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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13200/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena in anni cinque di reclusione ed euro 14.500 di multa, revocando l'interdizione legale e sostituendo l'interdizione dai pubblici uffici da perpetua a temporanea, per il reato di partecipazione al fatto di detenzione/traffico di stupefacenti contestato in concorso e con aggravante. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale sull'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p., sostenendo che la Corte avrebbe fondato il giudizio sul casellario giudiziale, nel quale era indicata per errore una precedente condanna per associazione mafiosa anziché per associazione semplice; il difensore ha anche richiamato il fatto che la questione era stata posta in appello, poi rinunciata, ma che sarebbe comunque rilevabile in cassazione perché incidente sulla pena finale. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sull'aumento di pena per la continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p., assumendo che, pur in presenza di medesimo disegno criminoso, l'aumento di tre mesi per ciascun reato satellite sarebbe illogico e non coerente con l'esiguo scarto temporale tra i fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero rivolti esclusivamente al trattamento sanzionatorio e formulati in modo non specifico, a fronte di una motivazione della sentenza di merito ritenuta corretta e sufficiente. In particolare, ha osservato che la difesa non aveva contestato l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, dopo la rinuncia a tutte le altre doglianze, restava solo la censura relativa alle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante e sulla recidiva reiterata, oltre alla richiesta di una pena più mite; perciò la Corte d'appello non aveva alcun obbligo di motivare sulla recidiva, perché quel motivo era stato rinunciato. Quanto all'aumento per la continuazione, la Corte lo ha giudicato logicamente giustificato in ragione dell'esiguità dell'aumento, dell'entità della pena base e della gravità dei reati satellite, inseriti in un complessivo trattamento sanzionatorio mite. Dichiarata l'inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    La recidiva reiterata è questione che, nel caso concreto, non poteva essere utilmente censurata in cassazione perché il motivo relativo era stato rinunciato in appello; quindi il giudice di secondo grado non aveva obbligo di motivazione sul punto.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    L'aumento di pena per continuazione è legittimo quando risulti logicamente giustificato in relazione all'entità della pena base, alla gravità dei reati satellite e all'assetto complessivo del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere delle spese processuali e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice del reato-stupfacenti oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    Aggravante contestata unitamente al reato di stupefacenti.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato.

  • art. 416-bis c.p.

    Menzi0nato solo come erronea indicazione nel casellario giudiziale, secondo la difesa.

  • art. 416 c.p.

    Menzi0nato solo come effettivo reato cui si sarebbe dovuta riferire la precedente condanna, secondo la difesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che attaccano la sola dosimetria della pena senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando un motivo di appello è stato espressamente rinunciato, la sentenza di secondo grado non ha l'onere di motivare su quel profilo e la relativa doglianza non può essere riproposta utilmente in cassazione come questione residua.
  • L'aumento di pena per continuazione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione risulti manifestamente illogica o priva di giustificazione; non basta il mero richiamo all'esiguità del tempo tra i fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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