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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15260/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato, il 28 novembre 2005, due solleciti cumulativi di rimborso riferiti a più istanze pregresse concernenti diverse manifestazioni a premio, chiedendo la restituzione di importi asseritamente versati in eccedenza a titolo di tassa di lotteria per gli anni dal 1991 al 1998. L’Amministrazione aveva emesso due provvedimenti di rimborso parziale, riconoscendo solo parte delle somme richieste. La contribuente aveva impugnato tali provvedimenti, ma la CTP aveva dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività; la CTR aveva confermato, ritenendo che il rimborso parziale integrasse un implicito rigetto della parte non corrisposta, da impugnarsi entro sessanta giorni dalla notificazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società denunciava la violazione degli artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, commi 1 e 2, del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la fattispecie come diniego parziale espresso, mentre si sarebbe trattato di silenzio-rifiuto formatosi sulle singole istanze originarie di rimborso, impugnabile entro il diverso termine decennale previsto dal comma 2 dell’art. 21; la ricorrente distingueva inoltre la vicenda da quella richiamata dalla CTR con Cass. n. 8195/2015.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto parzialmente la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., precisando che, quando l’Amministrazione emette un provvedimento di rimborso parziale senza riserve o indicazioni di interlocutorietà, esso vale per la parte non rimborsata come rifiuto espresso implicitamente contenuto nell’atto, e non come silenzio-rifiuto. In conseguenza, il provvedimento era impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992; la tardività dei ricorsi era quindi correttamente dichiarata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo, quando il risultato decisorio resta corretto.

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992

    Il provvedimento di rimborso parziale è atto impugnabile dal contribuente nella parte in cui nega il rimborso richiesto.

  • art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992

    Il rifiuto espresso implicito nel rimborso parziale deve essere impugnato entro sessanta giorni; il regime del silenzio-rifiuto non si applica a tale ipotesi.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione finanziaria accoglie solo parzialmente un’istanza di rimborso senza qualificare l’atto come interlocutorio, la parte non rimborsata si intende respinta con rifiuto espresso implicito nell’atto stesso.
  • Il provvedimento di rimborso parziale va impugnato entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, secondo il regime degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992.
  • Non è consentito al contribuente proseguire o riattivare la controversia sulla base del solo silenzio-rifiuto quando sia intervenuto un successivo rimborso parziale non impugnato nei termini sulla parte negata.
  • La qualificazione dell’atto come silenzio-rifiuto o come rifiuto espresso deve essere fatta in base alla struttura concreta del provvedimento amministrativo e alla presenza o meno di elementi che ne indichino l’interlocutorietà.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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