Direttiva 2000/37
Direttiva 2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la disciplina UE sulla farmacovigilanza veterinaria per rendere più efficace la sorveglianza dei medicinali veterinari già autorizzati. Introduce definizioni aggiornate, rafforza gli obblighi di registrazione e notifica a carico dei titolari AIC, istituisce una rete informatizzata di scambio dati e una guida dettagliata della Commissione per la raccolta e gestione delle informazioni. Stabilisce inoltre termini precisi per le notifiche dei gravi effetti collaterali negativi e un termine di recepimento al 5 dicembre 2001.
Modifica del capitolo VI bis sulla farmacovigilanza della direttiva 81/851/CEE per rafforzare il sistema di sorveglianza dei medicinali veterinari nell’Unione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai medicinali veterinari autorizzati nella Comunità/Unione e ai sistemi nazionali di farmacovigilanza relativi a tali medicinali. Riguarda gli Stati membri, le autorità competenti, l’Agenzia, i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio e, per alcuni profili, veterinari e altri operatori sanitari. Le disposizioni concernono la raccolta, valutazione e trasmissione di informazioni su effetti collaterali negativi, scarsa efficacia, uso off-label, tempi di attesa, problemi ambientali e studi post-vendita; includono eventi verificatisi sia nel territorio comunitario sia in paesi terzi. Sono previste specifiche regole per medicinali soggetti a procedura di mutuo riconoscimento, alla direttiva 87/22/CEE e alle procedure degli articoli 21 e 22 della direttiva 81/851/CEE.
Direttiva 2000/37/CE – farmacovigilanza dei medicinali veterinari
La direttiva modifica il capitolo VI bis della direttiva 81/851/CEE, rafforzando il sistema europeo di farmacovigilanza per i medicinali veterinari. L’intervento risponde all’esigenza di adeguare la sorveglianza al progresso scientifico e tecnico, di armonizzare definizioni e procedure e di migliorare il coordinamento tra Stati membri, anche tramite strumenti elettronici e una guida tecnica della Commissione.
Obiettivi e finalità
La finalità principale è assicurare la sicurezza continuativa dei medicinali veterinari autorizzati nella Comunità, consentendo alle autorità di adottare decisioni normative adeguate sulla base di informazioni complete e comparabili. La direttiva sottolinea che la farmacovigilanza non deve limitarsi agli effetti collaterali negativi sugli animali, ma deve considerare anche i rischi per i soggetti umani, la scarsa efficacia, l’uso off-label, la validità dei tempi di attesa e gli eventuali problemi ambientali.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Le nuove regole riguardano i medicinali veterinari autorizzati nella Comunità, sia quelli oggetto di procedura di mutuo riconoscimento sia quelli autorizzati con altre procedure, compresi i medicinali disciplinati dalla direttiva 87/22/CEE e quelli cui si applicano gli articoli 21 e 22 della direttiva 81/851/CEE. Sono coinvolti gli Stati membri, le autorità competenti, l’Agenzia, la Commissione e i titolari dell’autorizzazione di immissione in commercio. In alcuni casi gli Stati membri possono inoltre imporre specifici obblighi di segnalazione a veterinari e altri operatori sanitari.
Definizioni rilevanti
L’articolo 42 ter, sostituito, chiarisce alcune nozioni essenziali per l’interpretazione del capitolo sulla farmacovigilanza:
- effetto collaterale negativo: reazione dannosa e non voluta a un medicinale somministrato a dosi normali ad animali;
- effetto collaterale negativo su soggetto umano: reazione dannosa e non voluta in un essere umano a seguito dell’esposizione a un medicinale veterinario;
- grave effetto collaterale negativo: evento che provoca decesso, pericolo di vita, disabilità significativa, anomalia congenita, difetto alla nascita o effetti permanenti/duraturi;
- effetto collaterale negativo inatteso: evento non coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto per natura, gravità o conseguenza;
- rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, studi sui controlli post-vendita e uso off-label, quest’ultimo includendo anche abuso grave e uso scorretto. Per l’interpretazione di tali nozioni, titolari dell’AIC e autorità competenti devono riferirsi alla guida dettagliata della Commissione.
Sistema di farmacovigilanza e obblighi generali
L’articolo 42 bis impone agli Stati membri di istituire un sistema di farmacovigilanza per raccogliere informazioni utili alla sorveglianza e alla valutazione scientifica dei medicinali veterinari. Il sistema deve collegare i dati sugli effetti collaterali con quelli su vendita e prescrizione, così da consentire una valutazione complessiva del rapporto benefici/rischi.
