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Direttiva 2000/38

Direttiva 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32000L0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il regime europeo di farmacovigilanza dei medicinali, modificando il capitolo V bis della direttiva 75/319/CEE. Introduce definizioni armonizzate, rafforza gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio in materia di registrazione e notifica degli effetti collaterali negativi e istituisce una rete informatizzata per lo scambio rapido delle segnalazioni. Prevede inoltre una guida dettagliata della Commissione e un meccanismo di coordinamento tra Stati membri, Agenzia e Commissione in caso di sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni.

Modifica e rafforzamento delle regole UE sulla farmacovigilanza dei medicinali, con obblighi più stringenti di segnalazione, scambio elettronico delle informazioni e aggiornamento dei sistemi di sorveglianza post-autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai medicinali per uso umano disciplinati dalla direttiva 75/319/CEE, in particolare al capitolo V bis sulla farmacovigilanza, e riguarda i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia. Incide sia sui medicinali autorizzati con procedura nazionale o di mutuo riconoscimento sia, per il coordinamento della farmacovigilanza, anche sui medicinali autorizzati con procedure collegate alle norme citate nel testo. È una direttiva di modifica che impone agli Stati membri di recepire le nuove disposizioni entro il termine fissato.

Direttiva 2000/38/CE: rafforzamento della farmacovigilanza dei medicinali

La direttiva modifica il capitolo V bis della direttiva 75/319/CEE per aggiornare e rendere più efficiente il sistema europeo di farmacovigilanza. Il testo risponde all’esigenza di adeguamento al progresso scientifico e tecnico, di armonizzazione terminologica internazionale e di migliore coordinamento tra Stati membri, anche mediante strumenti elettronici di scambio delle informazioni.

Obiettivi e finalità

La direttiva mira a garantire la sicurezza continuativa dei medicinali in commercio attraverso una sorveglianza più accurata dei rischi post-autorizzazione. I considerando evidenziano tre linee direttrici:

  • adeguamento continuo dei sistemi di farmacovigilanza al progresso scientifico e tecnico;
  • armonizzazione con le definizioni e la terminologia internazionali;
  • miglior coordinamento delle segnalazioni, soprattutto nel contesto della procedura di mutuo riconoscimento e dell’uso di reti elettroniche.

Viene inoltre sottolineato che i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio devono svolgere una vigilanza attiva e responsabile sui medicinali immessi sul mercato.

Ambito di applicazione

La direttiva interviene sul capitolo V bis della direttiva 75/319/CEE relativo alla farmacovigilanza delle specialità medicinali. L’ambito soggettivo coinvolge principalmente:

  • i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio;
  • le autorità competenti degli Stati membri;
  • l’Agenzia, chiamata a partecipare alla rete informatizzata di scambio.

L’armonizzazione riguarda i medicinali commercializzati nella Comunità e tocca anche i prodotti autorizzati tramite procedura centralizzata o altre procedure richiamate nel testo, al fine di assicurare coerenza del sistema di farmacovigilanza.

Definizioni chiave

L’articolo 29 ter, sostituito integralmente, introduce definizioni essenziali per l’applicazione uniforme del capitolo:

  • effetto collaterale negativo: reazione nociva e non voluta a dosi normalmente somministrate a soggetti umani;
  • grave effetto collaterale negativo: evento che provoca decesso, pericolo di vita, ricovero o suo prolungamento, disabilità o incapacità persistente o significativa, oppure anomalia congenita o difetto alla nascita;
  • effetto collaterale negativo inatteso: evento non coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto per natura, gravità o conseguenza;
  • rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: rapporti contenenti le informazioni richieste dall’articolo 29 quinquies;
  • studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione: studio farmacoepidemiologico o sperimentazione clinica svolti secondo le condizioni dell’autorizzazione per identificare o quantificare un rischio di sicurezza;
  • abuso di medicinali: uso volutamente eccessivo, prolungato o sporadico con effetti dannosi fisici o psichici.

