Sentenza n. 13697/2026 - Roma, Sezione 1Q
per la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) al risarcimento del danno patrimoniale e giuridico conseguente a lesione/violazione di interessi legittimi conclamato dalla Sentenza del Tar Lazio – Roma n. 5990/2022 del 13.05.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta amministrativa conseguente all'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS per le classi di concorso A045 e A047, già annullata con sentenza passata in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero al risarcimento dei danni patrimoniali e giuridici conseguenti all'esclusione, poi annullata in sede giurisdizionale, dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS della Provincia di Vibo Valentia. Ha dedotto che, se fosse stata inserita tempestivamente, avrebbe ottenuto una supplenza sulla classe di concorso A047 dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022, poiché tale incarico era stato conferito a un'aspirante collocata nella fascia inferiore. Ha richiesto € 12.286,99 per differenze retributive rispetto alle supplenze brevi svolte sulla classe A045 e il risarcimento del danno giuridico o di carriera corrispondente ai 12 punti non maturati. Quanto all'elemento soggettivo, ha sostenuto che l'illegittimità dell'atto costituisse indice presuntivo della colpa dell'Amministrazione e che non ricorressero i presupposti dell'errore scusabile, non essendovi un quadro normativo incerto, contrasti giurisprudenziali o una situazione fattuale complessa.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione richieda, oltre all'illegittimità del provvedimento, al danno ingiusto e al nesso causale, anche la colpa dell'Amministrazione. L'illegittimità dell'atto può fondare una presunzione semplice di colpa, ma tale presunzione è superabile mediante la prova dell'errore scusabile. Nel caso concreto, il Collegio ha escluso la colpa poiché la materia del riconoscimento dei titoli esteri per l'insegnamento era caratterizzata da complessità interpretativa, orientamenti giurisprudenziali non univoci e dalla concatenazione di più fonti normative non lineari: l'O.M. n. 60/2020, il D.M. n. 51/2021 e l'art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021. La specifica questione relativa all'iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi di chi avesse conseguito all'estero l'abilitazione e avesse chiesto il riconoscimento del titolo non era di soluzione piana al momento dell'esclusione, nell'agosto 2021. Anche la sentenza che aveva annullato l'esclusione aveva riconosciuto la novità e peculiarità della questione. Pertanto, pur a fronte dell'illegittimità accertata, mancava l'elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La responsabilità risarcitoria per lesione di interessi legittimi richiede l'accertamento dei presupposti oggettivi del danno ingiusto e del nesso causale, nonché dell'elemento soggettivo della colpa dell'Amministrazione.
art. 59, comma 4, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
È richiamato quale sopravvenuta disciplina del piano straordinario di assunzioni, concorrente a rendere non lineare il quadro normativo applicabile all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
È richiamato con riferimento alla domanda di riconoscimento dei titoli abilitativi esteri per l'insegnamento.
O.M. n. 60 del 10 luglio 2020
Ha disciplinato le procedure di istituzione delle GPS e il conferimento delle supplenze; la sua interpretazione coordinata con le disposizioni successive ha contribuito alla complessità del quadro normativo.
D.M. n. 51 del 3 marzo 2021
Ha disciplinato gli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia; la sua applicazione coordinata con l'O.M. n. 60/2020 e con il successivo art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021 ha determinato un quadro non univoco.
Massime di principio
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per attività autoritativa illegittima richiede, oltre all'illegittimità dell'atto, al danno ingiusto e al nesso causale, la prova dell'elemento soggettivo della colpa dell'Amministrazione.
- L'illegittimità del provvedimento amministrativo costituisce un indice presuntivo semplice della colpa dell'Amministrazione, ma non determina automaticamente la responsabilità risarcitoria.
- La presunzione di colpa può essere superata mediante la dimostrazione dell'errore scusabile, ricorrente, tra l'altro, in presenza di un quadro normativo incerto o ambiguo, di contrasti giurisprudenziali o di una situazione di fatto complessa e difficilmente istruttoria.
- Quando la regola di azione violata è chiara, univoca e cogente, la sua violazione può evidenziare la colpa dell'Amministrazione; quando invece la regola è ambigua o lascia un elevato margine interpretativo, la colpa richiede una condotta posta in essere in palese spregio dei doveri di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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