Direttiva 2000/30
Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro comune per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, con l’obiettivo di garantire il rispetto continuo delle condizioni tecniche previste dalla direttiva 96/96/CE. Introduce criteri minimi per la selezione dei veicoli, per l’esecuzione dei controlli, per la verbalizzazione dei risultati e per la gestione dei casi di difetti gravi, compresa la possibile sospensione dell’uso del veicolo. Prevede inoltre obblighi di cooperazione tra Stati membri, trasmissione periodica dei dati alla Commissione e un regime di sanzioni nazionale efficace, proporzionato e dissuasivo.
Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, per rafforzare sicurezza stradale, tutela ambientale e conformità alla normativa tecnica durante tutto l’anno.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità, ossia ai veicoli a motore e ai loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 definite nell’allegato I della direttiva 96/96/CE. Riguarda i controlli tecnici su strada effettuati dalle autorità degli Stati membri sulla strada pubblica, in modo non annunciato e senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sullo Stato di immatricolazione o messa in circolazione. Restano impregiudicati i controlli ulteriori o diversi previsti dal diritto nazionale o da altre norme comunitarie, inclusi controlli su altri aspetti del trasporto stradale e verifiche in luoghi diversi dalle strade pubbliche, fuori dal campo di applicazione della direttiva.
Direttiva 2000/30/CE sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali
La direttiva istituisce un sistema comunitario di controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, con finalità di sicurezza stradale, tutela dell’ambiente e corretto funzionamento del mercato in condizioni di concorrenza non distorta. Il legislatore dell’Unione non sostituisce il controllo tecnico periodico già previsto dalla direttiva 96/96/CE, ma lo integra con verifiche non annunciate lungo la rete stradale per assicurare il mantenimento della conformità tecnica durante tutto l’anno.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva parte dal presupposto che il solo controllo tecnico annuale sia insufficiente a garantire, per l’intero anno, il buono stato di manutenzione dei veicoli commerciali. Per questo introduce controlli su strada supplementari e mirati, da svolgere in modo efficiente e non discriminatorio, con attenzione ai veicoli che presentano indici di cattiva manutenzione.
La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità nella scelta dell’organizzazione concreta dei controlli, ma impone un risultato minimo: controlli sufficienti rispetto agli obiettivi dell’articolo 1, condotti senza discriminazioni e con contenimento dei costi e dei ritardi per conducenti e imprese.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità, definiti come i veicoli a motore e i loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I della direttiva 96/96/CE.
Il controllo disciplinato dalla direttiva è un controllo tecnico su strada: si tratta di un accertamento tecnico non annunciato, svolto sulla strada pubblica dalle autorità competenti o sotto la loro sorveglianza. Rimangono possibili, fuori dal perimetro della direttiva, controlli ulteriori o diversi previsti dal diritto nazionale o da altra normativa comunitaria, anche in luoghi diversi dalle strade pubbliche.
Definizioni rilevanti
Ai fini applicativi, sono centrali tre definizioni:
- veicolo commerciale: veicolo a motore o rimorchio delle categorie indicate dalla direttiva 96/96/CE;
- controllo tecnico su strada: verifica tecnica imprevista e non annunciata svolta su strada pubblica;
- controllo tecnico: verifica della conformità del veicolo alla normativa tecnica come prevista dalla direttiva 96/96/CE.
Obblighi degli Stati membri
Ogni Stato membro deve organizzare controlli su strada sufficienti a realizzare gli obiettivi della direttiva. Il testo non predetermina un numero minimo di controlli, ma impone un obbligo di risultato, da leggere insieme al regime nazionale già esistente per i veicoli commerciali.
La direttiva stabilisce anche il principio di non discriminazione: i controlli non possono essere fondati sulla nazionalità del conducente o sullo Stato di immatricolazione o messa in circolazione del veicolo.
Modalità del controllo su strada
Il controllo può comprendere, singolarmente o cumulativamente:
- un esame visivo del veicolo fermo per valutarne le condizioni di manutenzione;
- il controllo della relazione di controllo tecnico su strada più recente o dei documenti attestanti la conformità tecnica, incluso il certificato del controllo tecnico obbligatorio per i veicoli immatricolati o messi in circolazione in uno Stato membro;
- un’ispezione tecnica di uno o più punti dell’elenco contenuto nell’allegato I, punto 10.
Per gli impianti di frenatura e per le emissioni di gas di scarico, l’articolo 4 rinvia alle modalità tecniche dell’allegato II.
Valutazione di documentazione recente e limiti a controlli ripetitivi
L’ispettore deve considerare l’ultimo certificato di controllo tecnico e/o una relazione di controllo su strada compilata di recente. Può tener conto anche di altri certificati di sicurezza rilasciati da un organismo autorizzato.
Se questi documenti dimostrano che, nei tre mesi precedenti, un punto dell’elenco è già stato ispezionato, quel punto non va nuovamente controllato, salvo giustificazione derivante da difetti o non conformità evidenti. La direttiva mira così a evitare duplicazioni inutili e a ridurre l’impatto operativo sui trasportatori.