Per l’interpretazione delle definizioni e dei principi del capitolo, il titolare dell’autorizzazione e le autorità competenti devono fare riferimento alla guida dell’articolo 29 octies.

Obblighi del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

La direttiva rafforza in modo significativo gli obblighi del titolare dell’autorizzazione. L’articolo 29 quater, come modificato, richiede che il sistema di farmacovigilanza tenga conto, oltre che della raccolta delle segnalazioni, anche della trasmissione di qualsiasi altra informazione pertinente alla valutazione del rapporto benefici/rischi, comprese le informazioni sugli studi di sicurezza post-autorizzazione.

Il titolare deve inoltre:

  • registrare in modo dettagliato tutti i presunti effetti collaterali negativi osservati nel territorio comunitario o in un paese terzo;
  • registrare e notificare immediatamente, e comunque entro 15 giorni solari dalla conoscenza, i presunti gravi effetti collaterali negativi segnalati da personale sanitario;
  • registrare e notificare nello stesso termine gli altri presunti gravi effetti collaterali negativi di cui possa ragionevolmente venire a conoscenza, se ricorrono i criteri di notifica previsti dalla guida;
  • per i gravi effetti collaterali negativi inattesi verificatisi in paesi terzi e segnalati da personale sanitario, assicurare la notifica affinché le informazioni siano messe a disposizione dell’Agenzia e delle autorità competenti degli Stati membri interessati entro 15 giorni solari;
  • per i medicinali assoggettati alle procedure richiamate dal testo, segnalare anche i presunti gravi effetti collaterali negativi verificatisi nella Comunità nella forma o frequenza da stabilire con lo Stato membro di riferimento, o con l’autorità che ne fa le veci.

La presentazione dei dati avviene tramite rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, immediatamente su richiesta delle autorità oppure secondo il seguente schema, salvo diverse prescrizioni o successive precisazioni della guida:

  • ogni sei mesi per i primi due anni dopo il rilascio dell’autorizzazione;
  • ogni anno per i due anni successivi;
  • in coincidenza del primo rinnovo dell’autorizzazione;
  • successivamente, ogni cinque anni insieme alla domanda di rinnovo.

Tali rapporti devono contenere una valutazione scientifica dei benefici e dei rischi del medicinale.

È inoltre previsto che, dopo il rilascio dell’autorizzazione, il titolare possa chiedere la modifica dei tempi indicati, conformemente alla procedura del regolamento (CE) n. 541/95.

Rete informatizzata e scambio delle informazioni

L’articolo 29 septies attribuisce all’Agenzia, in collaborazione con Stati membri e Commissione, il compito di costituire una rete informatizzata per lo scambio delle informazioni di farmacovigilanza sui medicinali commercializzati nella Comunità. Lo scopo è consentire a tutte le autorità competenti di condividere simultaneamente le informazioni.

Gli Stati membri devono garantire che le segnalazioni di presunti gravi effetti collaterali negativi verificatisi nel loro territorio siano:

  • messe immediatamente a disposizione dell’Agenzia e degli altri Stati membri;
  • in ogni caso, trasmesse entro 15 giorni solari dalla data della comunicazione.

Devono inoltre garantire che le stesse segnalazioni siano immediatamente messe a disposizione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, e comunque entro 15 giorni solari.

Guida dettagliata e armonizzazione tecnica

L’articolo 29 octies affida alla Commissione, previa consultazione dell’Agenzia, degli Stati membri e delle parti interessate, l’elaborazione di una guida dettagliata per:

  • raccolta delle segnalazioni;
  • verifica delle segnalazioni;
  • presentazione degli elenchi sugli effetti collaterali negativi.

La guida deve includere anche:

  • i requisiti tecnici per lo scambio elettronico dei dati di farmacovigilanza;
  • l’uso di formati stabiliti a livello internazionale;
  • un documento di riferimento sulla terminologia medica concordata a livello internazionale.

La guida deve essere pubblicata nel volume 9 della disciplina relativa ai medicinali della Comunità europea e tenere conto dei lavori internazionali di armonizzazione nel settore.