L’articolo 42 quater attribuisce al titolare dell’autorizzazione di immissione in commercio un ruolo attivo e responsabile: egli deve mantenere il sistema di farmacovigilanza, tenere la documentazione essenziale disponibile almeno in un unico luogo nel territorio comunitario, seguire la guida dell’articolo 42 octies e trasmettere alle autorità competenti tutte le altre informazioni pertinenti per la valutazione del medicinale, inclusi gli studi post-vendita.
Registrazione, segnalazione e rapporti periodici
L’articolo 42 quinquies disciplina gli obblighi di registrazione e notifica. Il titolare dell’AIC deve registrare in modo dettagliato tutti i presunti effetti collaterali negativi osservati nell’Unione o in un paese terzo. Deve inoltre notificare immediatamente, e comunque entro 15 giorni solari da quando ne ha avuto notizia, i presunti gravi effetti collaterali negativi osservati su animali o su soggetti umani all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l’evento.
Per i gravi effetti collaterali negativi inattesi verificatisi in paesi terzi, la notifica deve essere effettuata conformemente alla guida dell’articolo 42 octies, in modo che le informazioni siano messe a disposizione dell’Agenzia e delle autorità competenti degli Stati membri interessati entro 15 giorni solari. Per talune categorie di medicinali, compresi quelli soggetti a mutuo riconoscimento o alle procedure richiamate nella direttiva, il titolare deve inoltre segnalare i gravi effetti collaterali negativi verificatisi nella Comunità secondo la forma e la frequenza stabilite con lo Stato membro di riferimento.
I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere presentati alle autorità competenti, salvo diverse condizioni autorizzative o richieste specifiche, secondo il seguente schema:
- ogni sei mesi per i primi due anni dal rilascio dell’autorizzazione;
- ogni anno per i due anni successivi;
- in coincidenza del primo rinnovo dell’autorizzazione;
- successivamente ogni cinque anni, insieme alla domanda di rinnovo. Tali rapporti devono contenere una valutazione scientifica dei benefici e dei rischi del medicinale veterinario.
Obblighi di segnalazione per veterinari e operatori sanitari
L’articolo 42 sexies consente agli Stati membri di introdurre obblighi specifici per veterinari e altri operatori sanitari in materia di segnalazione dei presunti gravi o inattesi effetti collaterali negativi osservati in animali o soggetti umani. La norma valorizza questa facoltà soprattutto quando la segnalazione costituisce una condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Scambio elettronico delle informazioni e guida tecnica
L’articolo 42 septies prevede che l’Agenzia, insieme a Stati membri e Commissione, istituisca una rete informatizzata per lo scambio delle informazioni sulla farmacovigilanza dei medicinali veterinari commercializzati nella Comunità. Gli Stati membri devono utilizzare tale rete per rendere immediatamente disponibili all’Agenzia e agli altri Stati membri le relazioni sui presunti gravi effetti collaterali negativi e, comunque, entro 15 giorni solari dalla comunicazione. Le stesse relazioni devono essere rese immediatamente disponibili anche al titolare dell’AIC, e comunque entro 15 giorni solari.
L’articolo 42 octies attribuisce alla Commissione il compito di elaborare, previa consultazione dell’Agenzia, degli Stati membri e delle parti interessate, una guida dettagliata per la raccolta, il controllo e la presentazione degli elenchi degli effetti collaterali negativi. La guida deve includere i requisiti tecnici per lo scambio elettronico dei dati ed essere coerente con la terminologia internazionale; è pubblicata nel volume 9 della disciplina relativa ai medicinali della Comunità europea.
Misure nazionali in caso di rischio per la sicurezza
L’articolo 42 nonies disciplina le conseguenze della valutazione farmacovigilanza. Se uno Stato membro ritiene necessario sospendere, revocare o modificare un’autorizzazione per limitare le indicazioni o la disponibilità del medicinale, cambiare la posologia o aggiungere una controindicazione o una nuova avvertenza, deve informare immediatamente l’Agenzia, gli altri Stati membri e il titolare dell’AIC. In caso di urgenza, lo Stato membro può sospendere l’autorizzazione del medicinale veterinario, purché ne informi Agenzia, Commissione e altri Stati membri entro il giorno lavorativo successivo.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono adottare entro il 5 dicembre 2001 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri stabiliscono le modalità del riferimento e comunicano alla Commissione il testo delle norme interne adottate.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri. Il suo effetto normativo principale è quello di imporre un risultato armonizzato in materia di farmacovigilanza veterinaria, lasciando però agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.
