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Direttiva 2000/31

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Normativa europea32000L0031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato minimo per favorire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno. Fissa il principio del controllo nello Stato membro di stabilimento, vieta in linea di principio autorizzazioni preventive, disciplina informazione precontrattuale, comunicazioni commerciali, contratti elettronici e responsabilità degli intermediari. Consente deroghe limitate e procedurizzate per ragioni di ordine pubblico, sanità pubblica, sicurezza e tutela dei consumatori, e impone cooperazione tra Stati membri e sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive.

Disciplina il mercato interno dei servizi della società dell'informazione, con regole su stabilimento, informazioni, comunicazioni commerciali, contratti elettronici, responsabilità degli intermediari e cooperazione tra Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica ai servizi della società dell'informazione forniti da prestatori stabiliti nell’Unione europea, con focus su commercio elettronico e attività online. Riguarda l’ambito regolamentato dei servizi digitali: accesso e esercizio dell’attività, pubblicità online, contratti online, responsabilità degli intermediari, codici di condotta, composizione extragiudiziale delle controversie, ricorsi e cooperazione amministrativa. Restano escluse, tra l’altro, la materia tributaria, le questioni regolate dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE, gli accordi/pratiche in materia di intese, le attività notarili o equivalenti connessi a pubblici poteri, la rappresentanza e difesa processuali e i giochi d’azzardo con posta pecuniaria; l’allegato prevede ulteriori deroghe all’articolo 3 per specifici settori (tra cui diritto d’autore, proprietà industriale, moneta elettronica, alcuni profili assicurativi, libertà di scelta della legge applicabile, obbligazioni contrattuali dei consumatori, validità formale dei contratti immobiliari e ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate).

Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico

La direttiva istituisce un quadro comune per i servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con l’obiettivo di facilitare la libera circolazione dei servizi online e di rafforzare la certezza del diritto per prestatori e destinatari. I considerando evidenziano la necessità di eliminare ostacoli derivanti dalla frammentazione normativa nazionale, mantenendo al contempo un elevato livello di tutela di consumatori, minori, dignità umana, sanità pubblica e libertà di espressione.

Finalità e tecnica di armonizzazione

L’articolo 1 chiarisce che la direttiva ravvicina solo le norme necessarie al funzionamento del mercato interno e non armonizza il diritto penale né introduce nuove regole di diritto internazionale privato o di competenza giurisdizionale. Il suo perimetro è funzionale: disciplina stabilimento, comunicazioni commerciali, contratti elettronici, responsabilità degli intermediari, codici di condotta, composizione extragiudiziale delle controversie, ricorsi e cooperazione tra autorità nazionali.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La direttiva si applica ai servizi della società dell’informazione prestati da operatori stabiliti nell’Unione. Rientrano nell’"ambito regolamentato" le condizioni di accesso e di esercizio dell’attività online, comprese pubblicità, contratti e responsabilità del prestatore; restano fuori, invece, i requisiti relativi alle merci in sé, alla loro consegna o ai servizi non prestati per via elettronica. Sono escluse la materia tributaria, le questioni già regolate dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE, le intese, le attività notarili o equivalenti connesse a pubblici poteri, la rappresentanza e difesa processuali e i giochi d’azzardo con posta pecuniaria. L’allegato amplia ulteriormente le deroghe all’articolo 3 per settori specifici, fra cui diritto d’autore, proprietà industriale, moneta elettronica, taluni profili assicurativi, libertà di scelta della legge applicabile, obbligazioni contrattuali dei consumatori, forma dei contratti immobiliari e ammissibilità dello spam.

