Direttiva 2000/39
Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/39/CE della Commissione stabilisce un primo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per specifici agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE. Gli Stati membri devono tradurre tali valori in limiti nazionali, tenendo conto dei valori comunitari e secondo la propria prassi e legislazione. La direttiva sostituisce, in questa nuova cornice normativa, i valori già fissati dalla direttiva 96/94/CE e impone il recepimento entro il 31 dicembre 2001.
Messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per agenti chimici, da recepire dagli Stati membri mediante valori limite nazionali.
Ambito di applicazione
Si applica alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, con riferimento agli agenti elencati nell’allegato. Vincola gli Stati membri, che devono fissare valori limite nazionali di esposizione tenendo conto dei valori comunitari; la direttiva è rilevante ai fini del SEE. Sono richiamate, come contesto normativo, la direttiva 98/24/CE e la direttiva 89/391/CEE.
Direttiva 2000/39/CE: primo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale
La direttiva, adottata dalla Commissione l'8 giugno 2000, dà attuazione all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE e si colloca nel quadro della protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici durante il lavoro. Essa aggiorna e rifonde, per ragioni di chiarezza e sulla base della nuova cornice normativa, i valori limite indicativi già stabiliti in precedenza dalla direttiva 96/94/CE.
Finalità e contesto normativo
La direttiva mira a definire, a livello comunitario, obiettivi europei sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale. I considerando evidenziano che tali valori costituiscono una parte importante della strategia complessiva di tutela della salute dei lavoratori e che sono elaborati anche con il supporto del Comitato scientifico in materia di valori limite dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL). La norma richiama inoltre l'esigenza di considerare, per talune sostanze, sia valori di esposizione a breve termine sia il possibile assorbimento cutaneo.
Ambito materiale e contenuto dell'allegato
L'articolo 1 stabilisce valori limite indicativi per gli agenti chimici elencati nell'allegato. L'allegato costituisce quindi il nucleo tecnico della disciplina, poiché identifica le sostanze per le quali devono essere considerati i limiti di esposizione professionale. I considerando precisano che l'elenco include sostanze già presenti nel precedente allegato della direttiva 96/94/CE e ulteriori sostanze per le quali lo SCOEL ha raccomandato valori limite sulla base delle più recenti evidenze scientifiche disponibili.
Obblighi per gli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri di fissare valori limite nazionali di esposizione per gli agenti chimici dell'allegato, tenendo conto dei valori comunitari. Il considerando 3 chiarisce che gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nel determinare la natura del limite, purché la disciplina nazionale sia coerente con la prassi e la legislazione interne. Ne deriva un obbligo di risultato: il livello nazionale deve essere coerente con il parametro europeo, mentre la forma di trasposizione resta rimessa agli ordinamenti nazionali.
Termine di recepimento e adempimenti formali
L'articolo 3, paragrafo 1, fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2001. Entro tale data gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri.
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede inoltre un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Rapporti con atti precedenti
L'articolo 4 dispone l'abrogazione della direttiva 96/94/CE con effetto dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, cioè dal 31 dicembre 2001. Nei considerando si richiama anche la precedente direttiva 91/322/CEE e si segnala che la direttiva 80/1107/CEE è stata abrogata dalla direttiva 98/24/CE con effetto dal 5 maggio 2001.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori limite indicativi
L'articolo 1 dispone che sono fissati valori limite indicativi di esposizione per gli agenti chimici elencati nell'allegato. L'allegato contiene il primo elenco di sostanze oggetto della disciplina.
Obbligo degli Stati membri di fissare limiti nazionali
L'articolo 2 impone agli Stati membri di fissare valori limite nazionali di esposizione per gli agenti chimici dell'allegato, tenendo conto dei valori comunitari. Il considerando 3 precisa che gli Stati membri determinano la natura del limite in conformità con la propria prassi e legislazione nazionali.
Termine di recepimento
L'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle misure nazionali
L'articolo 3, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione della direttiva 96/94/CE
L'articolo 4 abroga la direttiva della Commissione 96/94/CE con effetto dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, cioè dal 31 dicembre 2001.
Entrata in vigore
L'articolo 5 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Destinatari
L'articolo 6 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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