Cassazione Penale, Ordinanza n. 25851/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Roma di condanna per distinte condotte in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il primo ricorrente ha censurato la confisca di euro 46.820,00 disposta ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva, in sostanza, che non fosse provato il rapporto pertinenziale tra il denaro e il reato e che la motivazione sulla provenienza illecita fosse illogica. Ha inoltre contestato la determinazione dell’aumento di pena per la continuazione, lamentando l’assenza di specifica motivazione sui singoli aumenti. Il secondo ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e altri reati già giudicati separatamente, invocando l’unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sul denaro confiscato perché riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica: pur mancando la prova del nesso pertinenziale con il reato, era stata ritenuta non giustificata la lecita provenienza della somma sulla base della modesta capacità reddituale del ricorrente, della percezione della NASpI, della sproporzione rispetto alle disponibilità lecite, delle modalità di occultamento del denaro e del rinvenimento di un quaderno con annotazioni. Ha quindi richiamato l’onere dell’imputato di allegare elementi specifici idonei a superare tale presunzione, onere non assolto. Ha poi respinto la doglianza sulla continuazione ritenendo legittima una motivazione sintetica sugli aumenti di pena, trattandosi di incrementi esigui, e non ravvisando violazione del limite del triplo della pena base ex art. 81 c.p.; ha altresì ritenuto corretta la valutazione sul disegno criminoso del secondo ricorrente, osservando che la continuazione richiede elementi concreti e specifici di preventiva programmazione e che l’unicità del disegno poteva essere esclusa anche valorizzando l’occasionalità di uno dei fatti successivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come norma incriminatrice relativa alle distinte condotte di stupefacenti oggetto di condanna
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come base della confisca della somma di denaro rinvenuta
art. 132 cod. pen.
citato per affermare che, per aumenti di pena di esigua entità nella continuazione, non è necessaria una motivazione analitica, essendo escluso un abuso del potere discrezionale
art. 81, comma primo, cod. pen.
richiamato quale limite legale del triplo della pena base e quale parametro della disciplina del reato continuato
art. 73 d.P.R. 309/1990
nel testo è la norma sostanziale di riferimento per le condotte di spaccio/cessione di sostanze stupefacenti
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ha escluso la lecita provenienza di somme di denaro sulla base di elementi fattuali convergenti e non illogici, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre la stessa censura è inammissibile se non confronta specificamente la motivazione.
- In materia di confisca di denaro, anche in assenza della prova del rapporto pertinenziale diretto con il reato, l’assenza di una ragionevole giustificazione della provenienza lecita può fondare la misura, specie se supportata da indici come modesti redditi leciti, sproporzione economica, modalità di occultamento e annotazioni riconducibili ad attività illecite.
- Grava sull’imputato o detentore del bene confiscabile un onere di allegazione specifica sulla provenienza lecita del denaro; tale onere deriva dalla vicinanza della prova e dalla necessità di superare la presunzione formata dagli elementi offerti dall’accusa.
- In tema di reato continuato, quando gli aumenti per i reati satellite sono di esigua entità, il giudice può motivare sinteticamente la determinazione della pena, purché il complessivo trattamento sanzionatorio sia coerente e resti entro i limiti di legge.
- Il riconoscimento della continuazione presuppone elementi specifici e concreti da cui desumere una preventiva e unitaria programmazione criminosa; non bastano, da soli, contiguità temporale, omogeneità dei reati o reiterazione di condotte analoghe.
- L’unitarietà del disegno criminoso costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici.
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