Principio del controllo nello Stato di stabilimento

L’articolo 3 costituisce l’asse portante della direttiva: il prestatore stabilito in uno Stato membro deve rispettare le disposizioni nazionali di quello Stato nell’ambito regolamentato, mentre gli altri Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi provenienti da un diverso Stato membro per motivi ricompresi nello stesso ambito. Le deroghe sono eccezionali e soggette a condizioni cumulative: il provvedimento deve essere necessario per ordine pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica o tutela dei consumatori/investitori; deve riguardare un servizio specifico che leda o minacci seriamente tali interessi; deve essere proporzionato; inoltre occorre, prima dell’adozione, chiedere misure allo Stato membro d’origine e notificare alla Commissione e a detto Stato membro l’intenzione di intervenire. In caso di urgenza la notifica può seguire successivamente, e la Commissione effettua una verifica rapida di compatibilità con il diritto UE.

Stabilimento, informazioni e trasparenza

L’articolo 4 vieta autorizzazioni preventive e requisiti equivalenti per accesso ed esercizio dell’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione, salvo sistemi non specifici o regimi settoriali già previsti dal diritto dell’Unione. L’articolo 5 impone un nucleo minimo di informazioni accessibili in modo diretto e permanente: nome del prestatore, indirizzo geografico, contatti rapidi e diretti, registro e numero di iscrizione, autorità di vigilanza se l’attività è soggetta ad autorizzazione, dati dell’ordine professionale e del titolo per le professioni regolamentate, nonché numero IVA ove applicabile. Quando il servizio indica prezzi, questi devono essere chiari e inequivoci, con specifica su imposte e costi di consegna.

Comunicazioni commerciali e messaggi non sollecitati

Gli articoli 6, 7 e 8 stabiliscono regole di trasparenza per le comunicazioni commerciali online. Esse devono essere chiaramente identificabili, così come identificabile deve essere il soggetto per conto del quale sono effettuate; promozioni, premi, omaggi e concorsi devono essere presentati con condizioni di accesso facilmente reperibili e chiare. Per le e-mail promozionali non richieste, gli Stati membri che le consentono devono assicurare l’identificabilità immediata del messaggio e l’uso dei registri negativi da parte dei prestatori; la disciplina è coordinata con le direttive 97/7/CE e 97/66/CE. Per le professioni regolamentate, la comunicazione commerciale è ammessa nel rispetto delle regole deontologiche su indipendenza, dignità, onore, segreto professionale e lealtà, e sono incoraggiati codici di condotta a livello comunitario.

Contratti elettronici e informazione precontrattuale

L’articolo 9 impone agli Stati membri di rendere possibili i contratti conclusi per via elettronica, eliminando gli ostacoli giuridici alla loro formazione, validità ed efficacia. Possono essere mantenute esclusioni per i contratti immobiliari non locativi, per quelli che richiedono intervento di organi giurisdizionali o pubblici poteri, per fideiussioni o garanzie prestate da non professionisti e per i contratti di famiglia e successione. Gli articoli 10 e 11 richiedono, prima dell’ordine, informazioni chiare sulle fasi tecniche del contratto, sull’archiviazione, sui mezzi per correggere errori e sulle lingue disponibili; il prestatore deve inoltre indicare i codici di condotta applicabili, rendere accessibili le condizioni generali in modo memorizzabile e riproducibile, inviare senza ritardo una ricevuta dell’ordine e offrire strumenti tecnici per correggere errori di inserimento. Tali regole non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente via e-mail o comunicazioni equivalenti.

Responsabilità degli intermediari e assenza di sorveglianza generale

La sezione sulla responsabilità distingue tre ipotesi: mera trasmissione/accesso (art. 12), caching (art. 13) e hosting (art. 14). In ciascun caso l’esenzione opera se il prestatore mantiene un ruolo tecnico, automatico e passivo e soddisfa condizioni specifiche, come non aver originato la trasmissione, non aver modificato le informazioni, agire prontamente alla conoscenza dell’illiceità o della rimozione originaria del contenuto e non interferire con le tecnologie di settore lecite. Il prestatore che sia effettivamente al corrente dell’illiceità e non intervenga perde l’esenzione dell’hosting. L’articolo 15 vieta agli Stati membri di imporre un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti trasmessi o memorizzati o un dovere generale di ricerca attiva di illeciti, fermo restando che possono essere previsti obblighi informativi verso le autorità in casi specifici.

