Cassazione Civile, Ordinanza n. 26006/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta in via incidentale nell'ambito di un giudizio di opposizione a verbale di accertamento per violazione del Codice della strada. Il ricorrente sosteneva che la relata di notifica del verbale fosse falsa, perché avrebbe attestato una notifica eseguita dall'agente accertatore tramite l'Ufficio Postale di Roma Fiumicino, mentre in realtà gli atti sarebbero stati trasmessi al Centro Servizi SIN di Reggio Calabria, che aveva poi curato l'attività notificatoria. Il Tribunale aveva rigettato la querela, la Corte d'appello aveva confermato, e in cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per omessa valorizzazione delle prove e mancata compiuta pronuncia; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione sulla dedotta distinzione soggettiva tra Poste Italiane e Centro Servizi S.I.N.; 3) violazione della L. 890/1992 sulla individuazione del momento perfezionativo della notifica per il notificante; 4) omesso esame di fatti decisivi sulla non corrispondenza al vero delle dichiarazioni della relata; 5) violazione degli artt. 88, 92 e 132 c.p.c. sulla compensazione delle spese; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione sulla richiesta di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che, nella notifica del verbale di violazione del Codice della strada eseguita a mezzo del servizio postale e tramite il S.I.N., rileva ai fini del perfezionamento per il notificante la consegna degli atti al S.I.N., poiché il servizio integrato di notificazione è gestito da articolazioni interne di Poste Italiane e la fase di predisposizione del plico e della relata costituisce parte integrante del procedimento notificatorio. Di conseguenza, ha escluso la falsità denunciata e le asserite violazioni di legge. Per connessione, ha respinto anche i primi due e il quarto motivo, osservando che la relata non affermava una spedizione materiale compiuta personalmente dall'agente da Bologna a Roma-Fiumicino, bensì una notifica effettuata a mezzo del servizio postale secondo modalità consentite; la data indicata corrispondeva al momento in cui gli atti erano stati trasmessi dall'ufficio verbali al Centro SIN, mentre era irrilevante il successivo completamento della spedizione da parte di Poste Italiane. Ha inoltre affermato che la produzione di una diversa copia della relata non era decisiva. I motivi sulle spese sono stati dichiarati inammissibili, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in presenza di applicazione integrale del criterio di soccombenza, non è sindacabile in cassazione. Non sono state liquidate spese per il giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva dell'Amministrazione; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura è infondata o inammissibile quando mira a ottenere una diversa valutazione del fatto o quando la decisione di merito ha comunque affrontato la questione sostanziale dedotta; la mancata compensazione delle spese non integra di per sé omessa pronuncia sindacabile nei termini prospettati
art. 115 c.p.c.
la doglianza sulla mancata valorizzazione delle prove è stata respinta perché, in concreto, la Corte di merito ha fondato la decisione su accertamenti compatibili con il materiale istruttorio
art. 132 c.p.c.
non risulta violato quando la motivazione consente di comprendere l'iter logico della decisione e la ricostruzione dei fatti decisivi
L. 890/1982, art. 3
la predisposizione del plico postale e della relata di notifica, prima della presentazione al punto di accettazione, non è attività meramente prodromica ma parte integrante del procedimento notificatorio
L. 689/1981, art. 14
la notificazione della contestazione amministrativa è disciplinata in via generale da tale norma, che consente la notifica con le modalità del codice di procedura civile e, in certi casi, da funzionario dell'amministrazione accertatrice
D.Lgs. 285/1992, art. 201
per le violazioni del Codice della strada la notifica del verbale può avvenire tramite gli organi indicati dalla norma o a mezzo posta secondo le norme sulle notificazioni postali
art. 149 c.p.c.
richiamato come norma applicabile alla notifica a mezzo posta nell'ambito delle notificazioni amministrative
art. 92 c.p.c.
la compensazione, totale o parziale, delle spese per giusti motivi o soccombenza reciproca è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile quando sia stato applicato il criterio di soccombenza
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto
Massime di principio
- Nella notifica del verbale di violazione del Codice della strada eseguita tramite servizio postale e S.I.N., ai fini del perfezionamento per il notificante rileva il momento della consegna degli atti al S.I.N., in quanto tale fase fa parte integrante del procedimento notificatorio gestito da Poste Italiane.
- La relata di notifica non è falsa quando attesta la notificazione a mezzo del servizio postale secondo il procedimento legalmente consentito, anche se la successiva lavorazione materiale del plico è svolta da articolazioni interne del servizio postale diverse dall'ufficio indicato in relata.
- In sede di legittimità, la censura di omesso esame o di violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- La decisione sulle spese di lite, inclusa la compensazione totale o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione quando non sia violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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