Relazione di controllo e misure conseguenti
L’autorità o l’ispettore devono compilare una relazione di controllo tecnico su strada secondo il modello dell’allegato I, indicando i punti controllati e consegnando il documento al conducente.
Se i difetti di manutenzione sono tali da far ritenere necessario un esame più approfondito, il veicolo può essere sottoposto a un controllo più rigoroso presso un centro di prova vicino, determinato dallo Stato membro, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 96/96/CE. Inoltre, quando il veicolo rappresenta un rischio considerevole per gli occupanti o per gli altri utenti della strada, l’uso può essere sospeso fino alla rimozione dei difetti pericolosi.
Cooperazione tra Stati membri
La direttiva introduce un dovere di cooperazione amministrativa. Gli Stati membri devono comunicare tra loro i servizi competenti e i referenti individuati per i controlli.
Per i veicoli appartenenti a non residenti, i difetti gravi, specie se hanno comportato la sospensione dell’uso, devono essere denunciati alle autorità dello Stato di immatricolazione o di messa in circolazione secondo il modello di relazione dell’allegato I. Lo Stato che ha rilevato il difetto può chiedere allo Stato competente di adottare provvedimenti nei confronti del trasgressore, ad esempio imponendo un nuovo controllo tecnico, e lo Stato destinatario della richiesta deve comunicare gli esiti adottati.
Dati statistici e relazione della Commissione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, ogni due anni e non oltre il 31 marzo, i dati raccolti sui due anni precedenti, relativi al numero di veicoli controllati, alla ripartizione per categoria e paese di immatricolazione, ai punti controllati e ai difetti riscontrati.
La prima trasmissione riguarda il periodo di due anni decorrente dal 1° gennaio 2003. Sulla base di tali dati, la Commissione deve presentare al Consiglio, entro un anno dalla loro ricezione, una relazione sull’applicazione della direttiva corredata di una sintesi dei risultati. La prima relazione copre anch’essa il periodo a partire dal 1° gennaio 2003.
Aggiornamento tecnico
L’allegato I e le norme tecniche dell’allegato II possono essere adattati al progresso tecnico tramite la procedura di comitato di cui all’articolo 9, paragrafo 2. La direttiva precisa che tali modifiche non possono ampliare il proprio ambito di applicazione.
Sanzioni nazionali
Gli Stati membri devono istituire un regime di sanzioni per i casi di mancato rispetto dei requisiti tecnici controllati ai sensi della direttiva. La disciplina lascia libertà quanto alla forma delle sanzioni, ma impone che esse siano effettive, proporzionate e dissuasive, e che siano adottate le misure necessarie per garantirne l’effettiva applicazione.
Recezione nel diritto interno
Il termine di trasposizione è fissato al 10 agosto 2002. Gli Stati membri devono adottare entro tale data le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare immediatamente la Commissione.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Va inoltre trasmesso alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Allegati tecnici: aspetti essenziali
L’allegato I contiene il modello di relazione di controllo su strada e l’elenco dei punti soggetti a controllo.
L’allegato II specifica in particolare:
- i requisiti per gli impianti di frenatura, che devono essere mantenuti in perfette condizioni di funzionamento e correttamente regolati;
- le prove e i limiti sulle emissioni per i veicoli a motore ad accensione comandata, con soglie di CO e valori lambda distinti a seconda della presenza o meno di sistemi perfezionati di controllo delle emissioni;
- il controllo dell’opacità dei gas di scarico per i veicoli diesel, con limiti di coefficiente di assorbimento pari a 2,5 m-1 per motori ad aspirazione naturale e 3,0 m-1 per motori turbocompressi, oppure valori equivalenti se si utilizza un apparecchio diverso;
- l’esclusione dei veicoli diesel immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980.
Queste prescrizioni tecniche sono di particolare rilievo operativo per gli operatori del trasporto e per i professionisti che assistono imprese di autotrasporto, poiché incidono sia sulla compliance tecnica sia sulla gestione delle eventuali contestazioni e sospensioni dell’uso del veicolo.
Disposizioni principali
Obiettivo e natura del regime
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a migliorare la sicurezza stradale e ambientale garantendo un maggior rispetto, da parte dei veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità, di determinate condizioni tecniche previste dalla direttiva 96/96/CE. Essa definisce solo alcune condizioni di realizzazione dei controlli tecnici su strada e lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di effettuare altri controlli non contemplati, nonché di controllare altri aspetti del trasporto stradale.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce: "veicolo commerciale" come i veicoli a motore e loro rimorchi delle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I della direttiva 96/96/CE; "controllo tecnico su strada" come il controllo tecnico, non annunciato e imprevisto, effettuato sulla strada pubblica dalle autorità o sotto la loro sorveglianza; "controllo tecnico" come il controllo di conformità alla normativa tecnica previsto nell’allegato II della direttiva 96/96/CE.
