Cassazione Penale, Ordinanza n. 18539/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo generico e il secondo manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando così la decisione di merito che aveva respinto l'appello e mantenuto la condanna per i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente annullamento disposto dalla Corte di cassazione, che aveva respinto il suo appello confermando la condanna per i reati contestati. Con il primo motivo ha dedotto che il giudice del rinvio non avrebbe rispettato i principi fissati dalla sentenza rescindente e non avrebbe tenuto conto della sopravvenuta sentenza n. 116/2024 della Corte costituzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto tale censura generica: non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando anche la presenza nel veicolo di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale; inoltre il preteso errore di qualificazione giuridica risultava ricondotto a un mero refuso nel dispositivo, mentre la motivazione della sentenza di rinvio indicava correttamente la riqualificazione del reato. Quanto al richiamo alla sentenza costituzionale, il ricorrente non aveva chiarito di rientrare nella specifica situazione oggetto della declaratoria di illegittimità. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la decisione per non avere dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, quando l'annullamento con rinvio è limitato alla verifica dei presupposti della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso; la sentenza richiama un problema di qualificazione giuridica solo apparente, dovuto a un refuso nel dispositivo.
art. 650 c.p.
Ulteriore reato per il quale la condanna era stata confermata dalla Corte di appello e non risulta rimesso in discussione in modo specifico nel ricorso.
art. 131-bis c.p.
La Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto va esclusa quando la motivazione di merito evidenzi elementi ostativi concreti, e che il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale ratio decisoria.
sentenza n. 116 del 2024 della Corte costituzionale
È richiamata dal ricorrente, ma la Corte rileva che non è stato dimostrato che il caso concreto rientrasse nella specifica ipotesi incisa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 624 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
art. 627 c.p.p.
Rilevante in via implicita quale disciplina del giudizio di rinvio, in quanto la Corte afferma che il giudice del rinvio è vincolato ai limiti segnati dall'annullamento e non può ampliare l'oggetto della decisione.
art. 129 c.p.p.
Non citato espressamente; il testo richiama il tema della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, negata nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con i limiti tracciati dalla sentenza rescindente; censure generiche sono inammissibili.
- Un apparente errore materiale nel dispositivo non integra di per sé violazione del vincolo del giudice di rinvio quando la motivazione chiarisce inequivocabilmente la corretta qualificazione giuridica del fatto.
- Il richiamo a una pronuncia della Corte costituzionale è utile solo se il ricorrente dimostra che la propria posizione rientra esattamente nella fattispecie oggetto della declaratoria di illegittimità.
- Quando l'annullamento con rinvio è circoscritto alla verifica di una causa di non punibilità, il giudice del rinvio non può pronunciarsi su questioni estranee a quel perimetro, come l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento parziale.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, la motivazione di merito può valorizzare elementi concreti ostativi alla non punibilità; il ricorso deve specificamente confutare tali elementi per superare la decisione.
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