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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22649/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un titolare di impresa individuale ottenne dal giudice di pace un decreto ingiuntivo di euro 150 per il compenso relativo alla rimozione di un veicolo parcheggiato abusivamente in un’area che egli riteneva di proprietà esclusiva di una società. Il debitore propose opposizione deducendo, tra l’altro, che l’area era gravata da servitù di transito e parcheggio, che non era di proprietà della società indicata nel mandato, che l’impresa creditrice era stata cancellata dal registro delle imprese, che non esisteva alcun rapporto contrattuale con lui, che il soggetto che aveva conferito l’incarico non era legale rappresentante della società e che il rimozionista non era abilitato all’attività. Il giudice di pace respinse l’opposizione, ma il tribunale, in appello, riformò integralmente la decisione ritenendo insussistente un valido incarico e legittimato il debitore a far valere tali profili. Il ricorrente per cassazione dedusse violazione e falsa applicazione dell’art. 1705 c.c., sostenendo che il conferente dell’incarico fosse comunque comproprietario dell’area e che il tribunale avesse errato sia nel negare la prova del mandato sia nel ritenere il debitore legittimato a eccepirne l’invalidità.

La decisione

La Corte ha rilevato d’ufficio che la controversia, per valore ed oggetto, rientrava nella giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace; di conseguenza l’unico appello esperibile avverso la sentenza di primo grado era quello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. L’appello proposto dalla controparte, invece, investiva soltanto questioni di merito sulla sussistenza del mandato e non denunciava violazioni delle categorie ammissibili. Poiché il tribunale aveva esaminato il gravame senza verificare l’ammissibilità e aveva deciso nel merito un appello in realtà inammissibile, la sentenza di secondo grado è stata cassata senza rinvio. Sono state inoltre compensate integralmente le spese dei giudizi di cassazione e di appello.

Norme richiamate

  • art. 1705 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la validità dell’incarico conferito dal comproprietario; la Corte però non entra nel merito della norma, perché risolve la causa sul vizio processuale di inammissibilità dell’appello.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione come violazione di legge sostanziale.

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    La controversia, per valore e oggetto, è stata ricondotta alla giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace.

  • art. 339, terzo comma, c.p.c.

    Contro la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità è ammissibile soltanto l’appello per i motivi limitati previsti dalla norma; un gravame che miri solo a una revisione del merito è inammissibile.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato per il criterio di determinazione del valore della causa, indipendente dall’importo indicato ai fini del contributo unificato.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 382 c.p.c.

    Fondamento della cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito.

  • art. 1342 c.c.

    Menzi onato per escludere che la lite riguardasse contratti conclusi con le modalità di cui a tale norma; ciò rafforza la ricaduta nel regime dell’appello a motivi limitati.

Massime di principio

  • Per stabilire se la sentenza del giudice di pace sia appellabile solo nei limiti dell’art. 339, comma 3, c.p.c., occorre guardare al valore della causa determinato secondo le regole generali e all’oggetto della controversia, non al contenuto concreto della decisione né al valore indicato ai fini del contributo unificato.
  • Nelle controversie soggette a giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, l’appello è inammissibile quando deduce soltanto censure di merito e non rientra nelle categorie tassative delle violazioni che consentono il gravame limitato.
  • L’inammissibilità dell’appello attiene ai presupposti dell’impugnazione ed è rilevabile d’ufficio in cassazione anche se non esaminata dal giudice di merito.
  • Se il giudice di secondo grado decide nel merito un appello inammissibile e non si pronuncia, neppure implicitamente, sulla sua ammissibilità, la sentenza va cassata senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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