Strumenti di attuazione, cooperazione e tutela

Gli articoli 16, 17 e 18 favoriscono codici di condotta, accesso alla composizione extragiudiziale delle controversie e rimedi giudiziali rapidi, anche provvisori. La direttiva valorizza la partecipazione delle associazioni dei consumatori e, ove opportuno, di quelle che rappresentano persone con disabilità visive. Gli Stati membri devono inoltre assicurare che le azioni giudiziarie consentano di porre rapidamente fine alle violazioni e prevenire ulteriori danni. L’articolo 19 rafforza la cooperazione amministrativa mediante poteri di controllo e indagine, punti di contatto nazionali, assistenza rapida anche elettronica e circolazione delle decisioni significative tra Stati membri e Commissione.

Sanzioni, riesame e recepimento

L’articolo 20 impone sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive, senza obbligo di sanzioni penali. L’articolo 21 prevede un riesame periodico da parte della Commissione, con relazione iniziale entro il 17 luglio 2000 e poi ogni due anni, anche sulle questioni emergenti relative a link provider, motori di ricerca, notice and take down e responsabilità successiva alla rimozione dei contenuti. Quanto al recepimento, l’articolo 22 indica un termine fissato al 17 gennaio 2000, con obbligo di darne comunicazione alla Commissione e di inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali di attuazione. La direttiva è entrata in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e campo di applicazione

L’articolo 1 mira a garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri e a ravvicinare solo le norme necessarie su stabilimento, comunicazioni commerciali, contratti elettronici, responsabilità degli intermediari, codici di condotta, composizione extragiudiziale, ricorsi e cooperazione. La direttiva non introduce nuove regole di diritto internazionale privato né disciplina la competenza giurisdizionale. Sono previste esclusioni settoriali, con deroga generale per tributi, privacy/comunicazioni elettroniche, intese, talune attività connessi a pubblici poteri e giochi d’azzardo con posta pecuniaria.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, servizi della società dell’informazione, prestatore, prestatore stabilito, destinatario del servizio, consumatore, comunicazioni commerciali, professione regolamentata e ambito regolamentato. Le definizioni sono centrali per delimitare l’applicazione delle regole sul mercato interno e sulla responsabilità degli intermediari.

Principio del mercato interno e deroghe

L’articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che i prestatori stabiliti nel loro territorio rispettino il diritto nazionale applicabile nell’ambito regolamentato, ma vieta di restringere i servizi provenienti da un altro Stato membro per motivi rientranti in tale ambito. Sono previste deroghe per motivi di ordine pubblico, tutela della sanità pubblica, pubblica sicurezza e tutela dei consumatori/degli investitori, solo se il servizio è specificamente lesivo o presenta rischio serio e grave, la misura è proporzionata e siano rispettate condizioni procedurali di previa richiesta allo Stato membro d’origine e notifica a Commissione e Stato membro interessato; in urgenza la notifica può avvenire successivamente. La Commissione effettua un controllo rapido di compatibilità.

Assenza di autorizzazione preventiva e informazioni generali

L’articolo 4 vieta autorizzazioni preventive o requisiti equivalenti per l’accesso e l’esercizio dell’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione, salvo sistemi non specifici per tali servizi e sistemi di autorizzazione settoriali già previsti dal diritto UE. L’articolo 5 impone informazioni facilmente accessibili e permanenti: identità del prestatore, indirizzo geografico, contatti diretti, registro e numero d’iscrizione se presenti, autorità di controllo se soggetto ad autorizzazione, dati professionali per professioni regolamentate e numero IVA; i prezzi devono essere indicati in modo chiaro, con evidenza di imposte e costi di consegna.