Obbligo degli Stati membri di effettuare controlli sufficienti
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di effettuare controlli su strada sufficienti al raggiungimento degli obiettivi della direttiva, tenendo conto del regime nazionale applicato ai veicoli commerciali nell’ambito della direttiva 96/96/CE. I controlli devono essere non discriminatori e organizzati minimizzando costi e ritardi per conducenti e imprese.
Contenuto del controllo tecnico su strada
L’articolo 4 prevede che il controllo possa consistere in uno, due o tutti e tre gli elementi seguenti: esame visivo delle condizioni di manutenzione del veicolo fermo; verifica della relazione di controllo tecnico su strada o dei documenti attestanti la conformità tecnica, incluso il certificato di controllo tecnico obbligatorio per i veicoli immatricolati o messi in circolazione in uno Stato membro; ispezione di uno o più punti dell’elenco dell’allegato I, punto 10. L’ispezione degli impianti di frenatura e delle emissioni di gas di scarico deve seguire le modalità dell’allegato II.
Valorizzazione di controlli recenti e limitazione dei doppioni
Prima di ispezionare i punti dell’allegato I, punto 10, l’ispettore deve prendere in considerazione l’ultimo certificato di controllo tecnico e/o una relazione di controllo tecnico su strada compilata di recente, nonché eventuali altri certificati di sicurezza rilasciati da un organismo autorizzato. Se tali documenti provano che un punto è già stato ispezionato nei tre mesi precedenti, quel punto non può essere nuovamente controllato salvo che ciò sia giustificato da difetti o non conformità manifeste.
Relazione di controllo e misure in caso di difetti gravi
L’articolo 5 impone la compilazione di una relazione sul controllo tecnico su strada secondo il modello dell’allegato I, con indicazione dei punti controllati, da consegnare al conducente. Se i difetti rilevati possono comportare rischi per la sicurezza tali da giustificare un esame più approfondito, il veicolo può essere sottoposto a un controllo più rigoroso in un centro di prova vicino, determinato dallo Stato membro, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 96/96/CE. L’uso del veicolo può essere sospeso fino alla rimozione dei difetti pericolosi se esso rappresenta un rischio considerevole per gli occupanti o per gli altri utenti della strada.
Scambio di dati e reporting alla Commissione
L’articolo 6 impone agli Stati membri, ogni due anni e entro il 31 marzo, di comunicare alla Commissione i dati raccolti sui due anni precedenti riguardanti numero dei veicoli controllati, classificati per categoria e per paese di immatricolazione, punti controllati e difetti riscontrati. La prima trasmissione riguarda il periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2003. La Commissione deve trasmettere tali informazioni al Parlamento europeo.
Cooperazione tra Stati membri e veicoli di non residenti
L’articolo 7 prevede la cooperazione reciproca tra Stati membri, inclusa la comunicazione dei servizi competenti e dei referenti. I difetti gravi riscontrati su veicoli appartenenti a non residenti, specialmente se hanno comportato la sospensione dell’uso, devono essere denunciati alle autorità dello Stato di immatricolazione o messa in circolazione secondo il modello di relazione dell’allegato I. Lo Stato membro in cui è stato rilevato il difetto può chiedere allo Stato competente di adottare provvedimenti opportuni, ad esempio un nuovo controllo tecnico, e quest’ultimo deve informare sugli esiti adottati.
Aggiornamento tecnico degli allegati
L’articolo 8 consente di adeguare l’allegato I e le norme tecniche dell’allegato II al progresso tecnico tramite la procedura di comitato dell’articolo 9, paragrafo 2. Le modifiche non possono estendere l’ambito di applicazione della direttiva.
Procedura di comitato
L’articolo 9 istituisce l’assistenza del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 96/96/CE. Nei casi di rinvio al paragrafo 2 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con periodo di tre mesi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.
Sanzioni nazionali
L’articolo 10 obbliga gli Stati membri a istituire un regime sanzionatorio per i casi di mancato rispetto dei requisiti tecnici controllati ai sensi della direttiva, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Relazione della Commissione
L’articolo 11 prevede che la Commissione presenti al Consiglio, entro un anno dalla ricezione dei dati biennali di cui all’articolo 6, una relazione sull’applicazione della direttiva con una sintesi dei risultati ottenuti. La prima relazione riguarda il periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 12 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 10 agosto 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri, che devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 13 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 14 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
Contenuto tecnico degli allegati
L’allegato I contiene il modello di relazione di controllo tecnico su strada e l’elenco dei punti oggetto del controllo. L’allegato II disciplina in dettaglio le prove e i controlli relativi all’impianto di frenatura e alle emissioni di scarico, fissando requisiti specifici per veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione per compressione, con soglie di CO, lambda e coefficienti di assorbimento; tali disposizioni non si applicano ai veicoli diesel immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980.
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