Cassazione Civile, Ordinanza n. 30971/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2001, emessa a seguito di un avviso di accertamento non impugnato. In primo grado il ricorso della contribuente contro la cartella era stato accolto; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto la riforma della decisione, con riconoscimento della validità della notifica della cartella per raggiungimento dello scopo e della validità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente definitività della pretesa tributaria. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo la nullità/inesistenza della notificazione dell'atto di appello dell'Ufficio e quindi del giudizio d'appello e della sentenza contumaciale della CTR, assumendo di non aver mai ricevuto l'atto di appello. La censura è stata però ritenuta generica e non autosufficiente, perché non riproduceva integralmente gli atti e la relata di notifica necessari a consentire il controllo della doglianza. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio che il ricorso per cassazione era comunque tardivo, essendo stato proposto oltre il termine lungo applicabile ratione temporis, considerati anche la sospensione feriale e la sospensione speciale per le liti di valore inferiore a 20.000 euro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo formulato in modo non autosufficiente, perché la parte non aveva trascritto gli elementi necessari a contestare specificamente la ritualità della notifica dell'appello. Inoltre ha accertato d'ufficio che il ricorso per cassazione era comunque proposto oltre il termine lungo di impugnazione, sicché l'impugnazione era irrimediabilmente tardiva. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale discussione senza svolgere difese effettive. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento può essere dedotta in cassazione, ma la censura deve essere specifica e autosufficiente.
art. 156 c.p.c.
La CTR aveva ritenuto valida la notifica della cartella per raggiungimento dello scopo; la Cassazione non entra nel merito di tale valutazione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 366 c.p.c.
Per contestare la ritualità di una notificazione occorre trascrivere nel ricorso gli atti e le relate rilevanti, così da consentire il controllo della doglianza senza ricorso a fonti esterne.
art. 327 c.p.c.
È richiamato per il termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis, che risultava spirato prima della proposizione del ricorso.
art. 38 d.lgs. 546/1992
È la norma processuale tributaria richiamata per il termine di impugnazione in rapporto all'art. 327 c.p.c.
legge 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale, nella disciplina applicabile all'epoca, incideva sul computo del termine per ricorrere.
d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in l. n. 111/2011
Ha introdotto una sospensione del termine per impugnare per le liti di valore inferiore a euro 20.000, incidendo sul computo della tardività.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi contesta in cassazione la ritualità della notificazione di un atto processuale deve indicare e trascrivere nel ricorso gli elementi indispensabili della relata e del procedimento notificatorio, perché il controllo di legittimità deve poter essere compiuto sulla sola lettura dell'atto di ricorso.
- La mera allegazione o il generico richiamo a documenti esterni al ricorso non soddisfa il requisito di autosufficienza quando la censura dipende dal contenuto specifico degli atti notificatori.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la tardività del ricorso per cassazione quando, dai dati processuali emergano la data di deposito della sentenza, il regime temporale applicabile e la decorrenza del termine lungo di impugnazione.
- Nel computo del termine lungo di impugnazione occorre considerare le sospensioni processuali applicabili ratione temporis, sia quella feriale sia eventuali sospensioni speciali previste per determinate controversie tributarie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese effettive, il giudice può non provvedere sulle spese di lite, fermo restando l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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