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Direttiva 2000/41

Direttiva 2000/41/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32000L0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rinvia per la seconda volta la data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono vietare la commercializzazione di cosmetici contenenti ingredienti o miscele di ingredienti sperimentati su animali. La misura modifica la direttiva 76/768/CEE sostituendo la data del 30 giugno 2000 con il 30 giugno 2002. Il rinvio è motivato dalla mancanza, alla data dell’adozione, di progressi scientifici sufficienti e di una convalida completa di metodi alternativi equivalenti per tutti i test interessati.

Rinvio al 30 giugno 2002 del divieto di commercializzazione di cosmetici contenenti ingredienti o miscele di ingredienti sperimentati su animali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai quali impone di modificare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici. L’effetto materiale riguarda la commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti o miscele di ingredienti testati su animali, con riferimento al divieto previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 76/768/CEE. Il rinvio opera nel contesto del SEE ed è limitato alla scadenza del divieto già prevista dal diritto UE.

Rinvio del divieto di sperimentazione animale per i cosmetici

La direttiva 2000/41/CE della Commissione interviene nel quadro della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, la cui finalità principale è la salvaguardia della salute pubblica. Essa rinvia per la seconda volta la data di applicazione del divieto di commercializzazione di cosmetici contenenti ingredienti o miscele di ingredienti sperimentati su animali, in ragione del fatto che, alla data del provvedimento, non risultavano ancora disponibili metodi alternativi sufficientemente convalidati per tutti i test rilevanti.

Contesto e motivazione del rinvio

La direttiva richiama il meccanismo già previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 76/768/CEE: il divieto avrebbe dovuto operare dal 30 giugno 2000, ma la stessa norma consente alla Commissione di proporre un rinvio qualora non siano stati compiuti progressi sufficienti nello sviluppo di metodi alternativi efficaci, e in particolare qualora non sia scientificamente dimostrato un livello equivalente di tutela del consumatore rispetto alla sperimentazione animale, tenendo conto delle linee direttrici OCSE in materia di prove tossicologiche. Secondo i considerando, un primo rinvio era già stato disposto con la direttiva 97/18/CE per l’assenza di convalida scientifica dei metodi alternativi e di corrispondenti linee direttrici OCSE applicabili specificamente a tali metodi. La Commissione osserva inoltre che, al momento dell’adozione, in Europa risultavano convalidati metodi alternativi per tre test, ma non era prevedibile un’evoluzione significativa entro il 30 giugno 2000. Per tale ragione è ritenuto opportuno un ulteriore rinvio fino al 30 giugno 2002.

Modifica della disciplina sui cosmetici

La disposizione sostanziale è concentrata nell’articolo 1, che modifica la direttiva 76/768/CEE sostituendo la data del 30 giugno 2000 con il 30 giugno 2002 all’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), primo comma. L’effetto pratico è il differimento dell’obbligo per gli Stati membri di vietare la commercializzazione dei cosmetici che contengono ingredienti o miscele di ingredienti testati su animali.

Obblighi per gli Stati membri

La direttiva è di recepimento e richiede agli Stati membri di adottare entro il 29 giugno 2000 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo europeo. Le misure nazionali devono recare un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore interessato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, ai quali è affidata la trasposizione nel diritto interno nei termini indicati.

Disposizioni principali

Rinvio del divieto di commercializzazione

All’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), primo comma, della direttiva 76/768/CEE, la data '30 giugno 2000' è sostituita dalla data '30 giugno 2002'. Il divieto di commercializzazione dei cosmetici contenenti ingredienti o miscele di ingredienti sperimentati su animali viene quindi differito di due anni.

Obbligo di recepimento da parte degli Stati membri

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 29 giugno 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Destinatari

La direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticitutela della salutesperimentazione animalearmonizzazione tecnica

Testo integrale

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