Cassazione Civile, Ordinanza n. 26088/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta definizione extragiudiziale della lite e ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi del ricorso nel merito. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, valorizzando il fatto che le parti avevano formulato conclusioni conformi in tal senso.
Esito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 366/2020. Prima della decisione, però, entrambe le parti hanno depositato una dichiarazione congiunta e un'istanza con cui hanno dato atto della definizione extragiudiziale della controversia e hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, rappresentando il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
non è richiamato espressamente nel testo, ma la compensazione delle spese è disposta in ragione della cessazione della materia del contendere e della richiesta congiunta delle parti.
Massime di principio
- Quando le parti danno atto congiuntamente della definizione extragiudiziale della controversia e chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudice può prenderne atto e chiudere il processo senza statuire nel merito.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tale da rendere inutile la decisione sulla domanda originaria.
- In presenza di conclusioni conformi delle parti sulla cessazione della materia del contendere, è legittima la compensazione delle spese del giudizio.
Come è indicizzato
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