Disposizioni principali
Istituzione del sistema di farmacovigilanza
L’articolo 42 bis, sostituito, impone agli Stati membri di istituire un sistema di farmacovigilanza per i medicinali veterinari autorizzati nella Comunità, volto a raccogliere e valutare scientificamente informazioni utili alla sorveglianza, in particolare sugli effetti collaterali negativi su animali e soggetti umani. Il sistema deve correlare tali dati con quelli su vendita e prescrizione e tenere conto anche di scarsa efficacia, uso off-label, validità dei tempi di attesa e problemi ambientali, secondo la guida dettagliata della Commissione di cui all’articolo 42 octies.
Definizioni di farmacovigilanza
L’articolo 42 ter introduce o aggiorna le definizioni di effetto collaterale negativo, effetto collaterale negativo su soggetto umano, grave effetto collaterale negativo, effetto collaterale negativo inatteso, rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, studi sui controlli post-vendita e uso off-label. Per l’interpretazione di definizioni e principi del capitolo, titolare dell’AIC e autorità competenti devono fare riferimento alla guida dell’articolo 42 octies.
Obblighi generali del titolare dell’AIC
L’articolo 42 quater, come modificato, attribuisce al titolare dell’autorizzazione di immissione in commercio la responsabilità di mantenere un sistema di farmacovigilanza, tenere a disposizione almeno in un unico luogo nel territorio comunitario la documentazione essenziale, seguire la guida dell’articolo 42 octies e trasmettere alle autorità competenti ogni altra informazione pertinente ai fini della valutazione di benefici e rischi, inclusi dati sugli studi post-vendita.
Registrazione e notifiche degli effetti collaterali negativi
L’articolo 42 quinquies disciplina gli obblighi di registrazione e segnalazione: il titolare dell’AIC deve registrare tutti i presunti effetti collaterali negativi osservati nell’Unione o in paesi terzi; notificare immediatamente e comunque entro 15 giorni solari i presunti gravi effetti collaterali negativi osservati su animali o su soggetti umani all’autorità competente dello Stato membro interessato; garantire la notifica dei gravi effetti collaterali inattesi verificatisi in paesi terzi affinché le informazioni siano disponibili all’Agenzia e alle autorità degli Stati membri interessati entro 15 giorni solari; e, per i medicinali soggetti a mutuo riconoscimento o a determinate procedure UE, segnalare anche i gravi effetti collaterali verificatisi nella Comunità secondo forma e frequenza stabilite con lo Stato membro di riferimento. Sono previsti rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza ogni sei mesi per i primi due anni, poi annualmente per i due anni successivi e al primo rinnovo, quindi ogni cinque anni con la domanda di rinnovo, salvo diverse condizioni autorizzative o richieste dell’autorità.
Facoltà degli Stati membri di imporre obblighi di segnalazione ai veterinari
L’articolo 42 sexies, con il nuovo secondo comma, consente agli Stati membri di stabilire obblighi specifici per veterinari e altri operatori sanitari per la segnalazione di presunti gravi o inattesi effetti collaterali negativi osservati in animali o soggetti umani, in particolare quando tale segnalazione è condizione dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Rete informatizzata di scambio informazioni
L’articolo 42 septies impone all’Agenzia, in collaborazione con Stati membri e Commissione, di istituire una rete informatizzata per agevolare lo scambio delle informazioni di farmacovigilanza. Gli Stati membri devono utilizzare la rete per rendere immediatamente disponibili all’Agenzia e agli altri Stati membri le relazioni sui presunti gravi effetti collaterali negativi e per trasmetterle comunque entro 15 giorni solari; devono inoltre renderle immediatamente disponibili al titolare dell’AIC e comunque entro 15 giorni solari.
Guida dettagliata della Commissione
L’articolo 42 octies affida alla Commissione, previa consultazione di Agenzia, Stati membri e parti interessate, l’elaborazione di una guida dettagliata per raccolta, controllo e presentazione degli elenchi degli effetti collaterali negativi, comprensiva dei requisiti tecnici per lo scambio elettronico dei dati e coerente con la terminologia internazionale. La guida è pubblicata nel volume 9 della disciplina relativa ai medicinali della Comunità europea e tiene conto dell’armonizzazione internazionale.
Misure nazionali di sospensione, revoca o modifica dell’autorizzazione
L’articolo 42 nonies prevede che, se dalla valutazione delle informazioni di farmacovigilanza uno Stato membro ritiene necessario sospendere, revocare o modificare un’autorizzazione per limitare indicazioni o disponibilità, cambiare posologia o aggiungere controindicazioni/avvertenze, informi immediatamente Agenzia, altri Stati membri e titolare dell’AIC. In caso di urgenza può sospendere l’autorizzazione, purché informi Agenzia, Commissione e altri Stati membri entro il giorno lavorativo successivo.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare entro il 5 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.
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