Sentenza del 06/11/2018 n. 2649 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - studi di settore - antieconomicità dell'attività - scostamenti trascurabili - fondatezza dell'atto impositivo - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto non fondato. Il solo richiamo all'antieconomicità e agli studi di settore non è stato sufficiente, poiché lo scostamento era marginale e mancavano ulteriori prove concrete dell'irregolarità della gestione. Ha quindi prevalso la posizione del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la fondatezza dell'avviso di accertamento, basato sull'asserita antieconomicità dell'attività commerciale e sullo scostamento rispetto agli studi di settore. Lo scostamento era pari a circa 20.000 euro rispetto a compensi complessivi prossimi a 700.000 euro, quindi sostanzialmente trascurabile. Inoltre, l'Amministrazione non aveva fornito adeguati elementi probatori per dimostrare l'antieconomicità, considerando anche che i soci amministratori percepivano un compenso annuo di circa 38.000 euro, ritenuto ragionevole rispetto all'attività svolta.
Massime di principio
- Uno scostamento dagli studi di settore, quando è quantitativamente modesto rispetto ai ricavi o compensi complessivi, non è di per sé sufficiente a fondare un accertamento.
- L'antieconomicità dell'attività deve essere dimostrata con elementi concreti, coerenti e specifici; non può basarsi su mere presunzioni generiche o sulla sola divergenza dagli studi di settore.
- Compensi agli amministratori o costi gestionali non possono essere considerati irragionevoli senza una valutazione effettiva dell'attività svolta, delle responsabilità assunte e delle condizioni economiche dell'impresa.
- In una situazione analoga, l'Amministrazione deve motivare adeguatamente l'accertamento e dimostrare perché i dati dichiarati siano inattendibili; in mancanza, l'atto impositivo può essere annullato.
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