Sentenza del 31/01/2017 n. 2441 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso, totale o parziale, dell'IRPEF applicata al TFR corrisposto nel 2004, sostenendo che la quota maturata durante il lavoro prestato all'estero dovesse essere tassata nel Regno Unito o comunque non assoggettata a imposizione italiana. Contestava inoltre l'applicazione dell'art. 51, comma 8-bis, T.U.I.R., la violazione del principio di territorialità e la mancata applicazione della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. La Corte ha rilevato anche l'inammissibilità delle censure per quesiti di diritto generici o inadeguati e, quanto al vizio di motivazione, per mancata formulazione del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il TFR sia una retribuzione differita, maturata anno per anno, ma ha applicato la Convenzione Italia-Regno Unito, ritenendo decisivo che il TFR fosse stato corrisposto dalla Kraft Foods Italia S.p.A., datore di lavoro residente in Italia. In base all'art. 15 della Convenzione, quando il datore di lavoro risiede nell'altro Stato contraente e la remunerazione non grava su una stabile organizzazione nello Stato in cui il lavoro è svolto, il reddito può essere tassato nello Stato del datore di lavoro. Pertanto, il diniego di rimborso è stato confermato. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini dell'operatività della Convenzione, è sufficiente l'esistenza del potere impositivo dello Stato competente, senza necessità di dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta estera.
Norme richiamate
Articoli 2 e 3 T.U.I.R.
Il TFR relativo a periodi di lavoro prestato all'estero può, in linea generale, seguire il regime fiscale del reddito da lavoro dipendente estero, in quanto costituisce retribuzione differita maturata in relazione alle annualità lavorate.
Articolo 51, comma 8-bis, T.U.I.R.
La norma riguarda la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero mediante retribuzioni convenzionali. Nel caso concreto, tuttavia, la decisione definitiva non è stata fondata principalmente su tale disposizione, bensì sulla Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.
Articolo 2120 c.c.
Il TFR è qualificato come diritto di credito a pagamento differito, di natura sostanzialmente retributiva, che matura progressivamente in relazione al lavoro prestato e alla retribuzione dovuta.
Articolo 15 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 329/1990
In deroga al criterio ordinario del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, il reddito da lavoro dipendente può essere tassato nello Stato in cui risiede il datore di lavoro, quando ricorrono le condizioni previste dalla Convenzione, tra cui l'assenza di un onere a carico di una stabile organizzazione o base fissa nello Stato estero.
Articolo 117, comma 1, Costituzione
Le norme delle convenzioni internazionali, una volta ratificate ed efficaci, prevalgono sulle disposizioni nazionali incompatibili nell'ambito disciplinato dall'accordo.
Articolo 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile, i motivi dovevano essere accompagnati da quesiti di diritto specifici e, in caso di vizio di motivazione, da un adeguato momento di sintesi; quesiti generici o non riferiti concretamente alla fattispecie determinano l'inammissibilità.
Massime di principio
- Il TFR segue normalmente la natura di retribuzione differita e va collegato alle annualità di lavoro cui si riferisce, non soltanto al luogo o al momento in cui viene materialmente pagato.
- Nei rapporti di lavoro internazionale, la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile al caso concreto prevale sulle regole interne incompatibili e può attribuire il potere impositivo allo Stato di residenza del datore di lavoro.
- Il luogo in cui il lavoratore ha materialmente svolto l'attività non è sempre decisivo: occorre verificare datore di lavoro, soggetto che sostiene il costo della remunerazione, eventuale stabile organizzazione estera e testo della convenzione applicabile.
- Per applicare una convenzione contro le doppie imposizioni non è necessariamente indispensabile dimostrare che l'imposta sia stata effettivamente pagata all'estero; può essere sufficiente che la convenzione attribuisca a quello Stato il potere impositivo.
- In Cassazione i motivi devono indicare con precisione la regola di diritto alternativa, i fatti rilevanti e il collegamento con la decisione impugnata; quesiti astratti, circolari o generici possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
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