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Risoluzione

Risoluzione n. 165 del 11/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina il caso di una società che ha corrisposto emolumenti arretrati ai dirigenti senza ritenute a gennaio 2006, poi li ha riattribuiti a novembre 2006 applicando le ritenute e versandole a dicembre. L’Agenzia ritiene l’interpello inammissibile per mancanza di preventività, ma chiarisce che ricorrono sia la sanzione per omessa effettuazione delle ritenute sia quella per omesso versamento; indica inoltre la possibilità di ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2006.

Sanzioni per omessa ritenuta e omesso versamento su emolumenti arretrati

Sanzioni in materia di riscossione su ritenute non operate e non versate

La risoluzione affronta il regime sanzionatorio applicabile a ritenute alla fonte su emolumenti arretrati corrisposti ai dirigenti di una società. Il documento chiarisce, pur dichiarando inammissibile l’interpello per difetto di preventività, quali violazioni si configurano e quali rimedi siano ancora astrattamente utilizzabili.

Quesito posto dalla società

La società istante ha rappresentato di aver corrisposto nel gennaio 2006 emolumenti arretrati ai dirigenti senza operare alcuna ritenuta alla fonte. Nel novembre 2006 ha poi recuperato le somme erogate a gennaio e le ha nuovamente corrisposte ai dirigenti, insieme agli emolumenti del periodo e ad altre quote di arretrati contrattuali, applicando in quel momento le ritenute dovute. Le ritenute così operate sono state versate nel mese di dicembre 2006.

La società chiede se, in tale situazione, siano applicabili le sanzioni previste:

  • dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997;
  • dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante sostiene in via principale che, trattandosi di un errore tecnico e involontario, non debbano essere applicate sanzioni per omessa effettuazione delle ritenute e per omesso versamento. In subordine, ritiene che possa al più applicarsi la sola sanzione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per la mancata effettuazione delle ritenute nel gennaio 2006, valorizzando l’avvenuto tempestivo versamento delle ritenute operate nel novembre 2006.

Inammissibilità dell’interpello

L’Agenzia delle Entrate osserva in via preliminare che l’istanza è inammissibile, perché manca il requisito della preventività richiesto dall’articolo 1, comma 2, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209: il comportamento oggetto del quesito era già stato posto in essere. Per questa ragione, l’istanza non può essere trattata come interpello del contribuente ai fini degli effetti tipici.

Nonostante ciò, l’Amministrazione fornisce comunque un chiarimento nel merito.

Inquadramento delle ritenute alla fonte e dei termini di versamento

La risoluzione richiama la disciplina delle ritenute alla fonte e dei versamenti diretti:

  • l’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone ai sostituti d’imposta di operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto IRPEF sulle somme e valori indicati dall’articolo 48 del TUIR;
  • l’articolo 3, comma 1, n. 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che tali ritenute sono riscosse mediante versamento diretto;
  • l’articolo 8, comma 1, n. 1, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che il versamento vada eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata.

Nel caso esaminato, le ritenute sugli emolumenti arretrati non risultano operate e versate nei termini prescritti.

Violazioni sanzionabili individuate dall’Agenzia

Secondo la risoluzione, nella fattispecie si configurano entrambe le seguenti violazioni:

  • omessa effettuazione delle ritenute alla fonte, sanzionata dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto;
  • omesso versamento, sanzionato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

L’Agenzia conclude quindi che trovano applicazione entrambe le fattispecie sanzionatorie richiamate dal contribuente.

Ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni

La risoluzione richiama poi l’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che consente la riduzione della sanzione se la violazione non è già stata constatata e non sono iniziate attività di accertamento conosciute formalmente dal contribuente.

In particolare, viene ricordato che la sanzione è ridotta a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.

Chiarimenti operativi sulla regolarizzazione

La circolare 23 luglio 1998, n. 192 è richiamata per affermare che il mancato o carente versamento delle ritenute operate può essere regolarizzato mediante:

  • pagamento della ritenuta o della differenza non tempestivamente versata;
  • pagamento degli interessi moratori al tasso legale, con maturazione giorno per giorno;
  • pagamento della sanzione in misura ridotta.

La risoluzione precisa inoltre che, se le ritenute sono state versate oltre la scadenza, il ravvedimento comporta anche il pagamento degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del versamento.

Si evidenzia infine che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori.

Applicazione al caso concreto

Nel caso rappresentato dalla società, tale regolarizzazione non risulta essere stata effettuata nei modi richiesti dalla norma. Tuttavia, poiché il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2006 non è ancora scaduto, l’azienda sanitaria istante viene considerata ancora in tempo per effettuare il ravvedimento operoso.

Conclusione sostanziale

La risoluzione afferma dunque che:

  • l’interpello è inammissibile per difetto di preventività;
  • nel merito, le condotte descritte integrano sia omessa effettuazione di ritenute sia omesso versamento;
  • resta possibile, se ne ricorrono i presupposti temporali e procedurali, il ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2006.

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