Cassazione Penale, Sentenza n. 11061/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego, da parte della Corte di appello di Venezia in funzione di giudice dell'esecuzione, della richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione ha ritenuto i fatti di bancarotta oggettivamente e soggettivamente gravi e la personalità del reo negativa, in apparente contrasto con la valutazione del giudice di cognizione che, in appello e su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva quantificato la pena complessiva in misura prossima al minimo edittale, indicando valutazioni implicite diverse sugli indici di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della novella, il giudice dell'esecuzione deve applicare la nuova disciplina delle pene sostitutive secondo il principio di retroattività della lex mitior e deve porsi, retrospettivamente, nella stessa posizione del giudice della cognizione, attingendo dagli esiti del giudizio di cognizione l'esistenza e i limiti delle condizioni per la sostituzione. Poiché la valutazione sulla gravità dei fatti e sulla personalità del reo resa dal giudice dell'esecuzione era in stridente contrasto con la statuizione irrevocabile del giudice di cognizione, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Venezia per un nuovo giudizio sull'idoneità della pena sostitutiva, che dovrà partire da una cornice valutativa coerente con le risultanze del processo di cognizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2011, art. 95
art. 95 d.lgs. n. 150/2011 (disciplina transitoria sulle pene sostitutive)
Consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della novella, nel rispetto del principio di retroattività della lex mitior; demanda al giudice dell'esecuzione l'applicazione per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
art. 599-bis c.p.p.
richiesta delle parti in appello e concordato sulla pena
Norma richiamata nel processo di cognizione: la quantificazione della pena concordata dalle parti in appello costituisce risultato rilevante che il giudice dell'esecuzione deve considerare.
art. 133 c.p.
indici per la determinazione della pena
Individua gli elementi (gravità del fatto, personalità del reo, finalità rieducative, ecc.) che devono orientare la determinazione della pena; la valutazione di tali indici compiuta dal giudice di cognizione vincola il giudice dell'esecuzione nei limiti degli accertamenti irrevocabili.
Principio della retroattività della lex mitior
Principio generale secondo cui la legge penale più favorevole si applica anche ai procedimenti pendenti; giustifica l'applicazione delle nuove pene sostitutive ai processi non ancora definiti.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 2356 del 12/10/2023
richiamata nella sentenza
Afferma che il giudice dell'esecuzione, per i procedimenti pendenti davanti alla Cassazione, deve porsi nella stessa posizione del giudice della cognizione e attingere dagli esiti di quest'ultimo.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023 (Bifone)
richiamata nella sentenza
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può contraddire accertamenti di fatto e valutazioni irrevocabili compiute dal giudice di cognizione: deve prendere le risultanze del processo di cognizione come cornice vincolante per la valutazione della pena sostitutiva.
- Nei processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma che ha introdotto nuove pene sostitutive, si applica la lex mitior: il giudice dell'esecuzione deve valutare la sostituzione partendo dalla posizione sostanziale già definita nel giudizio di cognizione.
- Se in appello le parti concordano una riduzione della pena (art. 599-bis c.p.p.) e il giudice di cognizione accoglie tale intesa, tale valutazione sulla misura della pena e sugli indici di cui all'art. 133 c.p. orienta l'esame successivo dell'esecuzione e della sostituibilità della pena.
- La valutazione dell'idoneità di una pena sostitutiva richiede l'esame degli indici di personalità, gravità e finalità rieducative, ma entro i limiti degli accertamenti di merito già irrevocabilmente compiuti; divergenti valutazioni di fatto giustificano l'annullamento e il rinvio.
- In presenza di conflitto tra giudice dell'esecuzione e giudice di cognizione su questioni già decise irrevocabilmente, la via corretta è l'annullamento dell'ordinanza esecutiva con rinvio per nuovo giudizio coerente con le risultanze del processo di cognizione.
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