Misure degli Stati membri in caso di rischio

L’articolo 29 nonies disciplina la reazione delle autorità nazionali quando, sulla base dei dati di farmacovigilanza, ritengano necessario sospendere, revocare o modificare un’autorizzazione. In tali casi lo Stato membro deve informare immediatamente l’Agenzia, gli altri Stati membri e il titolare dell’autorizzazione.

In caso di urgenza, lo Stato membro interessato può sospendere l’autorizzazione di un medicinale, ma deve informare l’Agenzia, la Commissione e gli altri Stati membri al più tardi entro il giorno lavorativo successivo.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 dicembre 2001 adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rafforzamento del sistema di farmacovigilanza e considerazione dell’uso improprio

L’articolo 29 bis, terzo comma, è sostituito per stabilire che il sistema di farmacovigilanza deve tenere conto anche delle informazioni su uso improprio o abuso dei medicinali, quando tali elementi incidono sulla valutazione del rapporto rischi/benefici.

Definizioni armonizzate di farmacovigilanza

L’articolo 29 ter viene sostituito con definizioni precise di effetto collaterale negativo, effetto collaterale negativo grave, effetto collaterale negativo inatteso, rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione e abuso di medicinali. È inoltre previsto il rinvio alla guida di cui all’articolo 29 octies per l’interpretazione delle definizioni e dei principi del capitolo.

Obblighi generali del titolare dell’autorizzazione

L’articolo 29 quater, come modificato, impone al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di disporre di un sistema di farmacovigilanza con documentazione disponibile almeno in un luogo, conforme alla guida dell’articolo 29 octies, e di trasmettere alle autorità competenti qualsiasi altra informazione pertinente ai fini della valutazione benefici/rischi, incluse informazioni sugli studi di sicurezza post-autorizzazione.

Registrazione e notifica degli effetti collaterali negativi

L’articolo 29 quinquies disciplina gli obblighi di registrazione di tutti i presunti effetti collaterali negativi osservati nella Comunità o in paesi terzi e la notifica immediata, comunque entro 15 giorni solari, dei presunti gravi effetti collaterali negativi segnalati da personale sanitario o comunque conoscibili dal titolare. Prevede anche la notifica degli effetti gravi inattesi verificatisi in paesi terzi e l’obbligo di presentare rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza con cadenza semestrale nei primi 2 anni, annuale nei 2 anni successivi, poi al primo rinnovo e successivamente ogni 5 anni, salvo diversa previsione o richiesta delle autorità.

Rete informatizzata di scambio delle segnalazioni

L’articolo 29 septies istituisce, tramite l’Agenzia in collaborazione con Stati membri e Commissione, una rete informatizzata per lo scambio simultaneo delle informazioni di farmacovigilanza. Gli Stati membri devono rendere disponibili all’Agenzia, agli altri Stati membri e al titolare dell’autorizzazione le segnalazioni di gravi effetti collaterali negativi entro 15 giorni solari.

Guida dettagliata e standard tecnici comuni

L’articolo 29 octies incarica la Commissione, previa consultazione di Agenzia, Stati membri e parti interessate, di elaborare una guida dettagliata per raccolta, verifica e presentazione delle segnalazioni, comprensiva dei requisiti tecnici per lo scambio elettronico dei dati e di un documento di riferimento sulla terminologia medica internazionale. La guida è pubblicata nel volume 9 della disciplina dei medicinali della Comunità europea.

Sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni

L’articolo 29 nonies prevede che, se a seguito della valutazione dei dati di farmacovigilanza uno Stato membro ritiene necessario sospendere, revocare o modificare un’autorizzazione, debba informare immediatamente Agenzia, altri Stati membri e titolare dell’autorizzazione. In caso di urgenza, lo Stato membro può sospendere il medicinale purché informi Agenzia, Commissione e altri Stati membri entro il giorno lavorativo successivo.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 5 dicembre 2001. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefarmacovigilanzamedicinalisalute pubblicadiritto farmaceuticocooperazione amministrativa

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