massime di principio

  • Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per la definizione degli obblighi di payback dei dispositivi medici può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso contro i provvedimenti di ripiano.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback richiede, oltre al versamento dell'importo dovuto, il deposito del provvedimento regionale o provinciale che accerti formalmente l'avvenuto pagamento secondo le modalità prescritte dalla legge.
  • In assenza del provvedimento amministrativo di accertamento del pagamento, il giudice non dichiara la cessazione della materia del contendere, ma può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando il pagamento abbia comunque eliminato l'interesse sostanziale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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