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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40316/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per il reato contestato e del diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 493-ter c.p. Il solo motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e contestando che la condotta integrasse il reato. Nello stesso motivo si lamentava anche l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte osserva che le doglianze sulla responsabilità sono generiche, riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello e, soprattutto, mirano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; quanto alle attenuanti generiche, la motivazione di appello è ritenuta congrua perché fondata sul comportamento processuale negativo, sulla mancata riparazione del danno, neppure simbolica, e sull'assenza di indici di resipiscenza.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità confermata in appello; la Corte rileva che, nel caso concreto, il fatto integra pienamente il reato e non è scriminato dal consenso dell'avente diritto.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui all'art. 133 c.p. sono richiamati come parametro del giudizio di merito sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche, giudizio sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia contraddittoria o mancante.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua fondata su elementi negativi quali comportamento processuale, mancato risarcimento del danno e assenza di segni di resipiscenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa valutazione del merito o una rilettura del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, lineare e conforme ai principi consolidati.
  • Le censure di legittimità sono inammissibili quando riproducono questioni già dedotte e disattese dal giudice di merito senza un puntuale confronto con la motivazione della decisione impugnata.
  • La scriminante del consenso dell'avente diritto non è configurabile se l'agente non abbia operato come mera longa manus del titolare del bene o dell'utilità e non abbia agito nell'esclusivo interesse di costui.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione non contraddittoria che valorizzi elementi negativi del comportamento dell'imputato, tra cui il comportamento processuale, la mancata riparazione del danno e l'assenza di resipiscenza.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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