Comunicazioni commerciali e spam

Gli articoli 6, 7 e 8 stabiliscono requisiti minimi di trasparenza per le comunicazioni commerciali online: identificabilità della comunicazione e del soggetto per conto del quale è effettuata, chiarezza di offerte promozionali e concorsi/giochi promozionali. Per le comunicazioni non sollecitate via e-mail, ove ammesse, devono essere chiaramente identificabili al momento della ricezione e i prestatori devono consultare e rispettare i registri negativi; restano salve le direttive 97/7/CE e 97/66/CE. Per le professioni regolamentate, le comunicazioni commerciali sono ammesse nel rispetto di indipendenza, dignità, onore, segreto professionale e lealtà; sono incoraggiati codici di condotta di livello UE.

Contratti elettronici e informazione precontrattuale

L’articolo 9 impone agli Stati membri di rendere possibili i contratti per via elettronica e di rimuovere gli ostacoli giuridici alla loro formazione, efficacia e validità. Possono essere escluse alcune categorie: diritti su beni immobili diversi dalla locazione, contratti che richiedono intervento di organi giurisdizionali o pubblici poteri, fideiussioni/garanzie prestate da non professionisti, diritto di famiglia e successioni. Gli articoli 10 e 11 impongono informazioni chiare prima dell’ordine (fasi tecniche, archiviazione, correzione errori, lingue disponibili, codici di condotta) e obblighi di conferma di ricezione dell’ordine e strumenti tecnici per correggere errori; le clausole generali devono essere memorizzabili e riproducibili. Le disposizioni non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente via e-mail o comunicazioni equivalenti.

Responsabilità degli intermediari

Gli articoli 12, 13 e 14 introducono esenzioni da responsabilità per mere conduit, caching e hosting, a condizione che il prestatore svolga un ruolo tecnico, automatico e passivo e rispetti condizioni specifiche, tra cui assenza di iniziativa nella trasmissione, mancata modifica delle informazioni, rispetto delle condizioni di accesso/aggiornamento e rimozione o disabilitazione rapida quando acquisisce conoscenza dell’illiceità. Le esenzioni non escludono provvedimenti inibitori da parte di autorità giudiziarie o amministrative. L’articolo 15 vieta obblighi generali di sorveglianza o di ricerca attiva di fatti illeciti, pur consentendo obblighi di informazione alle autorità in casi specifici.

Codici di condotta, ADR e azioni giudiziarie

L’articolo 16 promuove codici di condotta a livello comunitario, anche su tutela dei minori e dignità umana, con partecipazione delle associazioni dei consumatori. L’articolo 17 richiede che gli ordinamenti non ostacolino l’uso di strumenti di composizione extragiudiziale, anche elettronici, e incoraggia garanzie procedurali. L’articolo 18 impone rimedi giudiziali rapidi, anche provvisori, e modifica l’allegato della direttiva 98/27/CE includendo la direttiva 2000/31/CE.

Cooperazione amministrativa e punti di contatto

L’articolo 19 richiede poteri adeguati di controllo e indagine, cooperazione tra Stati membri, designazione di punti di contatto e assistenza rapida, anche elettronica. Gli Stati membri devono istituire punti di contatto accessibili almeno per via elettronica per informazioni su diritti, obblighi, reclami e ricorsi, nonché per indicazioni sulle autorità/organizzazioni competenti.

Sanzioni e riesame

L’articolo 20 impone sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme di recepimento. L’articolo 21 prevede una relazione della Commissione entro il 17 luglio 2000 e successivamente ogni due anni, con eventuali proposte di aggiornamento, in particolare su responsabilità dei link provider e dei motori di ricerca, notice and take down, responsabilità dopo la rimozione dei contenuti, condizioni ulteriori di esonero e comunicazioni commerciali non sollecitate.

Recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 22 stabilisce che gli Stati membri debbono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 17 gennaio 2000; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. L’articolo 23 prevede l’entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’articolo 24 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materiemercato internocommercio elettronicodiritto dei contrattiresponsabilità degli intermediaritutela dei consumatori

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