Cassazione Penale, Sentenza n. 543/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma con due motivi principali: (1) in relazione al capo f) lamentava violazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000 per difetto di correlazione fra accusa e decisione, sostenendo che la trasmissione di un modello 770/2015 pur incompleto non poteva integrare il più grave reato di omessa dichiarazione (art. 5) e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente equiparato tale invio incompleto a un'omessa dichiarazione; (2) in relazione al capo e) deduceva difetto di correlazione e violazione dell'art. 10 del D.Lgs. 74/2000 nonché contraddittorietà della motivazione: il GUP aveva ritenuto l'occultamento o distruzione di documenti finalizzato all'indebita detrazione di IVA e imposte sui redditi, mentre la Corte d'appello avrebbe riformulato la fattispecie sostenendo che la finalità era eludere le ritenute sui dipendenti camuffando retribuzioni come rimborsi carburante, circostanza che secondo la difesa non rientrerebbe nella punizione prevista dall'art. 10.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha confutato le argomentazioni della Corte d'appello, la quale ha motivatamente ritenuto che il modello 770 estratto dal cassetto fiscale fosse privo di dati essenziali e quindi privo di esistenza ai fini della distinzione tra 'dichiarazione incompleta' e fattispecie di omessa dichiarazione; inoltre ha richiamato la nozione attuale di dichiarazione infedele dopo le modifiche normative del 2015. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse contraddittorietà: la Corte d'appello ha correttamente ricostruito un sistema fraudolento consistente nel far figurare retribuzioni come rimborsi spese carburante, con occultamento di documenti (schede carburante, buste paga, tachigrafi) che ha reso difficoltosa la ricostruzione dei redditi e dei volumi d'affari, rientrando così nell'ambito dell'art. 10 D.Lgs. 74/2000. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in via equitativa euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 4
La Corte ricorda che, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 158/2015, la fattispecie di 'dichiarazione infedele' riguarda specifiche condotte di sottovalutazione del reddito (e altre simili). Non è sufficiente la mera incompletezza formale della dichiarazione: va valutata la presenza dei dati connotanti la funzione tipica dell'atto.
D.Lgs. 74/2000, art. 5
Riguarda la fattispecie di omessa dichiarazione. La Corte ha distinto questa fattispecie dalla mera dichiarazione incompleta sulla base dell'effettiva mancanza di dati essenziali che determino l'assenza dell'atto.
D.Lgs. 74/2000, art. 10
Punisce l'occultamento o la distruzione di documentazione contabile quando tali comportamenti impediscono o rendono difficoltosa la ricostruzione delle operazioni e dei redditi. La Corte ha affermato che l'art. 10 si applica anche quando l'occultamento rende soltanto possibile una ricostruzione approssimativa attraverso dati 'aliunde', poiché la norma tutela la trasparenza fiscale e presuppone che la documentazione mancante avrebbe consentito una verifica puntuale.
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158 (modifiche al D.Lgs. 74/2000)
Le modifiche hanno ridefinito la nozione di dichiarazione infedele (art. 4), circoscrivendo le fattispecie punibili a specifiche condotte di falso nella dichiarazione (sottostima di componenti positivi, indicazione di costi inesistenti, ecc.), influenzando la distinzione fra incompletezza formale e comportamenti penalmente rilevanti.
Codice di procedura penale, art. 616
Articolo richiamato per l'attribuzione delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata con riferimento alla possibilità di disporre, in casi non dolosi o senza colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; la Corte ha comunque imposto al ricorrente il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Per distinguere tra 'dichiarazione incompleta' e reati più gravi (omessa dichiarazione o dichiarazione infedele) va verificata la presenza o l'assenza dei dati essenziali che determinano l'esistenza stessa dell'atto: una mera omissione formale non sempre integra il reato più grave.
- L'art. 10 D.Lgs. 74/2000 si applica quando l'occultamento o la distruzione della documentazione rendono impossibile o difficoltosa una ricostruzione puntuale delle operazioni: la possibilità di ottenere risultati approssimativi tramite riscontri esterni non esclude automaticamente la rilevanza penale dell'occultamento.
- Nel proporre un ricorso è necessario confrontarsi specificamente e puntualmente con le argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata: motivi generici o non diretti alle ragioni esposte dalla corte di merito rischiano l'inammissibilità.
- Quando si contesta la qualificazione della condotta (es. qualificare retribuzioni come rimborsi spesa), occorre dimostrare che tale diversa qualificazione incide effettivamente sull'integrazione del reato contestato e non sia solo una diversa lettura dei fatti a fronte di una documentazione occultata.
- La mancata produzione o l'occultamento di documenti contabili può comportare responsabilità sia per i redditi dei dipendenti (ritenute non operate) sia per il reddito imponibile dell'impresa (le retribuzioni mascherate incidono sulla base imponibile), e le argomentazioni del giudice devono valutare l'effetto complessivo dell'occultamento sulla ricostruzione fiscale.
- Esito negativo del ricorso comporta oneri: oltre alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. è possibile l'obbligo di versamento equitativo alla Cassa delle Ammende se le condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale sono ritenute applicabili.
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