Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12540/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202606635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico della notizia della risoluzione contrattuale disposta da ANAS per grave inadempimento e ritardo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’annotazione disposta da ANAC nel Casellario informatico, chiedendone la sospensione e la cancellazione. Ha sostenuto che la risoluzione contrattuale segnalata da ANAS fosse reattiva e pretestuosa, adottata dopo le contestazioni dell’appaltatore e l’avvio di contenziosi giudiziari, e che non sussistesse alcun grave inadempimento imputabile al consorzio o alla consorziata esecutrice. Secondo il ricorrente, i ritardi e le criticità dell’appalto sarebbero derivati da circostanze imputabili alla stazione appaltante: consegna solo parziale delle aree, interferenze tecniche, carattere non esecutivo del progetto posto a base di gara, necessità di riprogettazione, ordini di servizio modificativi, sospensioni dei lavori, richieste progettuali ulteriori e difficoltà di approvvigionamento aggravate dall’emergenza Covid-19. Ha inoltre dedotto di avere agito secondo buona fede e collaborazione e di avere inutilmente proposto soluzioni condivise e richieste di accordo bonario. Ha evidenziato l’esistenza di due giudizi civili pendenti relativi, rispettivamente, all’accertamento dell’inadempimento di ANAS e al provvedimento di risoluzione, sostenendo che la vicenda non fosse ancora assistita da un accertamento definitivo.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire, da ANAS, quale stazione appaltante segnalante, una relazione documentata sulla vicenda oggetto dell’annotazione, corredata dalla documentazione di supporto e da ogni ulteriore elemento utile. Ha inoltre disposto il deposito della diffida ad adempiere trasmessa dal ricorrente ad ANAS il 22 novembre 2024, onerando la parte più diligente. Il termine per adempiere agli incombenti istruttori è stato fissato in trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 20 ottobre 2026. Il provvedimento è stato comunicato anche ad ANAS.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

    La disposizione è indicata quale base normativa del procedimento di annotazione oggetto di impugnazione; l’ordinanza non ne precisa ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025

    La presente annotazione è iscritta nel Casellario informatico ... non comporta l’automatica esclusione dalle gare pubbliche e ha un termine di permanenza nel Casellario informatico pari a tre anni dalla data del provvedimento disposto dalla Stazione Appaltante

    La disposizione regolamentare è richiamata quale ulteriore base dell’annotazione; il TAR non formula, in questa fase, una valutazione definitiva sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • Quando è impugnata un’annotazione nel Casellario informatico fondata sulla segnalazione di una risoluzione contrattuale, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione documentata dalla stazione appaltante segnalante per ricostruire compiutamente i fatti e verificare le responsabilità sottostanti.
  • Nella fase cautelare relativa a un’annotazione concernente una risoluzione contrattuale, la pendenza di controversie sulla legittimità o sull’imputabilità della risoluzione costituisce un elemento rilevante per l’istruttoria giudiziale, ma l’ordinanza in esame non stabilisce che tale pendenza impedisca automaticamente l’annotazione.
  • Ai fini dell’accertamento della vicenda contrattuale, può essere acquisita anche la diffida ad adempiere trasmessa dall’appaltatore alla stazione appaltante, quale documento utile alla ricostruzione cronologica delle contestazioni e degli adempimenti dedotti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoQualificazione delle imprese e SOAIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.