Tribunale, Sentenza T-615/25
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 1° luglio 2026. — Veikkaus Oy contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FOR BETTER GAMING - VEIKKAUS – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Elemento del marchio che presenta un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. — Causa T-615/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Veikkaus Oy contro il diniego di registrazione del marchio denominativo "FOR BETTER GAMING - VEIKKAUS" per diversi servizi nelle classi 35, 41 e 42. Ha ritenuto che il pubblico finlandese avrebbe percepito il segno come un messaggio promozionale, immediatamente comprensibile e direttamente riferito ai servizi di gioco e scommesse. La pretesa notorietà o distintività acquisita dell'elemento "VEIKKAUS" non può incidere sulla verifica del carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto.
Marchio UE denominativo "FOR BETTER GAMING - VEIKKAUS": assenza di carattere distintivo intrinseco e irrilevanza, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'eventuale notorietà o distintività acquisita dell'elemento "VEIKKAUS"
La questione giuridica
Se il segno denominativo "FOR BETTER GAMING - VEIKKAUS", considerato nel suo insieme, fosse privo di carattere distintivo per i servizi in questione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; in particolare, se la presenza dell'elemento "VEIKKAUS", già registrato come marchio sulla base del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso e asseritamente noto in Finlandia, potesse incidere sulla valutazione del carattere distintivo intrinseco del segno richiesto.
Principio di diritto
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato solo in base alle sue caratteristiche intrinseche, così come risultano dal segno depositato e dalla percezione del pubblico di riferimento; non rilevano l'uso effettivo del segno, la notorietà acquisita da un suo elemento, né l'esistenza di marchi anteriori o di una famiglia di marchi. Di conseguenza, un segno composto da un'espressione promozionale e da una parola che, nel significato letterale comprensibile dal pubblico pertinente, rinvia direttamente ai servizi rivendicati può essere ritenuto privo di carattere distintivo, anche se uno dei suoi componenti è stato in precedenza registrato come marchio per acquisita distintività.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Accordo di Nizza del 15 giugno 1957
Marchio dell’Unione europea denominativo "FOR BETTER GAMING - VEIKKAUS"
La pronuncia riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale contro la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi dell’Unione europea. Il contenzioso concerne la registrabilità del segno denominativo "FOR BETTER GAMING - VEIKKAUS" per servizi connessi, in particolare, ai giochi d’azzardo, alle scommesse e ad attività collegate.
Fatti e procedimento amministrativo
Veikkaus Oy aveva chiesto la registrazione del marchio per servizi delle classi 35, 41 e 42. L’esaminatore aveva respinto la domanda per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2. La commissione di ricorso ha accolto il ricorso solo per alcuni servizi, ma ha confermato il rigetto per gli altri, ritenendo che il marchio fosse percepito dal pubblico finlandese come un messaggio pubblicitario e non come indicazione di origine commerciale.
Domanda proposta al Tribunale
La ricorrente ha sostenuto che la commissione di ricorso avesse erroneamente negato il carattere distintivo intrinseco del marchio considerato nel suo insieme. In particolare, ha affermato che la parola "veikkaus" non sarebbe stata percepita nel suo significato comune di "scommessa" o "gioco a pronostici", bensì come indicativa della propria impresa e dei servizi da essa offerti, anche in ragione della notorietà acquisita dal segno e della registrazione precedente di marchi contenenti tale elemento.
Normativa e criteri applicabili
Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001, ribadendo che:
- il carattere distintivo va valutato rispetto ai prodotti o servizi interessati e alla percezione del pubblico di riferimento;
- i segni meramente promozionali non sono esclusi automaticamente, ma devono essere idonei a indicare l’origine commerciale;
- la valutazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), attiene al carattere distintivo intrinseco, mentre l’articolo 7, paragrafo 3) riguarda il carattere distintivo acquisito tramite uso.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale conferma innanzitutto che il pubblico rilevante è quello di lingua finlandese, con attenzione media o superiore alla media a seconda dei servizi. Esso avrebbe compreso il significato del segno come "per un gioco d’azzardo migliore – scommessa, gioco a pronostici"; il trattino tra le due componenti non altera tale comprensione.
Il punto centrale della decisione è che la ricorrente non può fondare il carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto sulla notorietà o sulla distintività acquisita dell’elemento "veikkaus". Il Tribunale sottolinea che l’uso effettivo di un marchio, o di un elemento che lo compone, può rilevare solo nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 3, e non in quello dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Accogliere la tesi della ricorrente significherebbe eludere la distinzione strutturale tra distintività intrinseca e distintività acquisita.
Sono ritenuti irrilevanti anche l’esistenza di una famiglia di marchi contenenti "veikkaus" e le decisioni delle autorità nazionali che abbiano registrato segni analoghi: il sistema del marchio dell’Unione è autonomo e la registrabilità deve essere valutata solo alla luce del diritto dell’Unione.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il motivo unico e, di conseguenza, il ricorso. Conferma quindi il diniego di registrazione per assenza di carattere distintivo intrinseco. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo in caso di udienza e non si è tenuta alcuna udienza.
Principio affermato
Un marchio composto da uno slogan e da un elemento verbale che, nel significato letterale percepito dal pubblico pertinente, richiami direttamente i servizi designati non acquisisce carattere distintivo intrinseco per il solo fatto che tale elemento sia già noto, registrato o distintivo per uso: tali circostanze possono essere prese in considerazione solo ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, non per superare l’impedimento assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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