Sentenza n. 3736/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Pur non essendo rituale, la dichiarazione di rinuncia è stata valutata come argomento di prova del venir meno dell'interesse del ricorrente alla definizione nel merito della controversia. Il giudice non ha esaminato la legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente né degli atti presupposti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente n. 40 del 20 dicembre 2022, limitatamente alla parte riferita al compendio immobiliare del ricorrente, nonché gli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 40 del 20 dicembre 2022 nella parte in cui ricomprendeva il suo compendio immobiliare, nonché delle risultanze del sopralluogo del 9 dicembre 2022 e dell'accertamento congiunto dell'1 agosto 2022. Prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La dichiarazione non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., e non è stata quindi qualificata come rinuncia rituale al giudizio.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
almeno 10 giorni prima dell’udienza
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza per poter essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio; una dichiarazione non notificata può comunque costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nella sentenza in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Una dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non determina l'estinzione rituale del giudizio, ma può essere valutata dal giudice quale elemento probatorio del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
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