Sentenza n. 2832/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento a) del provvedimento di rigetto prot. n. 133364 del 28 agosto 2025 dell’istanza di accesso agli atti, proposta il 31 luglio 2025, con la quale il Consorzio ricorrente ha richiesto l’accesso al fascicolo relativo alla domanda di registrazione di marchio n. 302021000072821, presentata da Pescaradolc s.r.l., comprensivo del provvedimento di rifiuto della domanda predetta con le relative motivazioni e dell’eventuale corrispondenza tra il richiedente e l’Ufficio, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 12 settembre 2025; nonché: b) di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, incluso il provvedimento interlocutorio prot. n. 12433 del 31 luglio 2025 notificato alla ricorrente il 28 agosto 2025, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 31 luglio 2025 e il conseguente ordine all’Amministrazione di esibire la documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso al fascicolo relativo a una domanda di registrazione di marchio, limitatamente al provvedimento di rifiuto della domanda e alla corrispondenza procedimentale
Esito
Favorevole al ricorrente (consorzio di tutela)
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio ha chiesto all'Ufficio italiano brevetti e marchi l'accesso integrale al fascicolo relativo alla domanda di registrazione del marchio n. 302021000072821, presentata da un'impresa, comprendente anche il provvedimento di rifiuto della domanda, le relative motivazioni e l'eventuale corrispondenza tra la richiedente e l'Ufficio. L'Amministrazione ha accolto solo parzialmente l'istanza, negando l'accesso al provvedimento di rifiuto e alla corrispondenza per generiche esigenze di riservatezza. La società controinteressata ha successivamente opposto il carattere riservato della documentazione, richiamando la tutela delle proprie privative industriali e delle strategie aziendali. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 22, 24 e 25, comma 3, della l. n. 241/1990, dell'art. 186 del Codice della proprietà industriale e dell'art. 33 del relativo regolamento di attuazione, per difetto di motivazione; eccesso di potere per omesso bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e l'interesse del Consorzio a tutelare la IGP contro usi illegittimi ed evocazioni improprie; nonché violazione del principio di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni, in ragione delle funzioni di interesse generale attribuite al Consorzio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i motivi dedotti. Il Consorzio, riconosciuto con decreto ministeriale e incaricato della vigilanza e della salvaguardia della IGP, è titolare di un interesse qualificato a verificare che l'iniziativa relativa al marchio non leda la denominazione protetta. Il diniego dell'UIBM è stato ritenuto illegittimo perché fondato su un richiamo generico alla riservatezza, formulato prima ancora dell'opposizione della controinteressata e non accompagnato dall'individuazione di specifiche informazioni segrete o riservate. Anche l'opposizione della società si è limitata a richiami generici alle strategie aziendali e alle privative industriali, senza dimostrare quale specifico know-how, segreto tecnico o commerciale sarebbe stato compromesso dall'accesso. Il Collegio ha inoltre rilevato che i fascicoli dei marchi sono consultabili dal pubblico ai sensi dell'art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 30/2005 e dell'art. 33, comma 1, del regolamento di attuazione, poiché la domanda di marchio normalmente non contiene informazioni riservate come può accadere per una domanda di brevetto. In ogni caso, ove fossero stati presenti dati sensibili, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'oscuramento parziale, anziché negare integralmente l'accesso alla corrispondenza e alle motivazioni del rifiuto. Il Ministero è stato ordinato di esibire e rilasciare copia dell'intera documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 3, 22, 24 e 25, comma 3, l. n. 241/1990
Il diniego o la limitazione dell'accesso devono essere motivati in modo puntuale; generiche esigenze di riservatezza non sono sufficienti e occorre bilanciare l'interesse ostensivo con gli interessi contrapposti.
art. 22, comma 5, l. n. 241/1990
Il Consorzio, quale soggetto investito di funzioni di interesse generale, ha un interesse qualificato a ottenere le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni di tutela della IGP.
art. 186, comma 2, d.lgs. n. 30/2005
I fascicoli relativi alle domande di marchio sono consultabili dal pubblico, salvo specifiche e comprovate ragioni ostative.
art. 33, comma 1, d.P.R. n. 33/2010
Il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale conferma la consultabilità dei fascicoli dei marchi.
art. 98 d.lgs. n. 30/2005
La riservatezza opponibile all'accesso deve riguardare specifiche informazioni qualificabili come segreti commerciali o know-how, la cui divulgazione incida effettivamente sulla capacità concorrenziale.
art. 53, comma 15, l. n. 128/1998
La disposizione costituisce la base del riconoscimento e dell'incarico del Consorzio per l'esercizio di funzioni di vigilanza e salvaguardia della denominazione protetta.
Massime di principio
- Il diniego di accesso documentale non può essere fondato su un generico richiamo alla riservatezza, al segreto industriale o alle strategie aziendali: l'Amministrazione deve individuare specificamente le informazioni riservate e spiegare perché la loro ostensione arrecherebbe un pregiudizio effettivo.
- Il controinteressato che si oppone all'accesso per ragioni di segreto tecnico o commerciale deve formulare un'opposizione specifica e motivata, dimostrando quale know-how o informazione riservata sarebbe compromessa dalla divulgazione; il mero richiamo a privative industriali o strategie aziendali è insufficiente.
- Nei procedimenti di accesso, l'Amministrazione deve svolgere un concreto bilanciamento tra l'interesse ostensivo e la riservatezza, valutando, ove possibile, l'ostensione parziale mediante oscuramento dei soli dati effettivamente sensibili anziché negare integralmente l'accesso.
- I fascicoli relativi alle domande di registrazione dei marchi sono, in via ordinaria, consultabili dal pubblico; pertanto, il diniego di accesso a parti del fascicolo richiede l'individuazione puntuale di specifiche ragioni ostative.
- Un consorzio riconosciuto e incaricato istituzionalmente della vigilanza e della salvaguardia di una IGP è titolare di un interesse qualificato all'accesso agli atti necessari a verificare possibili abusi, evocazioni improprie o lesioni della denominazione protetta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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